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Webinar: “Mercato britannico e Brexit. Nuove regole per la logistica e controlli doganali”

5° del progetto “Country Lab Chiedi a Esperto” di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia promosso per fornire alle imprese le conoscenze sulle condizioni ambientali ed economiche dei Paesi ritenuti strategici per l’economia lombarda (Germania, India, Corea del Sud, Regno Unito, Usa, EAU: Dubai, Canada) al fine di aggiornare le imprese sui cambiamenti in atto da un punto di vista sociologico, politico, normativo e fornire gli strumenti utili per avviare relazioni commerciali con il Paese di riferimento.

Il webinar dedicato al mercato brittanico è in programma per mercoledì 26 ottobre alle ore 11.

Programma

Ore 11.00

Saluti introduttivi 

Ore 11.10

Lucrezia Chiapparino Camera di Commercio Italiana in UK- Market Development Manager

  • Presentazione del mercato Britannico . 
  • Le relazioni di scambio tra Regno Unito e Italia 
  • L’impatto della pandemia e della Brexit  sui rapporti economici tra i due 
  • Focus sui settori alimentare, meccanica, e-commerce: quali opportunità per le imprese italiane 

Ore 12.20 

Giorgio Poggio, Managing Director di Aprile UK Limitedù

  • La logistica e la dogana nel Regno Unito 

Ore 13.00-13.30 

Q&A e chiusura dei lavori 

Modalità di partecipazionePer iscriversi ai webinar occorre registrarsi alla piattaforma di Lombardia Point
Pochi giorni prima dell’evento verrà inviato all’indirizzo utilizzato al momento della registrazione il link di Google meet per accedere alla sessione.

Per registrarsi all’evento CLICCARE QUI

(MS/am)




Webinar 24 maggio 2021: “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”

Si terrà lunedì 24 maggio 2021, alle ore 14.30, il webinar “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Consolato Generale Britannico di Milano.

Durante il seminario verranno presi in esame i cambiamenti e le novità di interesse delle imprese introdotti dalla Brexit.
 
La partecipazione è libera e non richiede registrazione. Per collegarsi è necessario cliccare il seguente link il giorno stesso del webinar, qualche minuto prima dell’inizio.

(SG/sg)
 




Webinar: “Aspetti doganali e fiscali della Brexit”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con Lario Sviluppo Impresa ed in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza per il prossimo 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il webinar dedicato ad approfondire gli aspetti doganali fiscali in tema Brexit.

L’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea è uno degli eventi che incide maggiormente sul commercio internazionale nel 2021. Con la fine del regime transitorio e la piena effettività della Brexit è opportuno per le imprese conoscere come adempiere in modo corretto alle nuove formalità e procedure per ridurre al minimo gli impatti negativi del recesso del Regno Unito dall’Unione.
 

Ecco le tematiche che verranno affrontate:
 

  • I nuovi adempimenti doganali e fiscali negli scambi di beni con il Regno Unito
  • Esportare e importare prodotti a dazio zero: l’origine preferenziale delle merci e le prove dell’origine
  • I certificati richiesti per esportare i prodotti nel Regno Unito
  • I requisiti di etichettatura per la commercializzazione dei prodotti nel mercato inglese
  • La conformità dei prodotti nel Regno Unito e marcatura UKCA
Relatore: Cristina Piangatello – Esperto di Unioncamere Lombardia

Adesioni al seguente link

(SG/sg)




Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione “Intrastat” del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.
Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.
La prima risposta concerne l’esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).
Nei modelli non è, peraltro, richiesta l’indicazione della data della fattura.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni.
Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.
La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l’indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.
Un’operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.
Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
Anche in questo secondo caso, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord.
A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Nessuna modifica per l’esterometro a seguito della Brexit
Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. “esterometro”, anche successivamente al 1° gennaio 2021.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.
(MF/ms)




Scambi commerciali con l’Irlanda del Nord da rilevare nei modelli Intra

A partire dal 2021, a seguito della Brexit, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel Regno Unito e viceversa non hanno più natura di operazione intracomunitaria, ma si qualificano come operazioni di importazione o esportazione.
Tuttavia, l’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale il predetto territorio resta soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni.
L’Irlanda del Nord è, invece, considerata Paese terzo, ai fini IVA, con riferimento alle prestazioni di servizi.
In applicazione dei principi sopra enunciati, le operazioni aventi a oggetto beni spediti o trasportati:
  • dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro della Ue e viceversa hanno natura di operazione intra-Ue;
  • dall’Irlanda del Nord a un Paese terzo e viceversa hanno natura di operazione di esportazione o importazione, come risulta, per maggiore sintesi, anche dalla tabella riportata in calce all’articolo.
A livello operativo sono, dunque, necessarie alcune considerazioni.
In primo luogo, dovrebbe rimanere immutato l’obbligo di verifica, da parte del cedente nazionale, dello status di soggetto passivo Ue del cessionario, controllando la presenza del numero di identificazione IVA nell’archivio VIES di cui all’art. 17, par. 1, lett. a) del Regolamento Ue n. 904/2010.
Inoltre, pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, il regime di non imponibilità della cessione intra-Ue dovrebbe essere riconosciuto dietro prova fornita ai sensi dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 e dei relativi chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2020.
In materia, la direttiva 20 novembre 2020 n. 1756 ha, quindi, stabilito in termini procedurali le modalità di identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.
Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA negli Stati membri sono basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato da cui il predetto numero è attribuito. L’Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell’ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici “X”.
La direttiva n. 1756/2020 ha stabilito che per i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord:
  • oltre al numero di partita IVA eventualmente attribuito dal Regno Unito;
  • sia utilizzato un numero di partita IVA valido ai fini delle transazioni Ue, con prefisso “XI” e codice ISA 3166 – alfa.
Con la determinazione del 15 febbraio 2021 n. 46832, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha provveduto a recepire le novità della direttiva n. 1756/2020, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Le novità hanno effetto a decorrere dalla presentazione dei modelli INTRASTAT riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2021. Pertanto, i nuovi codici sono operativi a partire dai modelli relativi a gennaio 2021, da presentarsi entro il 25 febbraio 2021.
 
