Trasporto rifiuti in conto proprio ai Centri di raccolta dei comuni
Nell’apposita pagina del sito Silea sono disponibili gli orari dei Cdr per le utenze non domestiche.
Questo trasporto richiede l’iscrizione dell’impresa all’albo gestori ambientali, in categoria 2-bis e deve essere accompagnato da un documento. A questo proposito si segnala che Silea ha reso disponibile un nuovo modulo per tracciare gli ingressi dei rifiuti delle imprese nei centri di raccolta, che può sostituire il formulario. Si rimanda alla pagina di Silea in cui sono riportate le “istruzioni” per le utenze non domestiche.
Si ricorda che i rifiuti che possono essere portati nei centri di raccolta sono solo quelli indicati nell’autorizzazione al trasporto in conto proprio, con i mezzi aziendali autorizzati.
In attesa di indicazioni dirette da parte si Silea, gestore del servizio pubblico, si segnalano gli articoli del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006 e smi) che riguardano questi aspetti.
Comma 1 / Art. 193 del TUA D.lgs. 152/2006
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell’istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
- al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all’art. 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.
(SN/am)