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Regime forfettario: l’addebito del bollo rientra nella base imponibile

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo compenso; non rileva, a tal fine, il fatto che l’art. 22 del Dpr 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.

A norma dell’art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente “l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (cfr. art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72). 

In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a 2 euro, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa e non esercitano il “diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti” ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di bollo sin dal momento della formazione.

Nell’ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfetario dovrà valorizzare il campo “Bollo Virtuale”, indipendentemente dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale riaddebito costituirebbe, come detto, ricavo o compenso per il cedente o prestatore. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a “carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Considerato, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta grava, “in via principale”, in capo al prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito” (risposta a interpello n. 428/2022).

L’Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all’opposto, sarebbero state “considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (…), i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente”; a tali ipotesi risultavano assimilate “anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo” (circ. n. 5/2021, § 3.3).

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o prestatore) l’onere di valorizzare nel file XML il campo “Bollo virtuale” e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l’imposta di bollo sulle fatture è dovuta “fin dall’origine”, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del settore sanitario, i quali emettono fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr  633/72.

Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l’ammontare di 77,47 euro, l’imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la base imponibile.

A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l’esclusione da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l’imposta di bollo pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del cessionario/committente.

(MF/ms)




Versamento imposta bollo su fatture elettroniche: 31 maggio prima scadenza con le nuove modalità

Il versamento dell’imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche trova nuove scadenze e la definizione di una nuova procedura di recupero e irrogazione delle sanzioni.

Il decreto del Mef 4 dicembre 2020 e la consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14 , da un lato, e il provvedimento attuativo 4 febbraio 2021, n. 34958 , dall’altro, hanno, infatti, modificato le regole e le scadenze di versamento.

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021. Il secondo trimestre fa eccezione e va al 30 settembre 2021; il terzo trimestre al 30 novembre 2021 e il quarto trimestre a fine febbraio 2022.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso Sdi dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’agenzia comunica, infine, l’importo dovuto entro il 15 del secondo mese successivo alla scadenza, inibendo, dalla data della notifica, il ravvedimento operoso.

Premessa
Le due norme cui fare riferimento per comprendere la corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono:
  • l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […]; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • la nota 2, lett. a), in calce al medesimo articolo, la quale stabilisce, inoltre, che l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera L. 150.000” (euro 77,47).
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo può essere assolta:
  • mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
  • con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del Dpr n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
  • con le modalità individuate dall’art. 6  del Dm. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’art. 15 del Dpr n. 642/1972, secondo cui, per determinate categorie di atti e documenti, l’Agenzia delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta, anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale.

Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato deve presentare apposita domanda, corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall’Ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l’anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.

Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l’art. 6  del Dm 17 giugno 2014 dispone che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
 

Periodo di riferimento Termini di versamento fino al 31 dicembre 2020 Nuovi termini di versamento dal 1° gennaio 2021  
Codici tributo
I trimestre 2021 20.04.2021 31.05.2021 2521
II trimestre 2021 20.07.2021 30.09.2021
(e se I trimestre < 250 euro)
2522
III trimestre 2021 20.10.2021 30.11.2021 (e se I e II trimestre < 250 euro) 2523
IV trimestre 2021 20.01.2022 28.02.2022 2524
 
Le nuove scadenze di versamento dal 2021
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare veniva effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

In base alle nuove tempistiche, dettate dal D.m. 4 dicembre 2020 , il versamento del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come in precedenza previsto, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021 dovrà, quindi, essere versato entro il 31 maggio 2021.

Particolare la scadenza del secondo trimestre: il bollo per i mesi di aprile, maggio e giugno dovrà essere pagato entro il 30 settembre 2021, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura.

Tempistiche differenziate di pagamento sono possibili, poi, se l’imposta non supera la soglia di 250 euro:

  • se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera tale importo, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e, quindi, entro il 30 settembre 2021;
  • se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, e quindi, entro il 30 novembre 2021.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’importo dovuto
L’Agenzia delle entrate è in grado di rendere noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva, presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell’imposta, inoltre, può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale o
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento del tributo.