Luogo di partenza Luogo di arrivo Natura dell’operazione
Regno Unito Stato membro Ue Importazione (per lo Stato membro Ue)
Stato membro Ue Regno Unito Esportazione (per lo Stato membro Ue)
Regno Unito Irlanda del Nord Importazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Regno Unito Esportazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Stato membro Ue Operazione intra-Ue
Stato membro Ue Irlanda del Nord Operazione intra-Ue
Paese terzo Irlanda del Nord Importazione (per l’Irlanda del Nord)
Irlanda del Nord Paese terzo Esportazione (per l’Irlanda del Nord)
 

(Mf/ms)




FedEx – Tnt: nuove regole per spedire nel Regno Unito

Per quanto riguarda le spedizioni, Api Lecco Sondrio si affida al partner TNT/FedEx con il quale ha in essere  una convezione di cui le associate possono usufruire.
Da inizio 2021, con l’entrata in vigore della Brexit, sono cambiati alcuni parametri e  FedEx informa i propri clienti riguardo i rapporti con la Gran Bretagna nei seguenti termini:

“Grazie alle misure preventive che abbiamo attuato in preparazione a questo momento e alla collaborazione dei nostri clienti, siamo riusciti a mantenere invariati i nostri livelli di servizio, capillarità e competenza in tutto il nostro network. Tuttavia, ora che i nuovi regolamenti stanno entrando nella fase applicativa e i vari organismi preposti stanno fornendo maggiori informazioni, ci sembra utile chiarire alcuni aspetti e rispondere ad alcune delle domande più frequenti da parte dei nostri clienti.

Spedire verso il Regno Unito nel 2021 con FedEx

Il nostro Toolkit 2021 – comprensivo di guide, domande frequenti e link alle informazioni ufficiali più recenti – viene aggiornato regolarmente per aiutare a spedire senza intoppi nel 2021 e oltre. 

Di seguito alcuni degli argomenti principali: 

  • Irlanda del Nord – Abbiamo redatto una guida dedicata agli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord che illustra tutte le normative utili da conoscere
  • Accordo commerciale preferenziale e tariffe zero – Scopra come evitare l’applicazione di dazi su alcune merci con la nostra checklist 2021 e le nostre domande frequenti
  • IVA sull’import per le spedizioni di valore inferiore a 135 £ – Tutte le ultime modifiche relative all’applicazione dell’IVA sulle merci in import nel Regno Unito. I dettagli completi sono approfonditi nella nostra guida sull’IVA
  • Prodotti sanitari/fitosanitari – Nel nostro network, le spedizioni di origine animale o vegetale possono circolare unicamente attraverso i nostri servizi aerei Express. Scopra di più sui regolamenti previsti grazie alle nostre domande frequenti
  • Pallet e imballaggi in legno – Tutti i pallet, le casse e le confezioni in legno utilizzate per le spedizioni tra Regno Unito e Unione europea devono essere certificate e conformi con l’ISPM15. Rimandiamo alle informazioni fornite dal Governo del Regno Unito e dall’Unione europea per maggiori dettagli.
Ricordiamo che per tutte le spedizioni tra Unione europea e Regno Unito occorre compilare la documentazione doganale in lingua inglese. Ciò riguarda anche la fattura commerciale, che deve riportare i numeri EORI, la descrizione delle merci, il codice o i codici armonizzati (HS), il valore delle merci, il paese/territorio di origine, gli Incoterms eventualmente applicabili, nonché le informazioni di contatto e gli indirizzi del mittente e del destinatario.
Scopri il Toolkit 2021 cliccando qui.

(MS/ms)




Brexit: principali effetti in ambito fiscale e lavorativo

1 premessa

Il Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.1.2020, corrispondenti alle ore 0:00 dell’1.2.2020 nell’ora dell’Eu­ro­pa Centrale. Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali lo status di Stato extracomu­nitario, anche se è stato previsto un periodo transitorio che ha avuto termine il 31.12.2020.

