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In partenza la certificazione delle attività R&S

Con un comunicato stampa pubblicato il 19 settembre 2023, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha annunciato la firma del DPCM che regola il funzionamento della procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 commi 2–5 del DL 73/2022.
L’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019).
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 commi 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.
A tal fine, doveva essere emanato un apposito DPCM, teoricamente entro 30 giorni dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022).
L’emanazione del DPCM è quindi attesa da parecchio tempo dagli operatori, posto che l’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa.

La certificazione, infatti, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli.
In base alla bozza del DPCM in circolazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta.
Per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà, in ogni caso, attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali.
Con riguardo ai soggetti abilitati al rilascio della certificazione, viene prevista l’istituzione di un apposito albo, tenuto presso il MIMIT, al quale potranno iscriversi le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Il decreto direttoriale del MIMIT dovrà stabilire le modalità e i termini per la richiesta di iscrizione, nonché le regole per la gestione di tale albo.
Il DPCM definisce, inoltre, il contenuto della certificazione, la quale dovrà riportare informazioni sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di realizzazione, oltre alle motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità ai crediti R&S.

Con riferimento agli aspetti procedurali, stando alla bozza del DPCM, è previsto che l’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione in relazione agli investimenti ammissibili ai crediti R&S ne faccia richiesta al MIMIT, utilizzando l’apposito modello e secondo le modalità di invio che saranno definiti con successivo DM. In particolare, l’impresa dovrà indicare il soggetto incaricato dell’attività di certificazione e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La richiesta potrà essere inoltrata solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti R&S non siano già state constatate con un processo verbale o con un atto impositivo.
La certificazione dovrà poi essere inviata al MIMIT dal soggetto certificatore, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con il successivo decreto direttoriale.

Linee guida dal MIMIT entro fine anno
La certificazione dovrà essere predisposta dal soggetto certificatore sulla base dei criteri e delle regole previsti negli artt. da 2 a 5 del DM 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le Linee guida che dovrebbero essere elaborate e pubblicate dal MIMIT entro il prossimo 31 dicembre. Sempre al MIMIT spetterà il compito di vigilare e verificare la correttezza delle certificazioni rilasciate.
 
(MF/am)




Voucher aziendali per la certificazione della parità di genere

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia, con D.d.u.o. n. 654 del 23 gennaio 2023, ha approvato l’avviso pubblico “Verso la certificazione della parità di genere” a valere su risorse PR FSE+2021-2027 nell’ambi­to dell’Obiettivo specifico ESO 43, Azione c1. La Certificazione della parità di genere ha l’obiettivo di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente “critiche” (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

Regione Lombardia, con tale Avviso, intende sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere con due linee di finanziamento:

  • Linea A, con uno stanziamento di 4 milioni di €, prevede il co-finanziamento per l’acquisto di servizi di consulenza a supporto delle imprese che intendono avviare le attività propedeutiche al conseguimento della certificazione;
  • Linea B, con uno stanziamento di 6 milioni di €, prevede il co-finanziamento delle spese sostenute dalle imprese per ottenere la certificazione.
Per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo relativo alla Linea di finanziamento B. È possibile, invece, richiedere esclusivamente il contributo sulla Linea di finanziamento B.

Soggetti beneficiari
Possono partecipare al bando i soggetti che esercitano attività economica con i seguenti requisiti:

  • essere Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) con una sede operativa attiva in Lombardia, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • essere titolari di partita IVA aventi domicilio fiscale in Lombardia;
  • avere almeno un dipendente in pianta organica.
Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è concesso a fondo perduto, sotto forma di voucher aziendale.
Il valore dei voucher varia in relazione al numero dei dipendenti delle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio lombardo, ed è fruibile all’interno dei seguenti massimali:
 
Numero di dipendenti Valore massimo del voucher
per servizi consulenziali

(Linea A)
Valore massimo del voucher
per servizio di certificazione

(Linea B)
da 1 a 9 dipendenti 2000 2000
da 10 a 49 dipendenti 4000 4000
da 50 a 125 dipendenti 5000 7000
da 126 a 249 dipendenti 7000 9000
 
Per entrambe le linee il contributo non potrà superare l’80% delle spese ammissibili. I contributi saranno riconosciuti e liquidati esclusivamente ai beneficiari che avranno ottenuto la certificazione della parità di genere.

Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 1° febbraio 2023 fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17.00 del 13 dicembre 2024.
Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti.
 
Per maggiori informazioni e per visionare il bando completo si rimanda al sito di Regione Lombardia

(TM/tm)




La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell’ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D “in condizioni di certezza operativa”.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all’onere di relazione tecnica del comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto l’obbligo di asseverazione del documento col fine di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall’asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L’articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L’ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d’imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all’utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta.

L’aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell’effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall’apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell’articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

  • soggetti pubblici o privati;
  • in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • iscritti all’apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.
Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l’efficacia del sistema di certificazione è l’ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell’espletamento dell’incarico, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque un ruolo pervasivo del Mise, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico con le seguenti figure:

  • un dirigente di livello non generale;
  • dieci unità di personale non dirigenziale.
(MF/ms)