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Bilanci 2023: approvazione entro il 29 aprile 2024

Si approssima la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2023, alla quale sono collegati diversi ulteriori adempimenti, sia prodromici che successivi.

Per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il prossimo 29 aprile, salvo che lo statuto consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 28 giugno, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Per chi dovesse utilizzare appieno il ricordato termine, tra pochi giorni il progetto di bilancio e i relativi allegati – ossia le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (che, per quelle incluse nel consolidamento, possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – dovranno essere depositati presso la sede delle società, e ivi rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., infatti, tali documenti devono restare depositati in copia nella sede della società “durante i quindici giorni che precedono l’assemblea” e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.

In giurisprudenza si è osservato come i giorni che compongono il periodo in considerazione debbano considerarsi “liberi”; in altre parole, in tanto tale termine potrà dirsi rispettato, in quanto il deposito presso la sede sociale avvenga non oltre il sedicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017); ossia, il prossimo 13 aprile, assumendo, appunto, come data dell’assemblea quella del 29 aprile.

Il corretto calcolo del periodo durante il quale i documenti in questione devono restare a disposizione dei soci è di fondamentale importanza. La violazione di tale termine, infatti, può comportare l’annullabilità – oppure, secondo un’altra ricostruzione, addirittura la nullità – della delibera di approvazione del bilancio.

In presenza di differenti orientamenti, inoltre, è dubbio se i soci debbano essere avvertiti dell’avvenuto deposito della documentazione presso la sede sociale.

La questione è stata posta al vaglio della Cassazione, che non risulta, tuttavia, essersi ancora pronunciata. Ad ogni modo, appare consigliabile dare comunicazione ai soci dell’avvenuto deposito, eventualmente anche anticipando l’avviso di convocazione dell’assemblea che, per le spa, ove lo statuto lo consentisse, dovrebbe essere “ricevuto” entro il prossimo 20 aprile ex art. 2366 comma 3 c.c., mentre per le srl dovrebbe essere “spedito” entro la stessa data ex art. 2479-bis comma 2 c.c.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, esso, con i relativi allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese. Nello stesso termine si dovrà provvedere alla registrazione del verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma nel solo caso in cui l’assemblea abbia deliberato anche la distribuzione di utili.

Ancora possibile l’approvazione a distanza

Quanto alle modalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, infine, si ricorda che è ancora possibile avvalersi della speciale disciplina dettata, durante il periodo emergenziale, dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

L’art. 11 comma 2 della L. 21/2024, infatti, ha differito il termine di applicazione della disciplina in questione al 31 dicembre 2024.

Con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato”.
(MF/ms)



Bilanci 2023: proroga dell’approvazione a distanza

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l’intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l’applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio.

Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall’art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis).

Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2).
Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).

Ai sensi dell’art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite.

L’intento del legislatore di consentire l’applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali).

Nell’ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024.

È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024.

Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all’art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024.

Con riguardo a tale provvedimento, l’esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera.

È ben vero che l’art. 11 del Ddl. in questione è rubricato “svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate”, ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall’art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate).

Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice “differimento” dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee “tenute” – si badi, non “convocate” – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell’ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le “modalità emergenziali” sopra richiamate.

Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta “a regime” dall’art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.
 

(MF/ms)




Sostenibilità: opportunità di corsi e risorse da Opnm

La sostenibilità è diventata il tema che tutti devono affrontare. Sollecitata da diverse parti, è a tutti gli effetti una disciplina da studiare e da applicare. Si vanno definendo e ampliando i servizi per conoscere e misurare la sostenibilità. Api Lecco Sondrio intende aiutare le imprese associate nell’affrontare la sfida della sostenibilità attivando opportunità di formazione, di assistenza e anche di copertura dei costi.

Nel sito di Api dedicato alla formazione, potete consultare il programma del corso “conoscere e misurare la sostenibilità” previsto a febbraio 2024, disponibile gratuitamente grazie alle risorse FAPI, ma potete anche richiedere corsi su misura, eventualmente con docenti di vostra conoscenza.

