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Nota integrativa di bilancio: alcune novità sulle informazioni da evidenziare

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa, dove trovano esplicitazione i criteri adottati, le scelte discrezionali e i rischi sottostanti ai valori esposti.

È in questa sede che il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Come ogni anno, anche nel bilancio 2025 emergono alcune novità e aree critiche che meritano di essere analizzate con particolare attenzione, sia sotto il profilo valutativo sia, soprattutto, sotto quello informativo.

Un primo profilo riguarda gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’OIC nel 2025, applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci 2026, ma adottabili in via anticipata. In caso di opzione per l’applicazione anticipata, la Nota integrativa deve esplicitare la scelta effettuata, indicando se la prima applicazione sia avvenuta secondo il criterio retrospettivo ovvero prospettico, ai sensi dell’OIC 29.

È inoltre necessario descrivere puntualmente le aree interessate dagli emendamenti, che riguardano, in particolare, il trattamento delle operazioni con opzione di riacquisto/rivendita, la classificazione degli effetti economici connessi all’attualizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, i criteri di ammortamento di specifiche immobilizzazioni immateriali e la rilevazione dell’imposta sostitutiva in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta. L’informativa deve inoltre dare conto degli effetti derivanti dall’adozione, anche solo in termini qualitativi, evitando formulazioni generiche e non verificabili.

Un secondo ambito di particolare attenzione riguarda la gestione delle perdite emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alle perdite “cristallizzate” nel 2020, la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale è venuta meno con l’assemblea di approvazione del bilancio 2025. Ne consegue che la Nota integrativa deve dare evidenza delle determinazioni assunte in ordine alla loro copertura, qualora nel quinquennio gli utili conseguiti non siano stati sufficienti a ridurre la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Dovranno inoltre essere illustrati gli effetti sul patrimonio netto e sulla struttura del capitale, anche in termini di equilibrio finanziario prospettico. In presenza di perdite riferibili agli esercizi 2021 e/o 2022, per le quali la sospensione opera ancora nei limiti temporali previsti, è opportuno fornire un’informativa chiara sulla loro natura, sull’orizzonte di copertura e sulle eventuali implicazioni in termini di continuità aziendale.

Sempre in ottica di trasparenza informativa, merita attenzione la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non iscrivere i titoli al minor valore di mercato. L’utilizzo della deroga richiede un’informativa puntuale, con indicazione dei criteri adottati, delle motivazioni sottostanti, degli importi interessati e degli effetti potenziali sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, anche in termini di rischi latenti.

Infine, nel bilancio 2025 assume particolare rilevanza l’informativa sui fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, soprattutto con riferimento ai rischi connessi al contesto geopolitico. In presenza di eventi rilevanti intervenuti dopo la data di bilancio, è necessario distinguere tra fatti che incidono sui valori di bilancio e fatti che richiedono esclusivamente informativa, fornendo in quest’ultimo caso una descrizione chiara della natura degli eventi e delle possibili conseguenze sulla gestione futura. In tale ambito, un’attenzione specifica deve essere posta ai rischi legati a tensioni internazionali, volatilità dei mercati, incremento dei costi e criticità nelle catene di approvvigionamento, con particolare riguardo alla loro possibile incidenza sulla continuità aziendale.

In sintesi, la Nota integrativa del bilancio 2025 deve configurarsi come una rappresentazione sostanziale, capace di rendere intelligibili le scelte effettuate e di evidenziare i principali fattori di rischio e incertezza che caratterizzano il contesto operativo dell’impresa.
 

(MF/ms)




Erogazioni pubbliche: bilanci e nota integrativa

Il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2025 rappresenta anche il termine entro cui le imprese che inseriscono l’informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa devono adempiere ai relativi obblighi di trasparenza, disciplinati dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.

Tali obblighi sono stati, peraltro, recentemente confermati dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 184/2025 (c.d. “codice degli incentivi”), con lo scopo di “inserire le norme vigenti o introdotte in un approccio di sistema” (cfr. le relative Relazioni illustrativa e tecnica).

Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al DL 19/2026.

In riferimento agli importi percepiti nel 2025, da rendicontare nel 2026, le modalità di adempimento degli obblighi in esame risultano, quindi, invariate rispetto a quelle adottate lo scorso anno.

Si ricorda, in particolare, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi alle erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè soltanto ove esistente) bilancio consolidato.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 comma 6-bis del DL 73/2022 convertito, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, in alternativa:

  • sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
  • nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa ex art. 2435-ter comma 2 c.c.

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, per i quali resta ferma la pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.

Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Facendo la norma riferimento agli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012, è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (senza necessità di dichiarare nella Nota integrativa oppure sul sito internet l’esistenza di aiuti contenuti nel predetto Registro).

Infine, si ricorda che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A tal riguardo, dovrebbe rimanere fermo (nonostante le opinioni contrarie di Assonime; cfr. circ. n. 5/2019, § 2.3 e circ. n. 32/2019, § 2.3) quanto precisato dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, secondo cui il limite di 10.000 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
 
(MF/ms)




Finanziamenti soci in bilancio: profili civilistici e fiscali

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale.

La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

Profili civilistici e fiscali essenziali

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio.

Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

Sul fronte dei vincoli alla raccolta, la delibera CICR 19 luglio 2005 consente la raccolta presso soci che detengono almeno il 2% del capitale e risultano tali da almeno tre mesi, evitando che ciò integri raccolta del risparmio tra il pubblico, con conseguente rilevanza penale ex art. 130 TUB.

 

Tipologia di apporto Iscrizione contabile Vincoli/utilizzo
Versamenti in c/aumento capitale Patrimonio netto – riserva vincolata Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento
Versamenti in c/futuri aumenti Patrimonio netto – riserva vincolata Non utilizzabile per coprire perdite né per effettuare aumenti gratuiti
Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Patrimonio netto – altre riserve Incrementano riserve liberamente utilizzabili
Versamenti a copertura perdite Patrimonio netto – copertura perdite Solo per perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c.
Finanziamenti soci Debiti verso soci per finanziamenti Presunzione fruttuosità, possibili vincoli CICR

 
(MF/ms)




Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

  • in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (anche in forma abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

  • rientrino nell’ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale;
  • non ci siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati;
  • la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
  • la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
  • la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.
A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l’obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento ai bilanci 2025 e 2026.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 non pone limitazioni in ordine all’applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l’applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i titoli acquistati nel corso del 2025 e per i titoli già presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.
 

(MF/ms)




Confapi, pubblicato il bilancio di sostenibilita

Il Giornale di Lecco del 28 luglio 2025, servizio sulla nostra iniziativa.




Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2024, è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano disciplinate dallo standard setter.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. “ricavi misti”).

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità e alle vendite con garanzia.

Altra novità importante, in considerazione dell’elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

L’intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, non trovano più applicazione i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell’evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l’impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, implica la rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell’IRPEF e dell’IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla fiscalità differita.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all’interno della Relazione sulla gestione.
 

(MF/ms)




Camisa a Palazzo Chigi per incontro su piano strutturale bilancio a medio termine

Il Presidente, Cristian Camisa, ha preso parte all’incontro svoltosi nella Sala Verde di Palazzo Chigi, in cui il ministro all’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, hanno presentato lo schema di piano strutturale di bilancio a medio termine.

“Il Governo – ha dichiarato Camisa – è chiamato a realizzare un difficile equilibrio: far coesistere le misure di riduzione del deficit con un programma di investimenti e riforme per il Paese a medio termine. Per Confapi sono numerose le priorità in tema di investimenti, a partire dalla questione energetica dove occorre un completo cambiamento nel calcolo del costo energetico per mettere in condizioni le nostre imprese di continuare a produrre in Italia e da qui, grazie agli utili generati, far arrivare maggiori entrate nelle casse dello Stato”.