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha infatti ratificato il testo dell’Accordo di recesso del Re­gno Unito dall’Unione europea, caratterizzato:

  • dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale sono rimaste vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
  • dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.

Dall’1.2.2020, il Regno Unito ha inoltre cessato di prendere parte ai lavori delle istituzioni europee (es. Parlamento europeo).
 

Il 24.12.2020 l’Unione europea e il Regno Unito hanno poi stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), che regola molte materie aventi ad og­getto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.12.2020.

Di seguito si analizzano i principali effetti in ambito fiscale (IVA e imposte dirette) e lavorativo dell’u­scita del Regno Unito dall’Unione europea, alla luce del suddetto Accordo del 24.12.2020.

2 iva

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell’Unione europea si è reso applicabile, a norma dell’art. 127 dell’Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio (31.12.2020), anche ai fini dell’IVA.

A decorrere dall’1.1.2021, il diritto dell’Unione europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito, ivi inclusa la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni nazionali in materia di IVA, nonché la predetta direttiva, stabiliscono regimi IVA dif­ferenti per le operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni, a seconda che queste avvengano all’interno dell’Unione europea ovvero oltrepassando i confini dell’Unione europea.

Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un “Paese terzo” comporta, tra l’altro, che abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese.

Analoghe considerazioni possono farsi per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell’operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non potranno più applicarsi le regole comunitarie.

2.1 cessioni di beni

In considerazione del fatto che, dall’1.1.2021, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doga­nali tra Italia e Regno Unito, non essendo più quest’ultimo parte del territorio dell’Unione europea, è mutato il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi.

È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d’imposta o anche “privati”, come riassunte nella tabella che segue.
 

Cedente Cessionario Conseguenze
Soggetto passivo in Italia Soggetto passivo nel Regno Unito L’operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA:

  • ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l’esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
  • ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l’esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario in­­glese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.
Soggetto passivo in Italia “Privato” nel Regno Unito L’operazione non è più qualificabile come vendita “a distanza” nel ter­ritorio dell’Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).
Soggetto passivo nel Regno Unito Soggetto passivo in Italia L’operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all’art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea.
Soggetto passivo nel Regno Unito “Privato” in Italia L’operazione non è più qualificabile come vendita “a distanza” nel ter­ritorio dell’Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Re­gno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, sog­getta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Sta­to non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea.

2.2 movimentazioni di beni

La presenza delle barriere doganali tra Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:

  • il trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell’esercizio d’impresa;
  • il trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
  • il trasferimento di beni da installare e cedere.

Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all’esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.
2.3 prestazioni di servizi “GENERICHE”

Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall’1.1.2021, restano fermi i criteri di territorialità dell’imposta per le prestazioni di servizi “generiche”, sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d’imposta sia nel caso in cui siano rese a “privati”:

·     le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72);

·     le prestazioni di servizi “generiche” rese a committenti non soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72).

2.4 prestazioni di servizi “non GENERICHE” B2B

Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi “non generiche” B2B e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell’Accordo di recesso.

 

Natura della prestazione Criterio di territorialità Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili Luogo di ubicazione dell’immobile Immutato  
Trasporti passeggeri Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) Immutato
Ristorazione e catering Luogo di materiale esecuzione Immutato  
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno Luogo di partenza del
trasporto
Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)  
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)  
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc. Luogo di svolgimento della manifestazione Immutato  

2.5 prestazioni di servizi “non GENERICHE” B2C

Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi “non generiche” B2C e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell’Accordo di recesso.

 

Natura della prestazione Criterio di territorialità Conseguenze
Servizi relativi a beni immobili Luogo di ubicazione dell’immobile Immutato  
Trasporti passeggeri Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) Immutato
Trasporti intra-UE di beni Luogo di partenza del
trasporto
Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito  
Trasporti interni ed extra-UE di beni Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) Immutato  
Ristorazione e catering Luogo di materiale esecuzione Immutato  
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno Luogo di partenza del
trasporto
Immutato, fatta eccezione per i servizi di tra­sporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)  

 

Natura della prestazione Criterio di territorialità Conseguenze
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto Luogo di stabilimento del prestatore e luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell’1.1.2021 considerato territorio dell’Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc. Luogo di svolgimento dell’attività Immutato
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc. Luogo di svolgimento della manifestazione Immutato
Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente) Luogo di rilevanza territoriale dell’operazione intermediata Immutato
Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali Luogo di materiale esecuzione dell’operazione Immutato
Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico Luogo di stabilimento del committente Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l’IVA nello Stato di destinazione del servizio
Cessioni di diritti d’autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili

 

Prestazioni pubblicitarie

 

Consulenza e assistenza tecnica o legale

 

Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative

Luogo di stabilimento del prestatore Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un “privato” nel Regno Unito, l’operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31.12.2020 (dall’1.1.2021 è fuori campo IVA in Italia)

2.6 aspetti documentali e comunicativi

Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

  • non è più necessaria l’iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
  • per le prestazioni di servizi “generiche”, la prova dello status di soggetto passivo IVA del com­mittente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
  • la prova dell’invio dei beni nel Regno Unito, per l’applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT;
  • mutano alcune codifiche utilizzate nella presentazione del c.d. “esterometro”.

