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Bonus pubblicità 2023: pubblicato l’elenco dei beneficiari

È stato pubblicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del bonus pubblicità per l’anno 2023 (provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 29 aprile 2024).

Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie.

L’agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, e successive modificazioni);
per gli anni 2020-2021-2022 anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato (cfr. circolare AdE 20 agosto 2020, n. 25/E e FAQ Dipartimento informazione e editoria).

Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:

  • allargando la base di calcolo dell’agevolazione, fruibile sull’intera spesa pubblicitaria sostenuta nel periodo d’imposta e non soltanto su quella “incrementale”;
  • riducendo contestualmente la misura del credito d’imposta dal 75 al 50 per cento (cfr. art. 186, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020).
A decorrere dall’anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

La fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte delle imprese di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Si segnala l’importanza di tale verifica in quanto, qualora, in sede di registrazione dell’aiuto nel RNA, l’Agenzia delle entrate dovesse riscontrare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, ciò determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Ai fini della fruizione del credito, disponibile esclusivamente in compensazione, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

(MF/ms)




Bonus edilizi: eliminazione sconto in fattura e cessione credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo un decreto legge – non presente inizialmente all’ordine del giorno della seduta – che prevalentemente ridisegna in senso restrittivo la disciplina dei bonus edilizi ed energetici.

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha riferito, in conferenza stampa, che il decreto che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano in tale ambito.

Inoltre, non sarà possibile applicare l’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

Il fine del Governo è quello di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per tali agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.

Giorgetti ha sottolineato in conferenza stampa la volontà di avere un monitoraggio preventivo del fenomeno rispetto al momento in cui le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

È stata così istituita, per le nuove fattispecie, una comunicazione preventiva nel momento in cui si inizia la progettazione del lavoro.

Stando al comunicato stampa diffuso in tarda serata, è previsto un corredo sanzionatorio.

In particolare, l’omessa trasmissione delle informazioni richieste, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

“Inoltre – ha continuato Giorgetti – abbiamo esteso a questa fattispecie la compensazione di coloro che intendono fruire dei crediti d’imposta rispetto ai debiti definitivamente accertati nei confronti dell’erario.

Quindi, se uno ha un ruolo definitivamente accertato prima si compensa su quello”.

In sostanza, nella conferenza stampa si è prospettato come, nel futuro, il credito di imposta edilizio derivante dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura potrà essere utilizzato per pagare le somme iscritte a ruolo.

Ciò, come emerge dal comunicato stampa, sembra collegarsi all’introduzione di un nuovo divieto di compensazione pensato proprio per i bonus edilizi.

In presenza di ruoli di ammontare almeno pari a 10.000 euro, ci sarà infatti un divieto di compensazione di questi crediti fino a concorrenza del dovuto. Il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli.

Nel mirino del Governo è finita anche la cessione del credito ACE, che viene limitata.

“Di questa agevolazione, che peraltro è stata eliminata dalla riforma fiscale, abbiamo iniziato a notare un utilizzo fraudolento” ha dichiarato il Ministro. Il decreto riduce a una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Infine, amplia i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Altre norme prevedono una comunicazione preventiva anche sulle misure di transizione 4.0, fermo restando la compensazione già introdotta su transizione 5.0.

I provvedimenti illustrati in conferenza stampa sono tesi “a chiudere definitivamente la eccessiva generosità di una misura che ha causato gravi problemi alla finanza pubblica e i cui effetti potremmo contabilizzare tra pochi giorni quando si chiuderà la finestra per il caricamento delle fatture di tutti i lavori eseguiti entro il 31 dicembre del 2023” ha concluso Giorgetti.

Il comunicato stampa precisa che l’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l’invio della dichiarazione sostituiva

Ai fini del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all’agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-bis del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023, per confermare la “prenotazione”, devono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel suddetto periodo 9 gennaio-9 febbraio 2024.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell’agevolazione, dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

L’agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime de minimis.
 

(MF/ms)




Al via il 26 ottobre il “Bonus colonnine”

Imprese e professionisti potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto di aver fissato, con due decreti direttoriali, le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al “Bonus Colonnine per imprese e professionisti”: si parte alle 10.00 del 26 ottobre con la compilazione della domanda.

L’invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini è alle 17.00 del 30 novembre.

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

Queste possono riguardare l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

Il contributo copre, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l’acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti.

“Con questa importante novità rivolta agli operatori economici – ha commentato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin – vogliamo accompagnare la crescita della mobilità elettrica nel Paese, già fortemente sostenuta dal PNRR”.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2023: invio della comunicazione di accesso entro domani

C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la comunicazione di accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari relativi al 2023.