“Bisognerebbe quindi – ha aggiunto il Presidente di Confapi – individuare nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, investimenti tesi ad aumentare la produttività delle imprese e a migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori in maniera strutturale. Ad esempio, la detassazione del lavoro straordinario, oltre una determinata soglia può rappresentare una leva fiscale utile per incentivare i dipendenti a svolgere ore aggiuntive di lavoro, specialmente in quei settori dove la carenza di personale ostacola la piena capacità produttiva. I dati preliminari del Centro Studi Confapi confermano che i costi iniziali per la detassazione degli straordinari saranno ampiamente compensati dall’aumento della produttività”.

Per quello che riguarda i fringe benefit Confapi “auspica che venga resa strutturale la misura prevista nell’ultima legge di bilancio (esenzione di 1.000 o 2.000 euro a seconda se il dipendente sia con figli a carico) prevedendola però per tutti i dipendenti (ad esempio 1.500 euro) fino a una determinata soglia di reddito. In tal modo si semplificherebbe l’applicabilità della misura oltre a renderla più equa”.

“È fondamentale promuovere – ha detto Camisa – politiche tese a contrastare il fenomeno dei ‘cervelli in fuga’, tutti quei giovani laureati – tra il 5% e l’8% del totale – che emigrano all’estero dopo essersi formati con un doppio costo per la collettività, in termini di formazione e di capitale umano. Parallelamente, sarebbe auspicabile l’introduzione di una defiscalizzazione e/o di misure premiali per le imprese che investono, anche in forma aggregata, in welfare aziendale collegato all’incremento della natalità, nella realizzazione di strutture dedicate ai servizi di assistenza all’infanzia e figli minori dei dipendenti quali, ad esempio, asili aziendali, centri estivi o campus per bambini, strutture sportive, favorendo così una più ampia diffusione di questi strumenti”.

In tema di riforme, infine, per Confapi le priorità sono rappresentate dal fisco, in particolare dall’abbattimento del cuneo fiscale lato imprese, dalla giustizia e dalla semplificazione”.




Confapi in audizione congiunta sul Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Napoli, è stata audita oggi dalle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Piano strutturale di Bilancio 2025-2029.
“Crediamo fermamente – ha spiegato Napoli nel corso del suo intervento – che le Pmi industriali debbano essere poste al centro delle politiche economiche e fiscali del Paese. È fondamentale adottare un approccio strategico che valorizzi il nostro sistema produttivo, rendendolo competitivo e sostenibile nel tempo, contribuendo in concreto per garantire un futuro di crescita per l’Italia e per il comparto industriale che ha da sempre rappresentato un’eccellenza nel mondo”.
Per Confapi “la sfida più grande che abbiamo di fronte è quella di bilanciare la riduzione del deficit con l’implementazione di riforme strutturali e investimenti strategici che migliorino la competitività delle nostre imprese. Una sfida, quella italiana, che si affianca a quella europea con la necessità di interventi coordinati da parte degli Stati membri in tre aree prioritarie: un’innovazione più rapida per contribuire ad aumentare la produttività europea; la riduzione dei prezzi dell’energia coniugando decarbonizzazione e competitività; una vera e propria politica economica europea basata sulla sicurezza delle risorse”.
Napoli si è soffermato in modo particolare sulla questione energetica. “Uno degli aspetti più urgenti da affrontare – ha sottolineato – è l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Le imprese italiane stanno affrontando uno svantaggio competitivo notevole rispetto ai partner europei, con costi energetici significativamente più alti. Crediamo non sia più procrastinabile un piano pluriennale per l’energia, con l’obiettivo di: disaccoppiare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, per ridurre l’impatto delle fluttuazioni internazionali sulle imprese nonché di estendere alle Pmi industriali i Power Purchase Agreement (PPA), contratti di lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile a prezzi stabiliti.  Proponiamo di incentivare PPA multi-acquirenti per le Pmi, consentendo l’aggregazione per l’acquisto di energia verde.
Tra gli altri temi portati da Confapi all’attenzione dei parlamentari la necessità di aumentare la produttività e il potere d’acquisto dei lavoratori attraverso la detassazione del lavoro straordinario, il rafforzamento della detassazione dei premi di produttività e la resa strutturale della soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali per i dipendenti. Napoli ha anche posto l’accento sulla necessità di contrastare la denatalità, di gestire l’immigrazione qualificata e di adottare una strategia italiana per la competitività, connessa a quella europea, che dia centralità all’industria manifatturiera e che valorizzi le indiscusse capacità sul piano dell’innovazione e di resilienza delle piccole e medie industrie puntando in maniera concreta sulla transizione ecologica e digitale che sia realmente sostenibile pragmatica e competitiva.
“Un altro pilastro essenziale per il rilancio delle Pmi – ha concluso il Vicepresidente – è la riforma della giustizia. Confapi chiede che si concluda il percorso di riforma, garantendo tempi certi e procedure snelle per risolvere le controversie. Inoltre, è fondamentale ridurre gli oneri normativi e burocratici che gravano in maniera sproporzionata sulle Pmi rispetto alle grandi aziende. La riduzione degli obblighi di rendicontazione del 25% per le PMI è un intervento ormai non più procrastinabile”.