2.7 procedura di registrazione in italia

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono operare in Italia e ottenere il rimborso dell’IVA assolta nell’esercizio dell’attività economica mediante la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Essendo stato sottoscritto il 24.12.2020 un “Accordo di principio” tra Regno Unito e Unione europea, e in assenza di un c.d. “periodo di grazia”, prudenza vuole che ci si attenga, per quanto concerne obblighi e diritti ai fini IVA, alle norme previste per gli scambi con Paesi terzi. Ciò vale anche se l’Accordo raggiunto, essendo volto a stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra le parti, potrebbe già contenere gli elementi necessari a garantire il perdurare dell’applicabilità, ad esempio, dell’istituto dell’identificazione diretta per i soggetti passivi non residenti, di cui all’art.
35-ter del DPR 633/72.

Il medesimo approccio prudenziale, sul punto, è stato tenuto dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata il 31.12.2020, riservandosi di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta ai fini IVA quando sarà completata “la collazione e l’analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti” tra l’Unione europea e il Regno Unito.

2.8 operazioni transfrontaliere incompiute al 31.12.2020

L’Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l’art. 51, § 1 dell’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-UE le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

  • ha inizio in vigenza del periodo transitorio;
  • ha fine quando il periodo transitorio è terminato.

 Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:

  • cessioni intra-UE e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
  • acquisti intra-UE e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia, sarà comunque richiesto l’appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante documentazione che attesti l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, l’art. 51, § 3 dell’Accordo di recesso fa salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021, in favore:

  • dei soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020;
  • dei soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della UE nel corso del 2020.

Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per 5 anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.
2.9 rapporti con l’irlanda del nord

L’Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

  • resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
  • è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 n. 1756.

La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (com­prese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).

La direttiva IVA stabilisce, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unio­ne europea siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici “X”.

3 IMPOSTE SUI REDDITI

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell’Unione europea continua ad applicarsi, a norma dell’art. 127 dell’Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio anche ai fini delle im­poste sui redditi (le quali, a differenza dell’IVA, non sono armonizzate). Una eccezione è pre­vi­sta nell’art. 100, § 1 dell’Accordo, che fa salva l’applicazione della direttiva 2010/24/UE sulla ri­scos­sione dei crediti tributari per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.

Occorre distinguere tre casistiche diverse:

  • norme interne che attuano direttive comunitarie e che menzionano i rapporti con Stati membri dell’Unione europea → cessano di trovare applicazione;
  • norme interne resesi necessarie per tutelare le libertà fondamentali (in particolar modo stabilimento e circolazione dei capitali) e che menzionano i rapporti con Stati membri dell’Unione europea → cessano di trovare applicazione;
  • norme interne che regolano i rapporti con Stati “white list” (o che consentono un adeguato scambio di informazioni) → continuano ad esplicare efficacia, facendo il Regno Unito parte della suddetta lista.

 

Brexit – Imposizione sui redditi
Disposizioni interne di matrice comunitaria che menzionano i rapporti con Stati dell’Unione europea Norme di recepimento delle direttive Cessano di trovare applicazione
Norme a tutela del rispetto delle libertà fondamentali
Disposizioni interne che fanno riferimento agli Stati compresi nella white list (o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni) Continuano ad esplicare efficacia

3.1 NORME DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

Le principali direttive in materia di imposizione sui redditi che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.

 

Direttiva Norma interna di
recepimento
Conseguenze
2009/133/CE Artt. 178 ss. del TUIR Viene meno il regime delle operazioni straordinarie intracomunitarie, che a certe condizioni accorda un regime di neutralità.
2011/96/UE Art. 27-bis del
DPR 600/73
Viene meno l’esenzione da ritenuta sui dividendi pagati alle società del gruppo del Regno Unito.
2003/49/UE Art. 26-quater del
DPR 600/73
Viene meno l’esenzione da ritenuta sulle royalties e sugli interessi pagati alle società del gruppo del Regno Unito.

 

Direttiva Norma interna di
recepimento
Conseguenze
2011/16/UE DLgs. 4.3.2014 n. 29
DLgs. 15.3.2017 n. 32
DM 23.2.2017
DLgs. 18.5.2018 n. 60
DLgs. 30.7.2020 n. 100
Vengono meno molte delle procedure di scambio automatico finalizzate al contrasto all’evasione e alle frodi, previste solo in ambito intracomunitario (si veda, però, quanto sotto riportato).

Scambio automatico di informazioni

Restano in vigore, nei rapporti con il Regno Unito, le procedure di scambio automatico:

  • dei dati dei conti finanziari (conti correnti e di deposito, conti titoli, azioni, obbligazioni, ecc.) dei non residenti;
  • dei country by country report.

Questi dati continueranno ad essere forniti dal Regno Unito all’Italia (e dall’Italia al Regno Unito) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione OCSE per la mutua assistenza ai fini fiscali (accordo sovranazionale a livello mondiale).

