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Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (bilanci 2024, per i soggetti “solari”).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c. “le società […] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei  […] limiti” ivi previsti.

Analogamente, l’art. 2435-ter comma 1 c.c. stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società […] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei […] limiti” ivi previsti.

In relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l’esercizio 2024 e i successivi.

Una seconda questione da chiarire attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l’esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l’interpretazione del CNDCEC in merito all’applicazione “retroattiva” dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della ratio della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione più favorevole alle imprese, avvalorando l’interpretazione meno prudenziale della dottrina prevalente.

(MF/ms)




Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (bilanci 2024, per i soggetti “solari”).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c. “le società […] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei  […] limiti” ivi previsti.

Analogamente, l’art. 2435-ter comma 1 c.c. stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società […] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei […] limiti” ivi previsti.

In relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l’esercizio 2024 e i successivi.

Una seconda questione da chiarire attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l’esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l’interpretazione del CNDCEC in merito all’applicazione “retroattiva” dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della ratio della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione più favorevole alle imprese, avvalorando l’interpretazione meno prudenziale della dottrina prevalente.

(MF/ms)




Redazione bilancio abbreviato e micro: modificati i parametri

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d’esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha aumentato del 25% i limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all’incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un’indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l’applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).
 

(MF/ms)




Redazione e pubblicazione di bilanci anche per SNC e SAS

Obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale. Tale obbligo andrà regolamentato dagli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e reso cogente entro 30 mesi.

È il principale effetto che andrà a realizzarsi a seguito dell’approvazione della direttiva recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

La direttiva, sottoposta a procedura di rettifica ex art. 241 del regolamento del Parlamento europeo, mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.

Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:

  • aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
  • consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.

Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.

Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.

La direttiva prevede poi che, per l’Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
  • l’eventuale modifica della sede sociale;
  • il numero di registrazione;
  • l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  • l’atto costitutivo e lo statuto – se quest’ultimo forma oggetto di atto separato – se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  • le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l’eventuale proroga della società;
  • dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua versione aggiornata;
  • le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  • le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  • documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/Cee, 91/674/Cee e 2013/34/Ue (direttive sui conti annuali e bilanci di banche, assicurazioni e talune tipologie di imprese, anche piccole);
  • lo scioglimento della società;
  • la sentenza che dichiara la nullità della società;
  • le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  • l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  • la sede dell’amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  • il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un’assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio. Da valutare se ci sarà uno spazio per non imporre la pubblicazione di alcune informazioni alle micro imprese.

(MF/ms)




Bilancio di SRL non depositabile senza la nomina dell’organo di controllo

Bilanci non presentabili al Registro delle imprese per le srl che, avendo superato i parametri di cui all’art. 2477 c.c., abbiano omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.

È questa la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze che emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società non compliant.

L’art. 379 del Codice della crisi – ricorda nelle sue comunicazioni alle società il Registro delle imprese toscano – ha modificato l’art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:

  • risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità (ULA).
Interessante al riguardo è anche il riferimento, in merito ai dipendenti, del criterio Unità Lavoro/Anno.

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022 l’assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell’art. 2477 c.c. (cioè i limiti parametrici su cui vigila il Registro delle imprese), avrebbe dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore.

Il Registro evidenzia che la società deve provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, il Conservatore, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., si vedrà obbligato a segnalare al Tribunale competente l’omissione rilevata affinché quest’ultimo provveda alla nomina ivi prevista.

Nella comunicazione si rende inoltre noto che il bilancio (ci si riferisce evidentemente al bilancio 2023) “presentato in assenza di relazione dell’organo di controllo dovrà essere rifiutato”.

La comunicazione risulta molto diversa rispetto a quella di altri Conservatori dei Registri delle imprese.

Quella di Milano, ad esempio, forniva un termine non di trenta, ma di sessanta giorni e chiedeva al Tribunale di nominare un organo di controllo, non un revisore.

Soprattutto, a quanto ci risulta, è la prima volta che un Conservatore del Registro delle imprese evidenzia che, in caso di mancata nomina dell’organo di controllo (in effetti si dovrebbe far riferimento anche al revisore che, non essendo un organo, dovrebbe essere citato autonomamente), il bilancio non sia depositabile.

Dietro tale posizione, probabilmente, il Registro delle imprese toscano prende atto di una ormai sempre più consolidata giurisprudenza, secondo la quale la relazione del Collegio sindacale è considerata un elemento costitutivo essenziale e prodromico al processo di formazione del bilancio, la cui assenza o irregolarità, inficiandone la conformità rispetto al paradigma normativo, ne determina l’invalidità (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019).

