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Bando ISI INAIL 2025: calendario in aggiornamento entro il 2 marzo 2026

Ecco il link alla pagina Inail con il testo del bando. Si segnala che il prossimo aggiornamento del “Calendario scadenze” per il Bando Isi 2025 è previsto entro il 2 marzo 2026.

 

Questa misura INAIL supporta progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. La principale novità dell’edizione 2025/2026 è l’Intervento Aggiuntivo, un bonus fino a 20.000 € finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’edizione 2025/2026 facilita il raggiungimento della soglia minima di 130 punti grazie all’aumento del bonus settori ATECO a 10 punti e all’introduzione di nuovi punteggi per le certificazioni ambientali (ISO 14001 ed EMAS). Inoltre non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Interventi aggiuntivi:
Per gli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti, per ciascun Asse, nell’elenco degli interventi aggiuntivi ammissibili.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.
Tramite la sezione “Accedi ai servizi online” le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate progressivamente nell’allegato Calendario scadenze Isi 2025.

 

(SN/am)




Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)