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“End of Waste”: il Mite risponde ad un nuovo interpello sui nuovi criteri per la corretta applicazione del DM 188/2022

Con un interpello presso il MiTe (Ministero per la Transizione Ecologica) ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della gestione della cessazione della qualifica di rifiuto a valle delle operazioni di selezione/recupero:

1. l’applicazione del DM 188 del 22 settembre 2020 sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, e il raccordo con il DM 5 febbraio 1998, per l’adeguamento alle procedure semplificate (ex. art. 216 del D.lgs. 152/2006);
2. se i codici EER 030308 e EER 191201 possono essere gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.

Per tutti gli interessati, la risposta del MiTe è consultabile direttamente sul sito del Ministero cliccando qui.

(SN/am)

 




Nuovo decreto “End of Waste” per carta e cartone

Entra in vigore il 24 febbraio l’atteso decreto Eow (End of Waste) per i rifiuti di carta e cartone, ovvero il Dm 22 settembre 2020, n. 188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pubblicato in Gu n.33 il 9 febbraio 2021

Il nuovo decreto che si allega ha la finalità di stabilire i “criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

Il decreto indica questi criteri basandosi “esclusivamente” sulle disposizioni della norma Uni en 643 (scaricabile dal Sito Uni).

La carta e cartone recuperati sono poi utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Inoltre si specifica che “il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En 9001” e ha tempo 180 giorni (dal 24 febbraio 2021) per presentare all’autorità competente un “aggiornamento della comunicazione ex art. 216 Tua” che è la comunicazione per attività di recupero in procedura semplificata.

(SN/bd)