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Svizzera fuori dall’elenco dei paesi in black list

Il decreto MEF del 20 luglio 2023 ha aggiornato la lista degli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Il riferimento è alla c.d. black list (decreto 4 maggio 1999 del MEF).

Il provvedimento è composto da un solo articolo che elimina la Svizzera dalla lista nera, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto.

L’eliminazione della Svizzera dall’elenco è stretta conseguenza dell’approvazione della Legge n. 83/2023, di ratifica dell’Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri. 

È proprio questa recente norma, infatti, che al comma 3 dell’art. 12 dispone che con un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze si provvede all’operazione di aggiornamento della lista riportata nel decreto del 1999.

L’eliminazione ha effetti dal 1° gennaio 2024, posto che l’art.12 della citata legge di ratifica prevede che: 

«L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.» 

Con l’uscita della Svizzera dalla Black list, viene meno la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/86, TUIR.

Nello specifico, in applicazione dell’articolo citato con il D.M. 4 maggio del 1999, sono stati individuati gli Stati o territori    aventi    un    regime   fiscale privilegiato con riferimento all’imposizione delle persone fisiche.

Essendo la Svizzera inclusa in tale elenco, il contribuente trasferitosi in Svizzera, per superare la presunzione di residenza in Italia (fissata ai fini antielusivi), avrebbe dovuto provare l’effettivo spostamento nel paese elvetico. 

In caso contrario, ai fini reddituali era considerato quale soggetto residente. 

Ora, con l’eliminazione delle Svizzera dalla black list, tale presunzione viene meno. Decade anche la previsione del raddoppio delle sanzioni previste in materia di violazione degli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale. 
 
 

(MF/ms)




Black list persone fisiche: eliminata dalla lista la Confederazione elvetica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023, il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze che elimina la Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al Dm 4 maggio 1999.

La base giuridica di tale intervento è l’art. 12 comma 3 della L. 83/2023, il quale ha demandato a un apposito decreto, da emanare entro il 31 luglio 2023, l’eliminazione della Svizzera dall’elenco.

Ciò trova fondamento nel rafforzamento dei rapporti tra i due Stati, tradottosi nella ratifica dell’Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020, avvenuta con la stessa L. 83/2023, oltre che nelle nuove disposizioni in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti previste dell’art. 7 dello stesso Accordo.

Si tratta di un ulteriore step del processo di “normalizzazione” dei rapporti tra i due Stati, iniziato con la firma, avvenuta il 23 febbraio 2015, del documento Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland, e che si avvia verso una conclusione definitiva.

Un primo effetto dell’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la residenza fiscale.

A norma dell’art. 2 comma 2-bis del Tuir si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999.

La rimozione della Svizzera dalla lista comporta l’eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, per cui per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, l’efficacia della modifica decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

L’efficacia dell’eliminazione della Svizzera dai Paesi listati è, quindi, differita al 2024.

Tuttavia, restano ferme, ai sensi dell’art. 12 della citata L. 83/2023, tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

In altre parole, con riferimento al 2023 continua a gravare sul contribuente l’onere della prova circa la residenza in caso di trasferimento in Svizzera.

Anche a fronte dell’efficacia delle nuove regole continueranno, in ogni caso, a trovare applicazione, in caso di conflitto di residenza, le c.d. tie-breaker rules previste dall’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che individuano, quali criteri per la valutazione della residenza, l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, ecc.

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni ex art. 5 del Dl 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L’eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:
– presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009);
– raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-bis e 2-ter del DL 78/2009);
– raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate nella Confederazione Elvetica.

La Svizzera rimarrebbe inclusa nella lista recata dal DM 21 novembre 2001, che in passato riguardava l’imputazione per trasparenza del reddito delle CFC ex art. 167 del TUIR.

In realtà, dopo una serie di interventi non sempre coordinati (l’ultimo di essi è costituito dall’art. 1 comma 143 della L. 208/2015, così come modificato dall’art. 5 comma 5 del DLgs. 142/2018), in pura teoria, ai fini della sussistenza delle suddette penalizzazioni in tema di monitoraggio fiscale, si dovrebbe fare anche riferimento al livello effettivo di tassazione svizzero calcolato secondo i criteri dell’art. 47-bis comma 1 del TUIR (il quale sostituisce il parametro, ancora formalmente presente nei testi di legge, della presenza dello Stato estero nella black list del DM 21 novembre 2001).

Per quello che vale, le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate precisano che il raddoppio delle sanzioni da quadro RW opera solo se lo Stato in cui si trovano i beni è menzionato nella black list di cui al DM 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni, e ciò dovrebbe essere sufficiente a sgombrare i dubbi.
 

(MF/ms)