Potrebbero, inoltre, rimanere in vita anche le procedure di scambio automatico dei ruling internazionali e degli accordi sui prezzi di trasferimento (regolate in Italia dal DLgs. 32/2017) e dei dati del­le operazioni internazionali “aggressive” (regolate in Italia dal DLgs. 100/2020), se le parti daranno attuazione a quanto previsto nella Parte II, Titolo XI, Cap. V, art. 5.2 dell’Accordo commerciale e di cooperazione del 24.12.2020, secondo cui il Regno Unito e l’Unione europea si impegnano, anche dopo il 31.12.2020, a mantenere inalterati gli standard fissati dall’OCSE su queste materie.

3.2 NORME A TUTELA DEL RISPETTO DELLE LIBERTà FONDAMENTALI

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno numerose disposizioni che regolano i rapporti con Stati dell’Unione europea.

Occorrerà, tuttavia, chiarire se specifiche disposizioni, tra quelle che seguono, possano rimanere in vita per effetto di interpretazioni estensive delle clausole dell’Accordo commerciale e di cooperazio­ne del 24.12.2020 che stabiliscono la non discriminazione per gli investimenti effettuati da ciascuna delle parti.

3.2.1 Oneri deducibili e detraibili

Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno, in capo alle persone fisiche residenti in Italia:

·     la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi a fondi pensione istituiti nel Regno Unito (art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR);

·     la detrazione d’imposta per i canoni di locazionedegli studenti di Università con sede nel Regno Unito (art. 15 co. 1 lett. i-sexies) del TUIR).

3.2.2 Dividendi e plusvalenze

Nei rapporti con il Regno Unito viene meno la disposizione dell’art. 47-bis del TUIR, che per presunzione assoluta non considera mai privilegiati, ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, i regimi accordati da Stati dell’Unione europea.

3.2.3 Consolidato fiscale

Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno:

·     la possibilità di optare per il consolidato fiscale tra società “sorelle”, se la controllante è residente nel Regno Unito (art. 117 co. 2-bis del TUIR);

·     la possibilità di consolidare le stabili organizzazioniitaliane di società con sede nel Regno Unito (art. 120 co. 1-bis del TUIR).

3.2.4 Trasferimento della sede all’estero

Per effetto del recesso del Regno Unito non è più possibile optare per la rateizzazione dell’im­posta “in uscita” (exit tax), di cui all’art. 166 co. 9 del TUIR, se il trasferimento della sede dell’im­presa avviene verso il Regno Unito.

Analoga preclusione è prevista per le operazioni assimilate al trasferimento “diretto” (es. incorporazione, da parte di società con sede nel Regno Unito, di società italiane).

3.2.5 Redditi di natura finanziaria

Le principali disposizioni in materia finanziaria che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.

 

Norma Conseguenze
Art. 1 del
DLgs. 239/96
Viene meno l’esenzione da ritenuta per gli interessi dei titoli emessi dai “grandi emittenti” con azioni quotate nei mercati del Regno Unito (l’esenzione è, però, salva se le azioni sono quotate in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea).
Art. 26 co. 5-bis del DPR 600/73 Viene meno l’esenzione da ritenuta per gli interessi dei finanziamenti a lungo termine alle imprese erogati da banche stabilite nel Regno Unito (la norma dovrebbe, però, continuare ad applicarsi agli investitori istituzionali soggetti a vigilanza nel Regno Unito).
Art. 27 co. 3 del DPR 600/73 Viene meno la ritenuta ridotta dell’11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti nel Regno Unito.
Art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73 Viene meno la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società di capitali ed enti commerciali residenti nel Regno Unito, se non rientranti nel regime “madre-figlia”.

3.2.6 Altre novità

Per effetto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea vengono meno, ad esempio:

  • la possibilità di accedere al regime forfetario per i soggetti residenti nel Regno Unito che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo (art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014);
  • la possibilità, per i residenti italiani titolari di immobili nel Regno Unito, di assolvere l’IVIE sul valore catastale (art. 19 co. 15 del DL 201/2011);
  • l’esenzione dall’imposta italiana sulle successioni dei titoli di Stato emessi dal Regno Unito (art. 12 co. 1 lett. h) e i) del DLgs. 346/90).

3.3 NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON STATI “WHITE LIST

Come già rilevato, continuano ad esplicare efficacia nei rapporti con il Regno Unito le norme fiscali che fanno riferimento ai rapporti con Stati appartenenti alla white list, o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Tra queste si menzionano, a titolo esemplificativo:

  • le diverse disposizioni che accordano ai residenti di Stati appartenenti alla white list (Regno Unito, quindi, compreso) l’esenzione dalle imposte italiane sulle plusvalenze su partecipazioni qualificate, sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti”, sui proventi degli OICR ita­liani, ecc.;
  • le disposizioni che consentono ai residenti italiani di evitare l’adozione nel quadro RW dell’ap­proccio “look through”,se le partecipazioni rilevanti detenute sono localizzate nel Regno Unito;
  • la possibilità di optare per l’imposizione sostitutiva del 7% per i residenti nel Regno Unito ti­to­lari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Italia;
  • la possibilità, per le imprese, di dedurre le perdite su creditiverso clienti residenti nel Regno Unito assoggettati a procedure concorsuali equivalenti a quelle previste dal diritto italiano.