Ferma restando la procedura per la presentazione della comunicazione, occorre però considerare le nuove regole previste per l’agevolazione in esame.

Dal 2023 il bonus pubblicità spetta, infatti, soltanto per gli investimenti pubblicitari (incrementali) effettuati sulla stampa, non più anche su radio e TV.

L’art. 25-bis del Dl 17/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è infatti intervenuto sull’art. 57-bis del Dl 50/2017, da un lato modificando il comma 1-bis (che non prevede più una disciplina “a decorrere dal 2019” ma “per l’anno 2019”), e dell’altro introducendo una nuova versione dell’agevolazione mediante l’inserimento del comma 1-quinquies.

Per effetto di tale comma, “a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa”.

Pertanto, come evidenziato anche dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (notizia del 24 febbraio 2023), rispetto all’anno 2022 viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Considerando la reintroduzione del vincolo degli investimenti incrementali, non potranno quindi più godere dell’agevolazione (in tal senso le FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 ottobre 2019, in relazione alla versione originaria dell’agevolazione):

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (vale a dire nel 2022);
  • i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (vale a dire nel 2022) non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (2023).
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

In linea generale, si ricorda che possono beneficiare del credito d’imposta, come in passato, le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuano i suddetti investimenti.

Dichiarazione sostitutiva nel 2024

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Bonus carburante: i buoni erogati nel 2023 hanno rilevanza contributiva

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 la Legge 10 marzo 2023, n. 23 di conversione del decreto Legge n. 5/2023, c.d. DL “Trasparenza”.

Il provvedimento contiene una modifica alla disciplina del bonus carburante di 200 euro esentasse, previsto dall’art. 1 comma 1.

In particolare, nel testo è stata inserita una precisazione in base alla quale “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.

In altre parole, i buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023 dovranno essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Come si legge dal dossier del Centro Studi di Camera e Senato, la norma in esame riguarda esplicitamente il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi; ciò sarebbe conforme all’interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, che non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Nel riepilogare il quadro normativo, si ricorda come il bonus consista in un’agevolazione di natura fiscale in favore dei lavoratori dipendenti che ricevono dal proprio datore di lavoro uno o più buoni benzina; agevolazione introdotta nel periodo d’imposta 2022 dall’art. 2 del Dl 21/2022, per poi essere riproposta anche per il periodo d’imposta 2023 dall’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023.

Quest’ultima disposizione prevede in particolare che, fermo restando l’art. 51 comma 3 terzo periodo del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del bonus carburante previsto per il 2022 (circ. n. 27/2022, § 2, e circ. n. 35/2022, § 3), quest’ultimo rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR, in base al quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (incrementato a 3.000 euro per il periodo d’imposta 2022 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DL 115/2022).

Ne consegue che in caso di superamento del limite di 200 euro, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) dovrà essere assoggettato a tassazione (cfr. la Relazione illustrativa al DL 5/2023).

Sotto il profilo contributivo, stante la modifica introdotta in sede di conversione, il buono (o i buoni) benzina che il datore di lavoro privato riconoscerà nel corso del 2023 al proprio dipendente concorrerà alla formazione della base imponibile previdenziale, a prescindere dal superamento del limite di 200 euro.

Ciò comporta che sui buoni benzina il datore di lavoro dovrà:

  • far concorrere nella base imponibile previdenziale l’importo del buono (verificando l’eventuale superamento o meno del limite reddituale di 1.923 euro o di 2.692 euro ai fini dell’accesso, rispettivamente, all’esonero del 3% o del 2% della quota IVS del lavoratore ex art. 1 comma 281 della L. 197/2022);
  • effettuare la trattenuta in busta paga della quota a carico del proprio dipendente;
  • determinare la quota di contributi a proprio carico;
  • versare entro il giorno 16 del mese successivo.
La rilevanza ai fini contributivi del bonus carburante dovrebbe riguardare solo i buoni riconosciuti nel corso del 2023. La norma che ha previsto il medesimo bonus per l’anno 2022 (ovverosia l’art. 2 del DL 21/2022) non viene difatti modificata e pertanto dovrebbero essere ferme le istruzioni dettate dall’INPS con il messaggio n. 4616/2022.

Qualche criticità si riscontra tuttavia su eventuali buoni carburante riconosciuti nei mesi di gennaio e febbraio 2023 che, in base alla formulazione della norma in vigore prima della conversione in legge, non sono stati sottoposti a contribuzione previdenziale e che adesso – sulla base della modifica apportata in sede di conversione – dovrebbero invece essere assoggettati a contribuzione INPS.

