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Investimenti beni 4.0: credito imposta in scadenza nel 2025 salvo proroghe

Salvo proroghe, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali 4.0 ex L. 178/2020 (fermo restando il termine “lungo” di giugno 2026).

Se per i beni materiali 4.0 nulla cambia, per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati nel 2025 la misura del credito d’imposta scende dall’attuale 15% al 10%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Pertanto la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-ter dell’art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 10% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso, la misura dell’agevolazione per il 2025 resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023 e il 2024.

L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:

  • 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Limite di 20 milioni da valutare per i beni materiali 4.0

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all’intero periodo 2023-2025 (circ. n. 14/2022, § 1).

Le imprese potrebbero quindi valutare se sia più conveniente effettuare gli investimenti entro fine 2024 o nel 2025, a seconda del plafond 2024 ancora disponibile.

Si rileva inoltre che nella norma agevolativa è presente la previsione, introdotta dall’art. 10 del DL 4/2022, secondo cui è riconosciuta l’aliquota del 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Tale disposizione non risulta essere stata attuata, presumibilmente anche alla luce del nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

(MF/ms)




Bonus “Transizione 5.0”: interconnesione entro il 28 febbraio 2026

Sul sito del GSE sono state aggiornate le FAQ relative al credito Transizione 5.0, fornendo nuove indicazioni rispetto alle precedenti pubblicate la scorsa settimana.

Tra i chiarimenti più rilevanti, si segnala anzitutto la necessità di interconnettere i beni 4.0 entro il 28 febbraio 2026.

Nell’ambito delle nuove FAQ viene precisato che l’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione.

L’art. 4 comma 1 del DM 24 luglio 2024 sancisce che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo, secondo cui per i beni 4.0 rilevano le regole della competenza ex art. 109 del TUIR. 

Pertanto l’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento.

Tuttavia, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’art. 16 del citato DM, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiesta, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita piattaforma informatica del GSE.

Ai fini della comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini, viene chiarito che non è necessario un acconto del 20% separato per ogni singolo investimento, ma è sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

In merito alla comunicazione di completamento, le FAQ precisano che il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.

Nel caso invece in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

Comunicazione di prenotazione anche per l’investimento completato

In caso di intervento già completato, viene chiarito che è comunque necessario procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%“.

Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, le FAQ chiariscono che per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, viene precisato che il credito transizione 5.0 è cumulabile con i certificati bianchi secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del DL 124/2023.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Sul sito del GSE è stato pubblicato un primo set di FAQ sul credito investimenti transizione 5.0, concernenti profili di carattere generale, il rispetto del principio DNSH, il calcolo del risparmio energetico, la procedura di accesso all’agevolazione e la cumulabilità. 

Tale sezione verrà aggiornata con le ulteriori FAQ progressivamente disponibili.

In merito all’ambito applicativo, ribadendo che per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima, viene precisato, a titolo di esempio, che il piano transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Sotto il profilo degli investimenti agevolabili, viene chiarito che il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’agevolazione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal regolamento europeo 2016/1628.

Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o biodiesel.

Inoltre, viene chiarito che, per poter fruire del credito transizione 5.0, i veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue 2013/167 e dal regolamento Ue 2016/1628, devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni: l’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; l’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; la sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

Il passaggio a un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31 dicembre 2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

In merito al calcolo dell’agevolazione, viene precisato che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali e immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili e attività di formazione
su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Sotto il profilo della cumulabilità, si ricorda che l’art. 11 del DM 24 luglio 2024 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, il citato DM prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta transizione 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.

Le FAQ precisano quindi che il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31 maggio 2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la FAQ afferma che è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo sociale europeo + (FSE); Fondo per la transizione giusta (JTF); Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Viene inoltre chiarito che trattandosi di una misura generale e non selettiva, il credito transizione 5.0 non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
 

(MF/ms)




La rilevazione contabile dei bonus investimenti 4.0 e 5.0

Le nuove comunicazioni obbligatorie introdotte dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta investimenti 4.0 ex L. 178/2020 e le comunicazioni richieste per accedere al credito transizione 5.0 impattano sulla rilevazione contabile di tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali si ritiene assimilabile, sotto il profilo contabile, ai contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali, cioè le somme, erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società, per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali.

Per tali contributi, la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85).

In linea di massima, i contributi commisurati al costo di immobilizzazioni sono rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (documento OIC 16, § 87 e documento OIC 24, § 86).

Con riferimento al credito d’imposta ex L. 178/2020, inizialmente si trattava di un’agevolazione automatica, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al beneficio sorgeva nell’esercizio in cui veniva effettuato l’investimento agevolabile.

Con riguardo agli investimenti in beni “Industria 4.0”, il diritto alla fruizione del maggior credito d’imposta, prima delle nuove comunicazioni, sorgeva soltanto al momento dell’avvenuta interconnessione.

Pertanto, in caso di interconnessione “tardiva”, si riteneva corretto rilevare il credito d’imposta soltanto nella misura “ordinaria”, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avveniva l’interconnessione.

A fronte dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall’art. 6 del DL 39/2024, la trasmissione dei modelli di comunicazione ex ante e ex post costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta (cfr. art. 1 comma 7 del DM 24 aprile 2024).

Il diritto alla fruizione sorgerebbe soltanto a seguito della comunicazione di completamento, che sembrerebbe quindi assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo.

Del resto, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 15 maggio 2024 n. 25, ha affermato che “le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta (…)” e “Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con FAQ 19 giugno 2024, ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno 2024 stesso. In tale periodo l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Con riguardo al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024, l’art. 12 del DM 24 luglio 2024 prevede una specifica e complessa procedura di accesso, costituita, in estrema sintesi, dalle seguenti fasi: comunicazione per la prenotazione del credito d’imposta; comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine; comunicazione di completamento del progetto di innovazione.

