Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass.
Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:
1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;
2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.
Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.
Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.
Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- [omissis];
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
[omissis]
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
[omissis]
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
(SN/bd)