 E’, quindi, possibile prendere visione dei due distinti elenchi, contenenti:

  • le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio nei primi tre mesi dell’anno, che già recano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A);
  • quelle che, invece, non riportano l’indicazione del tributo, pur essendone soggette (Elenco B).
L’elenco “B” era modificabile e il contribuente aveva tempo fino al 30 aprile 2021 per comunicare all’agenzia che, in relazione a uno o più dei documenti in esso contenuti, non risultavano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta; entro la stessa data, era possibile procedere all’integrazione dell’elenco con gli estremi (identificativo Sdi) delle fatture, non segnalate dall’amministrazione finanziaria, per le quali il tributo risulta dovuto.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dal 1° gennaio 2021, l’agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.
 

Periodo di riferimento Comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia entrate Termine entro cui è possibile regolarizzare con riduzione di 1/3 Termine entro cui è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso
I trimestre 2021 15.05.2021  
30 giorni dalla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
Dalla scadenza originaria di versamento fino alla notifica della comunicazione da parte dell’Agenzia entrate
II trimestre 2021 20.09.2021
III trimestre 2021 15.11.2021
IV trimestre 2021 15.02.2022
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché delle integrazioni.
Regime sanzionatorio
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, la sanzione dovuta, ridotta di un terzo, e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi, con sanzione piena.

L’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, opera rinvio all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e, dunque, alla modulazione della sanzione. In particolare, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari a un terzo, ai sensi dello stesso art. 12-novies , comma 1, è pari:

  • al 30 per cento per cento, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • al 15 per cento (cioè la sanzione precedente è ridotta alla metà), se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1 per cento), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Come chiarito con la circolare 14 aprile 2015, n. 16/E, par. 7, infatti, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
  • mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, primo comma, del Dpr n. 642/1972, secondo cui chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell’imposta o della maggiore imposta;
  • con modalità diverse dal contrassegno (ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 642/1972, oppure dell’art. 6 del D.m. 17 giugno 2014, ma comunque mediante versamento cumulativo dell’imposta), la sanzione applicabile – anche rispetto alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2021 – è quella di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risultino una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 30 giorni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso
La sanzione richiamata dall’art. 12-novies, comma 1 , terzo periodo, del Dl. n. 34/2019 (cioè la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997) è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tuttavia, la comunicazione di cui all’art. 12-novies, comma 1 , del Dl. n. 34/2019, con cui l’agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente di avvalersi della facoltà del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

(MF/ms)




Assolvimento dell’imposta di bollo su registri contabili elettronici

Con la risposta a interpello n. 346, pubblicata il 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, precisando che il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94, come modificato dal Dl 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi.

Inoltre, l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.

Il comma 4-quater dell’art. 7 del Dl 357/94 dispone, in deroga al precedente comma 4-ter, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:

  • risulti aggiornato sui supporti elettronici;
  • sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
Avvalendosi di tale norma, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).

Si segnala che la norma citata è stata recentemente oggetto di chiarimenti con la risposta a interpello n. 236/2021.

In tale occasione, partendo dal presupposto che tenuta e conservazione fossero “concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità”, era stato precisato che l’introduzione e la modifica del comma 4-quater non ha comportato una deroga agli ordinari obblighi di conservazione dei registri tenuti con sistemi informatici, da realizzarsi mediante stampa cartacea o conservazione elettronica.

Era stato chiarito, inoltre, che la tenuta dei registri contabili in modalità elettronica determina l’assolvimento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 “indipendentemente dalla successiva conservazione”.

Nella risposta a interpello non è stata ribadita la medesima impostazione.

L’Agenzia, infatti, riconosce la portata innovativa dell’art. 12-octies del Dl 34/2019 che, intervenendo sull’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94, ha esteso l’operatività della norma dai soli registri Iva a qualsiasi registro contabile. Attraverso tale disposizione diventa possibile “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva”, adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo dell’imposta di bollo, viene ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica. 