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Tale comunicazione del GSE all’impresa, con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sembrerebbe assumere rilevanza anche ai fini della rilevazione contabile del contributo 5.0.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: chiarimenti in merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta

In merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili, oltre alla specifica guida all’utilizzo del Portale Transizione 4.0, alcune FAQ relative alla compilazione dei moduli, l’ultima delle quali datata 17 giugno 2024.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 19 giugno, nella specifica sezione del proprio sito internet, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 sono due.

Il Modulo 1, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1 commi 1057-bis – 1058-bis della L. 178/2020), va trasmesso:

  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
      Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                  precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
Il Modulo 2, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, va trasmesso:
  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. 
       Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                   precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Dalle ore 10:00 del 18 maggio 2024, si ricorda, tali moduli devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE.

L’operatore per il quale viene effettuato l’invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti.

In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 4.0”.

A termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto “Scarica ricevuta SIAD”.

Il GSE ha quindi precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17 maggio 2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

‎Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all’invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

Le ricevute di versamento degli F24 sono al momento sospese

L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata il 19 giugno, ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta a seguito dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.

In tale periodo, l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
 

(MF/ms)




Utilizzo bonus investimenti 4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato editabile i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del 25 aprile 2024.

In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:
  • uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);
  • un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni. 

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione. 

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per “avvio dell’investimento” si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale.
 

(MF/ms)




Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quanto in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

– “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
– “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
– “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: credito imposta senza blocchi per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Non va indicato l’anno di interconnessione

Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto espressamente riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
 

(MF/ms)




Modello Redditi SC 2023: le novità in merito al bonus investimenti

Le istruzioni al modello Redditi SC 2023 prevedono alcune novità in relazione all’indicazione nel quadro RU del bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. È infatti richiesta, oltre alla consueta indicazione dell’agevolazione, la compilazione dei nuovi righi RU150 (titolare effettivo), 151 (cumulo) e 152 (dati relativi al 2020) ai fini del rispetto delle disposizioni comunitarie, consentendo altresì la possibilità di rettificare i dati degli investimenti 2021 mediante la compilazione del nuovo rigo RU141.
In linea generale, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali trova indicazione nella Sezione I, indicando al rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:
  • L3” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” di cui all’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 con prenotazione;
  • 2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057 e/o 1057-bis della L. 178/2020;
  • 3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.
Oltre all’indicazione del credito maturato nel rigo RU5, vanno poi compilati i righi RU130 e RU140 nella sezione VI.
Il rigo RU130 è ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d’imposta)” e, rispetto ai precedenti modelli REDDITI, prevede un maggior dettaglio dei costi. Viene infatti richiesto, nelle nuove colonne 4A, 4B e 4C, di indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” in base alla classificazione nel primo, secondo o terzo gruppo di beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016. Le nuove istruzioni forniscono indicazioni per la compilazione anche nel caso della c.d. interconnessione “tardiva”, riprendendo, in sostanza, i chiarimenti forniti nelle FAQ di settembre 2022 per il modello Redditi 2022.

Anche quest’anno, poi, è prevista l’indicazione degli investimenti solo prenotati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ma effettuati nel termine “lungo” del 2023. A tal fine occorre compilare, oltre al rigo RU5 colonna 2, il rigo RU140 nel modello Redditi 2023, ora denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Tanto premesso, rispetto al precedente modello Redditi 2022, “ai fini del rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, nella Sezione IV del quadro RU sono stati introdotti i nuovi righi RU150 “Titolare effettivo” e RU151 “Cumulo”. In particolare, nel rigo RU150 sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Nel rigo RU151 sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Tali informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. Si segnala che i righi RU150 e 151 vanno compilati non solo con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ma anche in relazione al credito formazione 4.0 e al credito ricerca, sviluppo e innovazione.
Sempre nella sezione IV del quadro RU, è stato inoltre introdotto, ai soli fini del bonus investimenti in beni strumentali, il nuovo rigo RU152, denominato “Dati relativi al periodo 1° – 31 gennaio 2020”. I soggetti che hanno fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, sono tenuti a indicare nel rigo RU152 l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 (colonna 1 e 3) e il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d’imposta (colonna 2 e 4).

Altra novità rilevante è l’introduzione del nuovo rigo RU141, denominato “Investimenti beni strumentali 2021”. Secondo le istruzioni, sono tenuti a compilare tale rigo i contribuenti che hanno compilato nel modello REDDITI 2022 il rigo RU140 (che conteneva i dati degli investimenti in beni strumentali 2021 effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 30 giugno 2022) e devono rettificare gli importi ivi esposti per eventi intervenuti dopo la data di presentazione del predetto modello ed entro il 31 dicembre 2022. Il rigo RU141 va compilato indicando nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione dei predetti importi e nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello REDDITI 2022. Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022.

(MF/ms)
 




“Bonus investimenti in beni ordinari” verso la fine

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, è ormai agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Tale agevolazione, si ricorda, è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”. L’art. 1 comma 44 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha infatti previsto la proroga dell’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento a questi ultimi beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della L. 178/2020 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022, § 1).

In linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (si veda, ex multis, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 473).

Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (termine così prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022 dall’art. 3-quater del Dl 228/2021) è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (15% in relazione al lavoro agile), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1054).

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Il 31 dicembre 2022 rileva anche per i beni 4.0

Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.

Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.

Se per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057), per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis).

La misura del 5% è prevista anche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 4/2022, per gli “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda i beni immateriali “4.0” (beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), l’art. 21 del Dl 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria” per il 2022, riconoscendo il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (art. 1 comma 1058).

Anche per tali beni nel 2023 la misura dell’agevolazione però si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.

(MF/ms)