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Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)




Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest’anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell’anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

 
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

  • assolvere    all’adempimento    evitando    di    doversi    abilitare    e    trasmettere     la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.



Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU pagata nel 2024
In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
  • 730 singolo precompilato con delega                                  €. 25,00     (20,49 + IVA)
  • 730 congiunto precompilato con delega                              €. 35,00     (28,69 + IVA)
  • 730 singolo (semplice)                                                         €. 58,00     (47,54 + IVA)
  • 730 singolo                                                                           €. 75,00    (61,48 + IVA)
  • 730 congiunto (semplice)                                                     €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • 730 congiunto                                                                       €.105,00   (86,07 + IVA)
  
IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per    info    e    appuntamenti    dalle    9.00    alle    12.30:   Doretta    Riva    (0341.282822) 730@confapi.lecco.it       doretta.riva@confapi.lecco.it

 
(MS/ms)



Servizio CAAF 2022 – 730/IMU: assistenza fiscale ai dipendenti

 
Api Lecco Sondrio offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaf sindacali per l’elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.
 
Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro Caaf, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l’invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.
 
Il nostro Caaf presta l’assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell’articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.
 
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.
 
A partire dal mese di maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso prelevati dalle dichiarazioni dei redditi presentante nell’ anno precedente.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2022.
 
Api Lecco Sondrio inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
 
 
I Caaf, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
 
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2022 consente di:
  • assolvere all’adempimento evitando di doversi abilitare e trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
  • fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
  • ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell’ irpef a debito o a rimborso;
  • essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.
 
Il Caaf, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.
 
Si invitano le aziende interessate a contattare l’Associazione a partire dai primi giorni di aprile per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.
 
Di seguito elenco di quanto necessario:
 
  • Copia della carta d’identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
  • Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
  • Documenti altri redditi;
  • Documentazione relativa alle spese mediche;
  • Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
  • Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell’atto notarile di mutuo;
  • Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
  • Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
  • Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
  • Versamento dell’acconto e del saldo dell’IMU/TASI pagata nel 2021
 
 
In base a quanto sopra esposto, i costi 2022 del servizio svolto dal Caaf saranno i seguenti:
 
  • per ogni 730 precompilato con delega                                €.  25,00   (20,49 + IVA)
  • per ogni 730 precompilato congiunto con delega               €.  35,00   (28,69 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola semplice                      €.  58,00   (47,54 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione singola                                     €.  75,00   (61,48 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta semplice                  €. 80,00    (65,57 + IVA)
  • per ogni 730 dichiarazione congiunta                                 €.105,00   (86,07 + IVA)
 
 
IMU:
  • € 10,00 (8,20 + IVA) fino ad un numero di 2 immobili su cui calcolarla;
  • €   3,00 (2,46 + IVA) per ogni unità aggiuntiva.
 
Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.
 
Per info e appuntamenti chiamare dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Doretta Riva (0341.282822), oppure scrivere a 730@api.lecco.it
 
(MP/ms)