Sul punto, è auspicabile un intervento da parte dell’Istituto di previdenza con indicazioni operative in merito alla gestione della rilevanza ai fini contributivi dei buoni benzina che sono stati già riconosciuti dai datori di lavoro prima della modifica.
 
(MF/ms)




Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell’art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
 

(MF/ms)




Chiarimenti sull’indennità “una tantum” di 200 euro di luglio 2022

I datori di lavoro che non hanno potuto erogare nella mensilità di luglio l’indennità di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 ai lavoratori che ne avevano diritto, per specifici motivi gestionali (ad esempio, la presentazione tardiva della dichiarazione), potranno provvedervi tramite un flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022, da inviare entro il 30 dicembre 2022.

La precisazione arriva dall’Inps con il messaggio n. 3805 pubblicato nella giornata del 20 ottobre, con il quale fornisce nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del Dl 50/2022 (su cui è già intervenuto con la circ. n. 73/2022).

Inoltre l’Istituto di previdenza ha pubblicato anche il messaggio n. 3806, con il quale mette a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex art. 18 del Dl 144/2022.

Con riferimento al messaggio n. 3805, l’Inps ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del Dl 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.

Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:

  • l’aspettativa sindacale ex L. 300/70;
  • la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Inps specifica inoltre che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Sul punto, l’Istituto richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’Inps afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

In merito all’indennità di 150 euro di novembre 2022 di cui all’art. 18 del Dl 144/2022 – come accaduto già in relazione all’indennità di 200 euro – come anticipato l’Inps mette a disposizione, con il messaggio n. 3806/2022, un fac simile di dichiarazione che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro (o al datore di lavoro a cui compete l’erogazione dell’indennità in presenza di più rapporti di lavoro). Tale fac simile – precisa l’Istituto di previdenza – costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Si ricorda, infatti, che il datore di lavoro può erogare l’indennità una tantum di 150 euro nel mese di competenza novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 del Dl 144/2022. Nel dettaglio, il lavoratore deve dichiarare di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (comma 1);
  • non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (comma 16).
Resta fermo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla circ. Inps n. 116/2022, tra cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel mese di competenza novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, non titolarità dei trattamenti di cui all’art. 19 e sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di competenza novembre 2022.

(MF/ms)




“Bonus fiere”: istanza di rimborso entro il 30 novembre 2022

Il MISE, con D.dir. 9 settembre 2022, ha disposto, dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. “buono fiere”, contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25-bis del Dl. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti” a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili. 

L’indennità è stata istituita per consentire con più facilità la partecipazione del mondo produttivo agli eventi fieristici internazionali svolti nel nostro territorio nazionale. Il canale telematico predisposto dal Mise per la prenotazione del bonus ha cessato la sua attività, come specifica il decreto, dal 12 settembre 2022. 

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Dopo la presentazione della richiesta, il Mise invia il buono a mezzo Pec comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Per l’effettiva erogazione dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono:

  • presentare attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro il 30 novembre 2022, data di scadenza del buono,
  • apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

Per le istanze di agevolazione:

  • che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022,
  • la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il Mise verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesseentro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica:

  • del Durc,
  • e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).
(MF/ms)



Bonus edilizi: nuove regole sulla responsabilità solidale dei cessionari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 settembre 2022 n. 142, di conversione del Dl 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), diventa legge la modifica del comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020, in materia di responsabilità, in solido con il beneficiario della detrazione edilizia, del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito corrispondente alla detrazione altrimenti spettante.

Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.

L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.

Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.

Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).

Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.

Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):

  • quando il credito è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, solo nel caso in cui non abbia acquisito la predetta documentazione e i relativi allegati (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio), sincerandosi quindi della sua esistenza formale e del possesso dei necessari requisiti professionali e assicurativi in capo ai vistatori, asseveratori e attestatori;
  • quando il credito non è assistito dai visti di conformità, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, ogni qual volta non abbia messo l’ordinaria diligenza (oltre che, per i soggetti a ciò obbligati, non abbia proceduto ad adeguati controlli in funzione antiriciclaggio) per verificare in prima persona l’effettività dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione sottostante al credito che acquista
Pare tuttavia che, al momento, questa ragionevolezza sia ben lungi dal prevalere, se è vero che:
  • l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe incline a non rivedere, almeno per ora, nonostante la sopravvenuta novità normativa, le proprie istruzioni operative sulla diligenza richiesta ai cessionari nei controlli da effettuare;
  • talune società di revisione, che fanno da advisor per le banche, stanno addirittura aggiungendo richieste di prove video (precedentemente non richieste) anche per crediti che sono assistiti dai visti, dalle asseverazioni e dalle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020.
(MF/ms)