La novità è che l’Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (Opnm), ha deciso l’erogazione di contributi per coprire i costi di formazione sul tema sostenibilità.

Il contributo è compreso fra 400 e 500 euro per azienda, a fronte della presentazione delle evidenze (anche cumulative) di svolgimento, entro il 31/07/2024. Per avere il contributo, il docente incaricato deve possedere e certificare i requisiti del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (tutti i dettagli nel bando che si allega).

Api Lecco Sondrio è in grado di organizzare queste sessioni di formazione aziendali o interaziendali con un docente qualificato. La durata dei corsi (4, 6, 8 ore o più) può essere modulata sulla base degli obiettivi, del numero e del livello delle persone da coinvolgere. Si allega un programma indicativo di corso che si può personalizzare.

Con l’occasione si ricorda che la camera Como Lecco ha reso disponibile uno strumento semplificato e guidato per permettere alle imprese di imparare a fare una rendicontazione della sostenibilità (Csr semplificato).
Se volete sapere come funziona e avere l’assistenza che serve per applicarlo nella propria realtà, riguardate la circolare Api n.321 del 1 giugno 2023 e contattate silvia.negri@api.lecco.it

Infine si segnalano alcuni strumenti audio-video per sensibilizzare e trasmettere in modo semplice la cultura della sostenibilità. Si tratta di alcuni podcast realizzati da soggetti che collaborano con la Camera di Commercio Como-Lecco, in continuità con le attività del progetto Smart. “SOStenibilità” è un podcast in 6 tappe: cliccare qui 

E’ possibile ascoltare i podcast anche su Anchor.fm, su tutte le principali piattaforme di streaming, sul sito di Progetto Smart e sul canale Youtube di Progetto Smart.

(SN/am)
 




Domani ore 17 Assemblea Annuale degli Associati Api Lecco Sondrio

Ricordiamo a chi ha inviato il modulo di adesione che domani, 31 maggio 2023, alle ore 17 presso la nostra sede si terrà l’Assemblea Annuale degli Associati Api Lecco Sondrio. 

Durante l’incontro verrà approvato il bilancio consuntivo e preventivo e verranno presentati i risultati dei servizi di Api per gli Associati.

Chiuderà l’Assemblea l’Istituto Ima di Lecco con la presentazione del suo progetto “Ferrotto”.

 

 




Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio

Si comunica che l’Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio si terrà mercoledì 31 maggio alle ore 17.00 presso la sede di Api di via Pergola 73, Lecco.

Chiediamo di confermare la propria adesione inviando il modulo allegato via mail all’indirizzo segreteria@api.lecco.it entro il 24 maggio 2023.

Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l’adesione.




Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio

Si comunica che l'Assemblea annuale degli Associati Api Lecco Sondrio si terrà mercoledì 31 maggio alle ore 17.00 presso la sede di Api di via Pergola 73, Lecco.

Chiediamo di confermare la propria adesione inviando il modulo allegato via mail all'indirizzo segreteria@api.lecco.it entro il 24 maggio 2023.

Si allegano la convocazione e i moduli da compilare per l'adesione.

(MP/sg)




Bilancio 2022: rilevazione dei crediti imposta energia

Nel corso del 2022 sono stati introdotti diversi crediti d’imposta, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:
  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è previsto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, spetta un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap, inoltre, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Dal punto di vista contabile tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (OIC12 – Composizione e schemi di bilancio) i contributi in conto esercizio sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le seguenti scritture in Partita Doppia:

Crediti vs Erario              a             Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (risoluzione 2/E/2010).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d’imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici.

Con riferimento all’utilizzo, infine, i crediti d’imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24: non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l’eventuale utilizzo in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenutesecondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
 

(MF/ms)




Aua point, focus Cov: scadenza 31 marzo 2023

Come si anticipava nella circolare Api n. 84 del 16/02/2023 in tema Aua Point ricordiamo che per alcune attività che impiegano prodotti a base di COV (Composti organici volatili) le autorizzazioni per impianti con emissioni in deroga richiedono l’invio annuale del bilancio di massa dei solventi entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento Arpa competente per territorio, attraverso Aua point.

