Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit
In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.
Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.
Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.
Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024
Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.
Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.
Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:
- 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
(MF/ms)