4 principali effetti in materia di sicurezza sociale e distacco dei lavoratori

Per quanto concerne la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale nello scenario post Brexit, occorre prendere in considerazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale contenuto nell’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020.

Si tratta, in estrema sintesi, di un Accordo multilaterale tra il Regno Unito e l’Unione europea, che trova applicazione nei confronti:

  • di tutti gli Stati membri, ma non di Gibilterra e dei territori d’oltremare;
  • delle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati cui trova applicazione lo stesso Protocollo, nonché ai loro familiari e superstiti.

4.1 Principi di coordinamento e legislazione applicabile

Nell’ambito del Protocollo in questione, trovano conferma i principi di:

  • non discriminazione tra gli Stati membri dell’Unione europea;
  • parità di trattamento;
  • assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
  • totalizzazione dei periodi;
  • abolizione delle clausole di residenza (tale principio non trova applicazione con riferimento alle prestazioni in denaro relative alle prestazioni di invalidità e di disoccupazione);
  • divieto di cumulo delle prestazioni.

In merito alle regole di definizione della legislazione applicabile, si segnala che molti criteri sono stati mutuati dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, quali:

  • l’unicità della legislazione applicabile;
  • il principio di territorialità;
  • il regime applicabile ai pubblici dipendenti, a coloro che svolgono un’attività subordinata o autonoma normalmente a bordo di una nave, ovvero a coloro che non rientrano nelle ipotesi richiamate, per i quali assume rilevanza centrale lo Stato di residenza.

Diversamente dal citato regolamento, nell’ambito di applicazione materiale non rientrano le presta­zioni familiari, nonché le seguenti prestazioni previdenziali:

  • pensioni sociali ai cittadini senza risorse;
  • pensioni e indennità in favore di mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno d’invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

4.2 Principali novità in materia di distacco ed esercizio di attività in più Stati

L’art. SSC.11 del Protocollo contiene le novità più interessanti in materia di distacco e individua soluzioni transitorie in attesa della comunicazione da parte del singolo Stato membro all’Unione euro­pea sul regime applicabile.

In particolare, si conferma quanto previsto dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, stabilendo la deroga al principio di territorialità per un periodo massimo di 24 mesi per il lavoratore autonomo e subordinato.

Inoltre, si prevede che gli Stati membri debbano comunicare all’Unione europea l’intenzione di derogare o meno alla disposizione sopra riportata. In assenza della comunicazione si mantiene il regime previsto dal regolamento 883/2004.

Restano inoltre confermati, all’art. SSC.12 del Protocollo, i criteri previsti dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883 e applicabili a coloro che esercitino la propria attività contemporaneamente in due o più Stati membri, consentendo il versamento dei contributi in un solo Stato, nel rispetto del principio dell’unicità della legislazione applicabile.

Rispetto a quanto disposto in materia dal suddetto regolamento, è poi previsto che:

  • la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) è soggetta alla legislazione del Regno Unito se non esercita una parte consistente di tale attività nello Stato di residenza e se:
  • è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito;
  • risiede in uno Stato membro ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito e nello Stato membro di residenza;
  • risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, alme­no due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi;
  • risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, nessuno dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in un altro Stato;
  • la persona che esercita abitualmente un’attività autonoma in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) senza esercitarne una parte consistente nello Stato di residenza è soggetta alla legislazione del Regno Unito se il centro di interessi della sua attività si trova nel Regno Unito. Tale disposizione non si applica alle persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in due o più Stati membri.

(MF/ms) 




Brexit: cosa cambia per le aziende

Brexit è il nome che ha preso iprocesso di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Britain exitdopo la decisione del referendum consultivo del 23 giugno 2016, che ha poi causato l’uscita ufficiale dall’Unione Europea del 31 gennaio 2020.

Pertanto, dal 1 Gennaio 2021 la Gran Bretagna, dopo 47 anni, è fuori dall’Unione Europea, diventando, di fatto, il primo paese a lasciare la UE da quando l’organizzazione internazionale è stata fondata.

Di conseguenza, lo status extracomunitario dell’UK ha prodotto immediatamente per le imprese una serie di adeguamenti e di adempimenti   in materia doganale, di IVA, di accise e di regole extratributarie, anche per le operazioni che si andranno a realizzare a cavallo dell’anno.

Si pensi all’impatto finanziario del pagamento dell’IVA in Dogana per chi importa da UK, salvo la possibilità di poter emettere dichiarazione di intento se esportatore abituale.

Le regole sono state disciplinate in modo puntuale nell’accordo di recesso e nelle successive determinazioni che sono state prese dal UK e dall’UE.

La premessa per affrontare Brexit consiste nel fatto che, dal 1 gennaio 2021, l’entrata e l’uscita di merci tra l’UE e il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutti i movimenti di merci tra le parti dovranno essere vincolati ad importazione, esportazione o allo specifico regime riferibile all’operazione che si intende realizzare, configurandosi la necessità, nei casi previsti, di ottenere una specifica autorizzazione dall’Ufficio doganale di competenza; per queste ultime, è il caso, ad esempio, delle imprese di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione che oggi operano senza alcuna formalità doganale e che dovranno attivare specifici regimi doganali come,ad esempio,  il perfezionamento attivo o passivo.

