Dal 2 dicembre addio alla bolletta doganale cartacea
A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.
Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.
La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.
Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.
- 2 dicembre 2024 – Inizio obbligo di presentazione della dichiarazione doganale di esportazione e di transito con le nuove modalità elettroniche previste a livello UE.
- 21 gennaio 2025 – Termine nazionale per l’adeguamento alla dichiarazione di transito, in linea con i termini stabiliti dall’UE.
- 11 febbraio 2025 – Termine finale per l’implementazione della componente transnazionale della dichiarazione di esportazione.
L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile.
Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.
Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.
Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.
Gli obblighi di registrazione –
L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.
Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:
- oltre all’esigibilità dell’imposta,
- la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.
(MF/ms)