Bilanci 2023: approvazione entro il 29 aprile 2024

Si approssima la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2023, alla quale sono collegati diversi ulteriori adempimenti, sia prodromici che successivi.

Per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i bilanci al 31 dicembre 2023 dovranno essere approvati entro il prossimo 29 aprile, salvo che lo statuto consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 28 giugno, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Per chi dovesse utilizzare appieno il ricordato termine, tra pochi giorni il progetto di bilancio e i relativi allegati – ossia le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presenti), le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate (che, per quelle incluse nel consolidamento, possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate – dovranno essere depositati presso la sede delle società, e ivi rimanere a disposizione dei soci fino all’approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., infatti, tali documenti devono restare depositati in copia nella sede della società “durante i quindici giorni che precedono l’assemblea” e fino all’approvazione, in modo che i soci possano prenderne visione.

In giurisprudenza si è osservato come i giorni che compongono il periodo in considerazione debbano considerarsi “liberi”; in altre parole, in tanto tale termine potrà dirsi rispettato, in quanto il deposito presso la sede sociale avvenga non oltre il sedicesimo giorno antecedente alla data fissata per l’assemblea di approvazione (cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017); ossia, il prossimo 13 aprile, assumendo, appunto, come data dell’assemblea quella del 29 aprile.

Il corretto calcolo del periodo durante il quale i documenti in questione devono restare a disposizione dei soci è di fondamentale importanza. La violazione di tale termine, infatti, può comportare l’annullabilità – oppure, secondo un’altra ricostruzione, addirittura la nullità – della delibera di approvazione del bilancio.

In presenza di differenti orientamenti, inoltre, è dubbio se i soci debbano essere avvertiti dell’avvenuto deposito della documentazione presso la sede sociale.

La questione è stata posta al vaglio della Cassazione, che non risulta, tuttavia, essersi ancora pronunciata. Ad ogni modo, appare consigliabile dare comunicazione ai soci dell’avvenuto deposito, eventualmente anche anticipando l’avviso di convocazione dell’assemblea che, per le spa, ove lo statuto lo consentisse, dovrebbe essere “ricevuto” entro il prossimo 20 aprile ex art. 2366 comma 3 c.c., mentre per le srl dovrebbe essere “spedito” entro la stessa data ex art. 2479-bis comma 2 c.c.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, esso, con i relativi allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese. Nello stesso termine si dovrà provvedere alla registrazione del verbale dell’assemblea presso l’Agenzia delle Entrate, ma nel solo caso in cui l’assemblea abbia deliberato anche la distribuzione di utili.

Ancora possibile l’approvazione a distanza

Quanto alle modalità di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio, infine, si ricorda che è ancora possibile avvalersi della speciale disciplina dettata, durante il periodo emergenziale, dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito.

L’art. 11 comma 2 della L. 21/2024, infatti, ha differito il termine di applicazione della disciplina in questione al 31 dicembre 2024.