Negli scambi con il Regno Unito, il primo e sicuro adempimento che le imprese dovranno effettuare è la presentazione di una dichiarazione doganale. Le merci unionali in uscita dal territorio Ue devono infatti essere vincolate al regime doganale dell’esportazione, da formalizzare su formulario Dau secondo gli standard in uso e come regolamentati dalla disciplina unionale. Tale adempimento di solito avviene, se l’impresa non è attrezzata autonomamente, con il ricorso ad un rappresentante ad hoc, cosiddetto spedizioniere doganale o doganalista, che si occuperà delle pratiche  doganali.

 Al tema dichiarativo si aggiunge, poi, anche quello extratributario, che comporta responsabilità e sanzioni per le imprese, aventi per lo più carattere penale. È il caso, ad esempio, delle dichiarazioni di libera esportazione sottoscritte dalle imprese nazionali, ovvero delle necessità di autorizzazione o licenza export connesse a determinate tipologie di merci, dei vincoli su beni sanitari, fitosanitari, dei materiali inquinanti, dei beni culturali, dei beni sottoposti alle direttive sicurezza e alla marcatura CE, dei beni Cites  e, soprattutto, dei beni dual use, elementi questi delicatissimi per le imprese impegnate con l’estero.

Cambia poi il regime Iva che pur restando nell’ambito della non imponibilità, si modifica da cessioni Intra Ue (ex articolo 41 del Dl 331/93) a cessioni all’esportazione (ex articolo 8 del Dpr 633/72), e che richiede l’intervento dell’ufficio doganale (il famoso “Visto Uscire”), per avere la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Ue.

Inoltre la Brexit impone agli operatori di assumere decisioni per gestire gli invii di merci a cavallo d’anno e per regolarizzare i beni che, di fatto, sono già nel Regno Unito ma ancora di proprietà dell’operatore Ue. Queste situazioni sono influenzate dallo status di Paese terzo che il Regno Unito ha assunto dal 1° gennaio 2021.

In particolare, per le merci giacenti nel Regno Unito ma ancora di proprietà di operatori UE sono da considerare le seguenti ipotesi: benin conto deposito, in conto lavoro, in consignment stock.

Conto deposito:

Ipotesi – L’azienda italiana ha trasferito beni prima del 1° gennaio 2021 in conto deposito in Regno Unito per venderli in quel mercato. L’operatore, con le regole precedenti , dovrebbe aver assoggettato i beni agli adempimenti delle cessioni intracomunitarie in quanto l’articolo 41, comma 2 lettera c) del Dl 331/93 stabilisce che il suddetto trasferimento è assimilato a una cessione intracomunitaria. In questo caso, l’operatore per trasferire a se stesso i beni ha dovuto identificarsi o nominare un Rappresentante fiscale ai fini Iva nel Regno Unito. Pertanto, al momento della cessione interna in UK, dopo il 1° gennaio 2021, dovrà emettere tramite la propria identificazione  fiscale  una fattura con Iva inglese. La posizione Iva assunta prima del 1° gennaio 2021 potrà essere utilizzata anche successivamente a tale data.

Conto lavoro:
 Ipotesi  In questo caso potremmo avere due situazioni.

1)      L’operatore italiano  ha inviato i beni al terzista/ trasformatore ma i beni sono destinati, al termine della lavorazione, a rientrare in Italia o destinati in un altro Paese UE. In questo caso l’operatore non ha posto in essere alcun adempimento Iva se non l’invio in conto lavoro dei beni e l’indicazione degli stessi ai fini statistici sull’Intrastat. Nella fattispecie, al rientro, le merci dovranno essere assoggettate agli adempimenti doganali, con potenziali aggravi alla reimportazione.

2)      L’operatore italiano ha inviato i beni al terzista/ trasformatore ma i beni sono destinati, al termine della lavorazione, ad essere venduti nel Regno Unito. Nella fattispecie, la cessione dovrà essere effettuata con Iva inglese utilizzando la propria posizione fiscale acquisita nel regno Unito.

 

3)      Consignment stock: Ipotesi –  Sulla base di un contratto di consignment stock, l’operatore Italiano  ha trasferito i beni presso il proprio cliente con il vincolo che i  beni vengono ceduti  solo al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Nella fattispecie, l’operatore dovrà provvedere a regolarizzare l’operazione richiedendo una identificazione fiscale o nominarsi un rappresentante fiscale nel Regno Unito e ad assoggettare l’operazione con a Iva inglese al momento della successiva vendita.

 
Operazioni a cavallo d’anno
Molti operatori potrebbero trovarsi nella situazione di dover gestire delle operazioni in cui le merci sono state spedite nel Regno Unito negli ultimi giorni dell’anno e che sono arrivate  a destinazione dopo il 1 gennaio 2021. Nella fattispecie, per sciogliere i dubbi degli operatori e adottare un corretto adempimento è intervenuto l’accordo di recesso e le linee di orientamento Ue che disciplinano le operazioni a cavallo.

