CBAM: obblighi e controlli
A prescindere dal momento in cui le merci sono state prodotte, l’obbligo di rispettare le norme CBAM è determinato dalla data di importazione nel territorio doganale dell’UE (ossia dalla data di accettazione della dichiarazione doganale).
A partire dal 2026, gli obblighi riguardano tutti gli importatori che superano la soglia annua unica, basata sulla massa. Il quadro temporale e operativo per gli operatori trasgressori della soglia prevede:
• Autorizzazione e dichiarazione 2026: gli importatori devono richiedere l’autorizzazione come dichiaranti CBAM e presentare, entro il 30 settembre 2027, la dichiarazione relativa all’anno d’importazione 2026, restituendo il corrispondente numero di certificati CBAM.
• Obbligo di giacenza trimestrale dal 2027: dal 1° gennaio 2027, i dichiaranti autorizzati avranno l’obbligo di mantenere sul proprio conto nel registro CBAM un quantitativo sufficiente di certificati su base trimestrale. Questa misura è intesa a facilitare l’adempimento dell’onere finanziario finale e a ridurre i rischi di elusione in vista della scadenza per la resa dei certificati.
Per garantire il rispetto delle norme e prevenire pratiche elusive, la Commissione europea opererà in stretta collaborazione con le autorità doganali e le autorità nazionali competenti. Saranno condotte verifiche sistematiche sulle dichiarazioni CBAM, controllandone in particolare la coerenza rispetto ai dati delle dichiarazioni doganali nell’ambito di un quadro integrato di gestione del rischio.
Consultare il sito dell’Agenzia delle dogane.
(SN/am)