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Diritto camerale 2022: confermate le misure degli anni precedenti

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 429691, pubblicata il 22 dicembre, sono state confermate per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L’art. 28 comma 1 del Dl 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal Dm 21 aprile 2011 (come disposto dall’art. 1 del Dm 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
  • imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli):
    • 44 euro (unità locale 8,80 euro);
    • società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
    • società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
    • società tra avvocati ex Dlgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota Mise 3 marzo 2009 n. 19230.

Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il Dm 12 marzo 2020 (ad esclusione della Cciaa di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre Cciaa la maggiorazione è al 20%).

Il diritto camerale è versato:

  • in unica soluzione;
  • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 comma 2 del Dm 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del Dm 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 comma 1 del Dm 21 aprile 2011).

(MF/ms)