In particolare, le norme sancite nell’accordo di recesso prevedono espressamente che le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa prima del 31 dicembre 2020, con arrivo dopo il 1° gennaio 2021, rimangono sottoposti alle regole doganali, Iva e accise esistenti prima della fine dell’anno. In altre parole, gli scambi relativi a  beni inviati nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e giunte a destinazione dopo il 1  gennaio 2021, e viceversa,  saranno ancora regolate dalla Direttiva Iva e quindi saranno ancora considerate operazioni intracomunitarie

L’impegno degli operatori resta quello di provare che i beni siano partiti prima del 31 dicembre 2020. Proprio sul piano delle prove è necessario acquisirle per tempo per evitare successivi problemi  a seguito di eventuali controlli delle autorità preposte.

ACCORDO del 24 dicembre 2020
Dopo nove mesi di negoziato, Regno Unito e Unione Europea hanno raggiunto, in extremis, un accordo per regolare i rapporti commerciai bilaterali post Brexit.

E’ stata istituita un’Area di libero scambio che prevede un meccanismo di cooperazione in campo normativo e doganale e, salvo ove diversamente previsto, lo sdoganamento delle merci originarie dei rispettivi territori senza l’applicazione di dazi in importazione e senza limite di quote.

Questo accordo commerciale di cooperazione tra UE e Regno Unito, concordato il 24 dicembre, si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021 fino al 28 febbraio 2021;  seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli Stati Membri per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Ma cosa prevede esattamente l’accordo?

 L’accordo, di circa 2000 pagine, copre diversi ambiti e principalmente gli scambi commerciali.

Finora, il Regno Unito era un Paese membro dell’Ue e il commercio non incontrava ostacoli, perché esso faceva parte dell’unione doganale e di un ambito omogeneo di standard, regole, sistemi di sorveglianza e di controllo; dal primo gennaio 2021, invece, il Regno Unito non beneficerà più, in linea di principio, della libertà di circolazione delle merci.

L’aspetto più rilevante dell’accordo e’ la previsione di esenzioni tariffarie all’atto dell’importazione a consolidamento di accordi bilaterali già esistenti.

L’importazione e l’esportazione di merce da e verso l’Unione Europea avviene senza l’applicazione di dazi solamente nel caso in cui le merci abbiano origine nel Regno Unito o nella UE secondo le regole di origine. E’ dunque fondamentale fornire una conferma circa l’origine delle merci per non incorrere nel pagamento dei dazi

In linea di principio, negli scambi reciproci, la preferenza è accordata nei casi di:

 – prodotti realizzati esclusivamente con prodotti originari della parte (Regno Unito o UE);

 – prodotti interamente ottenuti (minerali, vegetali, animali, ecc.);

– prodotti realizzati con prodotti non originari nel rispetto delle regole espressamente previste dall’Accordo al Capitolo 2 (specifiche regole di origine).

Considerata la complessità dell’argomento in materia di “origine preferenziale e non”, in  sostanza, al solo scopo di poter dare l’idea,  le regole di origine servono a determinare la ‘nazionalità economica’ del prodotto quando viene realizzato con componenti o ingredienti di diversa origine e mirano ad assicurare che il prodotto che beneficia dei vantaggi del trattamento preferenziale ai fini del dazio previsto dall’accordo sia

·         interamente realizzato nell’area di libero scambio (Ue più Regno Unito)

·         lavorato  in  misura sufficiente fissando, per esempio, un limite per il valore dei materiali non ‘originari’ che possono essere utilizzati o la modifica della classificazione doganale.

Nota:I requisiti per ottenere l’origine UE secondo le regole possono essere consultate  nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;

Inoltre, è da sottolineare che per tutto il 2021, a differenza di quanto previsto dagli altri Accordi di libero scambio, per gli esportatori italiani ed europei verso il Regno Unito, è sufficiente un’autocertificazione dell’origine preferenziale per fruire del trattamento preferenziale daziario in sede di sdoganamento nel Regno Unito. il testo del documento è stato pubblicato in allegato alla circolare n. 49  del 30.12.2020 dell’Agenzia delle Dogane. Questa deroga temporanea tiene conto dell’oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31dicembre e in vigore già dal giorno successivo.

Di conseguenza, si è reso necessario prevedere che, in deroga alle norme previste, gli esportatori possono compilare,per tutto il 2021, attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore.

Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1°gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite.

Se entro tale data l’esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore deve darne informazione all’importatore inglese entro il 31 gennaio 2022.

E’ evidente che l’esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute.

Infine è  da sottolineare che per tutti gli  Accordi di libero scambio l’agevolazione dell’esonero dai dazi è riconosciuta agli esportatori che abbiano richiesto e ottenuto dall’Autorità doganale di competenza , secondo una prassi prevista, lo “Status di esportatore autorizzato”  o di “esportatore registrato” nel Sistema REX. Pertanto, a conclusione di questa fase di transizione, le aziende interessate dovranno provvedere ad ottemperare a quanto richiesto dalle norme procedurali. 

(MF/ms)