Nel primo caso, l’imposta è:

  • dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al Dpr 642/72);
  • assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. n. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. nn. 9/2002, § 8.2, e 64/2002);
  • versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se i registri sono tenuti invece in modalità informatica – caso che ricorre nella fattispecie oggetto di interpello – l’imposta di bollo è:
  • dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014)
 (MF/ms)



Imposta di bollo sulle e-fatture: ecco la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

All’indomani dell’aggiornamento del portale “fatture e corrispettivi” resosi necessario per consentire di dare attuazione alla rinnovata procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo (cfr. art. 12-novies del Dl 34/2019, Dm 4 dicembre 2020 e provv. n. 34958/2021), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esplicativa delle nuove funzionalità.

Nel documento viene sottolineato come, ai fini del computo dell’importo dovuto per il trimestre di riferimento, vengono considerate le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati in cui:

  • la data di consegna, indicata nella “ricevuta di consegna”, precede la fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione, riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è antecedente rispetto alla fine del trimestre
Per quanto concerne, invece, i documenti emessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, saranno considerate le fatture:
  • consegnate e accettate dalla p.a. destinataria, per le quali la data di consegna indicata nella “ricevuta di consegna” precede la fine del trimestre
  • consegnate e in “decorrenza termini” (qualora la p.a. non abbia notificato né l’accettazione, né il rifiuto), relativamente alle quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione (riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), è precedente alla fine del trimestre
Nella guida si osserva che l’eventuale anticipazione del versamento del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione, potrebbe comportare un’eventuale “squadratura” tra gli importi versati e quelli conteggiati dall’amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza “con contatto presso l’Agenzia”.

Una delle caratteristiche peculiari del sistema consiste certamente nella messa a disposizione del soggetto passivo, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre:

  • dell’elenco A, immodificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche in cui è correttamente riportato l’assoggettamento a imposta di bollo (essendo valorizzato il campo <bollo virtuale> con l’indicazione “si”)
  • dell’elenco B, oggetto, invece, di possibili modifiche, contenente gli estremi delle e-fatture nelle quali il campo <bollo virtuale> non è compilato pur essendo presenti i requisiti per l’assoggettamento al tributo
L’Agenzia sottolinea che i dati delle autofatture soggette a imposta di bollo, emesse a fronte della regolarizzazione di cui all’art. 6 commi 8 e 9-bis del D. lgs. 471/97 o all’art. 46 comma 5 del Dl 331/93, saranno riportati negli elenchi del cessionario o committente.

Al proposito si segnala, tuttavia, che nella guida, il codice TD20, in difformità rispetto alle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021, parrebbe compreso fra le tipologie di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) non selezionate per la predisposizione dell’elenco B. Verosimilmente, anche se sul punto occorrerebbero conferme, si presume che il riferimento sia alle autofatture relative ad operazioni assoggettate a Iva.

Si ricorda che nella compilazione dell’elenco B vengono riportate dall’amministrazione finanziaria le fatture per le quali:

  • la sommatoria degli importi delle operazioni risulta superiore a 77,47 euro
  • il soggetto passivo ha indicato i codici natura: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4
  • non è stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo
Sono escluse dal computo, invece, fra le altre, le e-fatture relative a operazioni effettuate da soggetti aderenti a regimi speciali (ad es. vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, regime dell’editoria, ecc..).

Il soggetto passivo può modificare diverse volte l’elenco B entro il termine previsto, ossia, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, “entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre”, o, per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi nel secondo trimestre solare, “entro il 10 settembre dell’anno di riferimento”.

Tuttavia, qualora decida di versare l’imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.

Le rettifiche possono essere operate per indicare le fatture che il contribuente non ritiene debbano essere soggette al tributo o per aggiungere gli estremi di quelle per le quali l’imposta è dovuta, ma che non sono presenti negli elenchi. Nel primo caso l’Agenzia rende noto che le relative motivazioni dovranno essere fornite in sede di eventuale verifica.

Per quanto concerne il primo trimestre 2021, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro il prossimo 30 aprile. Entro il 15 maggio verrà comunicato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.

(MF/ms)