Con riguardo alle assemblee “tenute” fino a tale data, quindi, sarà ancora possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato”.
(MF/ms)



Bilanci 2023: proroga dell’approvazione a distanza

Approssimandosi la necessità di convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, assume particolare rilevanza l’intenzione del legislatore, manifestata su più fronti, di estendere (ancora una volta) l’applicabilità della disciplina speciale riferita alle assemblee di società ed enti, dettata nel periodo di emergenza da COVID-19, che ha esaurito i suoi effetti a partire dallo scorso 31 luglio.

Si tratta, nello specifico, della disciplina prevista dall’art. 106 del DL 18/2020 con riguardo alle modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali e cooperative (estesa anche ad associazioni e fondazioni ai sensi del comma 8-bis).

Essa consente, in estrema sintesi, a spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici di prevedere, per le assemblee ordinarie e straordinarie e anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, consentendo altresì che il presidente, il segretario o il notaio si trovino in luoghi diversi (comma 2).
Per le srl, inoltre, è possibile consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie (comma 3).

Ai sensi dell’art. 106 commi 4, 5 e 6, infine, alcune tipologie di società, tra le quali, per esempio, quelle quotate, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98 anche in presenza di diverse disposizioni statutarie, e finanche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente per suo tramite.

L’intento del legislatore di consentire l’applicazione della disciplina in questione ancora per qualche mese emerge con chiarezza da ben due disposizioni, contenute in due diversi provvedimenti attualmente in fase di approvazione: il Ddl. di conversione del DL 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe), su cui il Governo ha posto la fiducia, e il Ddl. recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al DLgs. 58/98 (c.d. Ddl. Capitali).

Nell’ambito del procedimento di conversione in legge del DL 215/2023, infatti, in sede di discussione nelle Commissioni, è stato approvato un emendamento finalizzato a differire il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 al 30 aprile 2024.

È stata, invece, ritirata la proposta di sub emendamento finalizzata a estendere il suddetto differimento al 31 dicembre 2024.

Il Ddl. Capitali, che al momento è al vaglio del Senato, in terza lettura, dopo essere stato approvato il 6 febbraio scorso in seconda lettura dalla Camera, con una minima modifica relativa a una copertura finanziaria, all’art. 11 comma 2 prevede che il termine di cui all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 sia differito al 31 dicembre 2024.

Con riguardo a tale provvedimento, l’esame del Senato sarà limitato alla modifica introdotta in seconda lettura, mentre, per il resto, il testo della legge dovrebbe essere quello già approvato dalla Camera.

È ben vero che l’art. 11 del Ddl. in questione è rubricato “svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate”, ma la misura di cui al secondo comma appare destinata ad applicarsi a tutte le società e gli enti contemplati dall’art. 106 del DL 18/2020, come precisato anche nella Scheda di lettura del provvedimento e come sembra emergere dal fatto che il differimento è riferito al comma 7 della disposizione da ultimo citata, relativo alla disciplina emergenziale delle assemblee nel suo complesso (e non solo ai commi specificamente riguardanti le società quotate).

Se i testi legislativi non dovessero cambiare si assisterà, quindi, a un duplice “differimento” dei termini di applicazione della disciplina in considerazione alle assemblee “tenute” – si badi, non “convocate” – in momenti diversi, ossia, rispettivamente, sino al 30 aprile 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

A ogni modo e stando alle informazioni a oggi disponibili, sembra più vicina la possibilità che le delibere di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2023, che, in caso di applicazione dell’ordinario termine di 120 giorni, dovranno essere fissate entro il 29 aprile 2024, possano ancora svolgersi con le “modalità emergenziali” sopra richiamate.

Si osserva, infine, che la possibilità, per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, di prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98, dovrebbe essere introdotta “a regime” dall’art. 11 comma 1 del Ddl. Capitali, seppure subordinatamente a una specifica modifica statutaria in questo senso.
 

(MF/ms)