1

Decreto Semplificazioni: novità in materia rifiuti

La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 aveva introdotto alcune novità in materia di rifiuti, modificando nuovamente il Tua Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tra le modifiche più rilevanti, in vigore dal 31 luglio 2021, se ne evidenziano due:
  • la sospensione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti “intermediari” ossia quelli autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), confermando tuttavia la loro responsabilità per il successivo corretto smaltimento dei rifiuti. L’articolo 188 c.5 modificato recita «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». 
     
  • lo svuotamento delle fosse biologiche / bagni chimici viene equiparato ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto; per questo hanno la possibilità di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti della manutenzione presso la propria sede, nei termini di Legge; resta comunque l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria 4 ed è previsto un documento ad hoc per il trasporto di detti rifiuti. 
    (SN/bd)