Sono coinvolte le seguenti attività: laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.

Come noto, è necessario predisporre il bilancio di massa dei solventi riferito all’anno precedente. La delibera regionale di riferimento è la Dgr n. 8/8832; qualora le quantità in gioco non rispettino le soglie prefissate, bisogna presentare e attuare un adeguato Piano di gestione dei solventi, per abbassare la dispersione in aria dei Cov, che contribuisco all’effetto serra e quindi al cambiamento climatico.

(SN/am)




Corso: “Il bilancio ai tempi del post-Covid”

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio organizza, visto il successo delle scorse edizioni, un corso pratico di analisi di bilancio. Gli argomenti verranno trattati in un’ottica strategica utile all’imprenditore e al dirigente d’azienda.

 

CORSO BASE: BILANCIO DELLE MIE BRAME, IL PIU’ TEMUTO DEL REAME

GIORNO 1 – Giovedì 3 novembre 13.30-17.30
IL GIRO DEL BILANCIO IN 80 MINUTI (O POCO PIU’)

  1. Il bilancio: cos’è e come è fatto
  2. Il bilancio: a cosa serve e a cosa dovrebbe servire
  3. Differenza tra bilancio d’esercizio e bilancino gestionale
  4. Anticipazioni: il conto economico e lo stato patrimoniale
GIORNO 2 – Giovedì 10 novembre 13.30 -17.30
ATTENTI A QUEI DUE: STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
  1. Cosa sono e a cosa servono stato patrimoniale e conto economico
  2. Riclassificazioni di conto economico: come farle e come leggerle
  3. Lo stato patrimoniale e la sua inespressa capacità di dirci come stanno le cose
  4. La riclassificazione gestionale del patrimoniale ed esercizi pratici
  5. Indici e indicatori per una comparazione più efficace
CORSO UPGRADE: OLTRE IL CONFINE (DEL BILANCIO CIVILISTICO)

 

GIORNO 3 – Giovedì 17 novembre 13.30-17.30
COME HO IMPARATO A NON PRECCUPARMI DEL BILANCIO E AD AMARE I FLUSSI DI CASSA

  1. Perché le aziende devono guardare i flussi di cassa come principale indicatore di salute
  2. Dove genero e dove uso la cassa: il rendiconto finanziario indiretto
  3. Esercitazioni sul metodo indiretto
  4. Meglio cassa oggi o cassa domani: la proiezione dei flussi finanziari
  5. La gestione delle banche in un mondo a tassi sopra lo 0
  6. Strumenti finanziari nell’epoca 4.0
 
GIORNO 4 – Giovedì 24 novembre 13.30 -17.30
BUDGET, L’EVOLUZIONE DEL BILANCIO
  1. Perché guidare guardando lo specchietto retrovisore non è una buona idea
  2. La contabilità analitica come strumento di controllo
  3. Come costruire un sistema di controllo in ogni realtà
  4. Fare una reportistica corretta e che serva davvero a qualche cosa
     
Relatore dei tre incontri sarà Guido Bonaiti, imprenditore ed esperto in materia
Gli incontro sono gratuiti. Per una maggiore efficacia del corso il limite dei partecipanti è fissato a 15. Per facilitare le esercitazioni è necessario dotarsi di pc con programma Excel.

 

In allegato potete scaricare la locandina.

Per maggiori informazioni scrivere a gruppogiovani@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.

Per iscriversi compilare il form CLICCANDO QUI

(SG/sg).

 




“Officina cinema”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la chiusura del cineforum a tema lavoro organizzato dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori.

Lecconotizie: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Cala il sipario su “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro
 
LeccoToday: GRUPPO GIOVANI API LECCO SONDRIO: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i 3 film a tema lavoro
 
Prima Lecco e Prima Merate: Si chiude “Officina cinema”: 250 spettatori per i tre film a tema lavoro