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Recupero edilizio al 50% sino alla fine del 2024

Per poter beneficiare dell’agevolazione nella misura “potenziata” del 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, salvo future proroghe, occorre sostenere la spesa entro il 31 dicembre 2024.

L’ambito oggettivo di questa agevolazione, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, molto ampio, ricomprende tra gli altri:

  • la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della “nuova costruzione”;
  • gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione del principio di cassa per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, al momento in cui avviene il pagamento.

Come chiarito dalla prassi ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, l’agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).

Per fruire del c.d. “bonus casa” nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i bonifici bancari o postali “parlanti” (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).

Dato che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2027 l’aliquota della detrazione IRPEF scenderà al 36%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 16-bis comma 3-ter del TUIR, introdotto dall’art. 9-bis comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l’agevolazione al 50%.

Nel caso di lavori che si protraggono per più anni occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

La limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a un altro intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).

Collegato agli interventi di recupero edilizio c’è poi il c.d. “bonus mobili” che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Detrazioni edilizie: riassunto di tutti gli aggiornamenti

È stata pubblicata il 27 maggio la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio, con la quale sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020.

A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.

L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).

Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.

La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.

In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.

L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

(MF/ms)