La giurisprudenza maggioritaria, anche a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 11554/2008 (nel caso di specie si era di fronte a un collegio irregolarmente costituito), propende in questi casi per l’annullabilità, determinata da un vizio nella formazione del bilancio che non rispetterebbe i dettami degli artt. 2478-bis e 2429 c.c. (in tal senso Trib. Milano 8 maggio 2019, Trib. Milano n. 3432/2018, Trib. Milano n. 1474/2017 e Trib. Latina 23 marzo 2011), ma non manca qualche sentenza che, addirittura, in dette situazioni individua gli estremi della nullità (Trib. Milano n. 11595/2015).

Al di là della rilevante (e, ad avviso di chi scrive, condivisibile) posizione del Registro delle imprese toscano, si evidenziano due problemi, il primo di ordine pratico e il secondo di mancato coordinamento.

Il problema di ordine pratico è quello legato al fatto di come un sindaco revisore, o un revisore nominato nel mese di aprile o maggio 2024, possa redigere la propria relazione al bilancio 2023, non avendo ad esempio potuto provvedere ad alcun controllo del magazzino a fine anno e con ulteriori limitazioni a porre in essere le ordinarie procedure di revisione.

Sotto il secondo profilo, invece, emerge (ancora una volta), la disomogeneità nei comportamenti dei diversi conservatori dei Registri delle imprese italiane.

Forse sarebbe auspicabile, ad avviso di chi scrive, che il MIMIT (vigilante sui Registri delle imprese) con apposito provvedimento indirizzi in un’unica direzione i comportamenti dei vari Conservatori, in modo da equiparare anche le conseguenze per le diverse società, dislocate nelle diverse Province italiane che non rispettino le previsioni normative di cui all’art. 2477 c.c.

(MF/ms)




Bilancio 2023: parametri emissione in forma abbreviata e micro

I bilanci attualmente in chiusura non presentano novità sotto il profilo delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni.

Per verificare se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata o micro occorre applicare i limiti dimensionali previsti dagli artt. 2435-bis comma 1 e 2435-ter comma 1 c.c., cui si fa riferimento ormai da alcuni anni.

In particolare, ai sensi delle richiamate disposizioni, le società non quotate possono, rispettivamente, redigere il bilancio in forma abbreviata oppure adottare il regime semplificato previsto per le micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4.400.000 euro/175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro/350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità/5 unità.
Per le società già in attività, la dottrina prevalente (su tutti circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di applicare le semplificazioni già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni sono rispettate. Pertanto, una società potrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata o micro a partire dal 2023, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero state superate negli esercizi 2022 e 2023.

Gli artt. 2435-bis comma 8 e 2435-ter comma 4 c.c. stabiliscono, invece, che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria e le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti dimensionali indicati.

Il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito “di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti”. Pertanto, qualora la società avesse superato almeno due delle soglie dimensionali negli esercizi 2022 e 2023, decadrebbe dalle semplificazioni già a partire dal bilancio 2023.

Si ricorda che, in riferimento al bilancio abbreviato, i parametri sono stati, da ultimo, adeguati con il DLgs. 173/2008, a decorrere dai bilanci “solari” 2009. Con riferimento alle micro imprese, invece, la disciplina è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 con effetto sui bilanci “solari” 2016.

Entrambe le discipline potrebbero a breve subire modifiche.

Infatti, la direttiva 2023/2775/Ue ha recentemente adeguato (aumentandole del 25%) le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.

Occorre, comunque, evidenziare che la direttiva (entrata in vigore il 24 dicembre 2023), per essere operativa, deve essere recepita nel nostro ordinamento.

A tal fine, è previsto che gli Stati membri debbano applicare le disposizioni di recepimento per gli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024, ma possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023.

Nelle more dell’emanazione di tali norme, le nuove soglie non rilevano ai fini della redazione dei bilanci 2023.

La disciplina di bilancio delle imprese di minori dimensioni potrebbe, poi, subire modifiche anche per effetto della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).

In questa sede, è stato stabilito, tra le disposizioni in materia di IRES, che, per garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, si dovrà, tra l’altro, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni (art. 9 comma 1 lett. d).

In mancanza di ulteriori indicazioni, non rinvenibili neanche nell’ambito della documentazione parlamentare, non è agevole prevedere come tale principio direttivo sarà recepito dal legislatore.

In dottrina sono state auspicate, tra l’altro, l’introduzione nel codice civile della categoria delle “medie imprese” (prevista dalla direttiva 2013/34/Ue, ma non introdotta nel nostro ordinamento mediante il DLgs. 139/2015), cui destinare ulteriori semplificazioni, nonché la semplificazione delle regole per la redazione del bilancio di tutte le imprese di minori dimensioni (ad esempio, la facoltà di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato).

Anche le disposizioni contenute nella L. 111/2023 (entrata in vigore il 29 agosto 2023) non si applicano, comunque, in riferimento ai bilanci 2023.

L’attuazione della riforma tributaria avviene, infatti, attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi, che, con riferimento alla materia in esame, non sono ancora disponibili.
 
