Tax credit carburante autotrasporto: proroga presentazione istanze al 20 settembre
Le istanze, relative al periodo di riferimento 1° marzo-31 agosto 2026, possono essere infatti presentate fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. La proroga del termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 settembre, è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti con un apposito comunicato.
In tale comunicato viene precisato che è stato ritenuto utile prorogare il termine di chiusura della piattaforma predisposta per la presentazione delle istanze, per il maggior tempo tecnicamente ammissibile, considerando che le numerose richieste pervenute di autorizzazione all’accesso da parte delle imprese attraverso l’assistenza ha comportato per esse l’impossibilità di presentare l’istanza.
Inoltre, è stato rilevato che molte domande contengono errori nel file_fatture e dunque non vengono accettate dalla piattaforma, ricordando che per regolarizzare l’istanza è necessario procedere ad annullarla e riproporla in maniera corretta.
Il comunicato rileva altresì che l’assistenza offerta per la presentazione delle istanze, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026. Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.
L’istanza, si ricorda, va presentata attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’indirizzo http://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it .
Si ricorda che, a norma dell’art. 2 del DM 28 agosto 2026, il credito d’imposta in commento è riconosciuto alle:
- imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a), punti 1 e 3, del DLgs. 504/95;
- imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che operano nel settore dell’autotrasporto di persone indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) del DLgs. 504/95;
- imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente.
- Tali attività devono essere esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (punto 1);
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (punto 3).
La citata lett. b) dell’art. 24-ter comma 2 del DLgs. 504/95 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 97 n. 422;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento n. 1073/2009.
Nel caso in cui le richieste totali superino lo stanziamento previsto, l’importo del beneficio effettivo per singola impresa sarà comunque riparametrato.
Estensione dell’agevolazione anche al mese di settembre 2026
Si rileva che l’art. 1 comma 4 del DL 157/2026 ha esteso il credito d’imposta in esame anche al mese di settembre 2026, con un incremento di risorse pari a 16 milioni di euro.
In relazione a tale modifica dovrebbero essere rilasciate specifiche modalità attuative.
(MF/ms)