(MF/ms)




Con il bilancio 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite

A seguito del COVID-19, era stata introdotta una norma, l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, successivamente modificata, grazie alla quale è stata sospesa una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

In base a tale norma, “il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo”.

Soltanto in tale esercizio (cioè l’esercizio 2025 con riferimento alle perdite 2020), qualora la perdita non sarà diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la deroga consentiva all’assemblea “convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale”, di deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (l’esercizio 2025 per le perdite 2020).

Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Era inoltre previsto che fino a tale esercizio non operasse la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Successivamente, tale deroga è stata riproposta sia per i bilanci 2021, sia per quelli del 2022.

Pertanto, le perdite 2021 dovranno essere coperte entro il 2026, così come quelle dell’esercizio 2022 entro il 2027.

Con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Ci si chiede quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina.

È opportuno distinguere tra imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga e, invece, imprese che hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tale deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d’esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato.

Nel secondo caso, ovvero società che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta una maggiore complessità.

Proposte due differenti interpretazioni della norma

Sul piano interpretativo, infatti, sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.

A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I, § 8, del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.

Si pensi, ad esempio, a una spa che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta la seguente situazione al 31 dicembre 2022 relativamente al patrimonio netto: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. Secondo la tesi sostenuta nello Studio n. 88-2021, la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).

Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale, ma l’intera perdita d’esercizio 2022, nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale per effetto della perdita di 16.000 non è intaccato dalla perdita, grazie alla presenza della riserva di 20.000.

(MF/ms)




Webinar fiscale giovedì 4 maggio ore 14.30

Informiamo che il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas giovedì 4 maggio 2023, alle ore 14.30, terrà il webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze e opportunità imminenti”.
 

Questi i temi trattati:

  • pubblicità aiuti e sovvenzioni 2022
  • adempimenti e iter approvazione bilanci 2022

Per partecipare compilare il form cliccando qui

(MF/am)

 




Bilanci 2022: approvazione entro il 2 maggio 2023

Nella pianificazione dell’attività degli studi professionali risulta centrale il termine per l’approvazione dei bilanci perché a esso è collegata una serie di adempimenti prodromici e conseguenti.

Il calendario del 2023 risulta peculiare perché i bilanci al 31 dicembre 2022 dovranno essere approvati entro il 2 maggio 2023, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, ossia al 29 giugno 2023, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Salvi tali casi, infatti, l’assemblea ordinaria delle spa deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364 comma 2 c.c.).

Analogamente, per le srl, il secondo periodo del primo comma dell’art. 2478-bis c.c. stabilisce che il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal citato secondo comma dell’art. 2364 c.c.

Prendendo in considerazione l’ipotesi maggiormente frequente – quella dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare – è da osservare come, ai fini dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30 aprile 2023. Questo giorno, però, cade di domenica, ed è festivo anche il successivo primo maggio.

Rispetto a tali circostanze è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 2963 comma 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”.

L’art. 1187 c.c., inoltre, stabilisce che “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione”.

A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all’art. 2963 comma 3 c.c. sia stata attribuita valenza generale (cfr. Cass. n. 24375/2010).

Si è, inoltre, sottolineato come l’art. 1187 comma 2 c.c. sia suscettibile di essere “inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo” (così Cass. n. 9572/2015).

Appare, quindi, legittima una eventuale convocazione dell’assemblea il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2023, ossia il 2 maggio 2023.

Una logica inversa sembra, invece, da seguire con riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio (il 2 maggio 2023) e che richiedono il rispetto di un intervallo di tempo minimo.

In tali casi, infatti, la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.

Ne consegue che, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente (cfr., sul punto, le precisazioni fornite, tra le altre, da Cass. n. 14767/2014 con riguardo ai termini processuali di cui all’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.).

La comunicazione del progetto di bilancio, con la relativa relazione, ai controllori (sindaci e/o revisori), da effettuarsi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo (ex art. 2429 comma 1 c.c.), vale a dire il 2 aprile 2023, anch’esso coincidente con una domenica, dovrà quindi essere effettuata entro il precedente 1° aprile 2023.

Per la medesima ragione, il termine per il deposito del progetto di bilancio con i relativi allegati presso la sede sociale, richiesto “durante” i 15 giorni che precedono l’assemblea (ex art. 2429 comma 3 c.c.), dovrà ritenersi anticipato dal 16 al 15 aprile 2023.

Indicazioni specifiche per Registro Imprese e Agenzia delle Entrate

Occorre, infine, ricordare che taluni adempimenti in tema di approvazione del bilancio coinvolgono il Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate.

Rispetto a essi è da tenere presente che:

  • ex art. 3 comma 2 del Dpr 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
  • ex art. 7 comma 2 lett. l) del Dl 70/2011 convertito, gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia, comprese le Agenzie fiscali – ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici – i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
     

(MF/ms)