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Comunicazione beni strumentali per “Formazione e Ricerca 4.0” entro il 30 novembre

Il 30 novembre 2023 scade il termine per l’invio al Ministero dello Sviluppo Economico della comunicazione dei dati degli investimenti con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2022.

Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del Made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in beni strumentali, formazione e ricerca e sviluppo, le imprese devono inviare al Mimit un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Tale comunicazione, le cui disposizioni attuative sono state definite con decreto 6 ottobre 2021 , non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina agevolativa.

Il modello di comunicazione (vedi allegato alla presente), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso:

  • in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it (o, in caso di problemi tecnici, all’indirizzo dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it);
  • con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1 comma 189  e 190 della Legge n. 160/2019, entro il 31 dicembre 2021;
  • per gli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 comma 1056 -1058 della Legge n. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti effettuati l’anno scorso, quindi, si dovrà provvedere entro il prossimo 30 novembre 2023.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni strumentali: conteggi e utilizzo

Il Credito d’imposta beni strumentali crea sempre qualche difficoltà nel calcolo e nell’utilizzo pratico in compensazione quando le operazioni interessano il cavallo d’anno.

La data da prendere a riferimento ai fini dell’individuazione del comma da applicare per il calcolo dei crediti d’imposta beni strumentali è quella di effettuazione dell’investimento, quindi art. 109 del TUIR.

Invece l’anno da cui posso iniziare ad utilizzare il credito è quello di “entrata in funzione” per i beni ordinari e “data di interconnessione” per i beni industria 4.0.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, ai sensi del comma 1059, il credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione, in generale, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni “ordinari”, ovvero di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0”.

Esempio beni ordinari – Acquisto un bene materiale a novembre 2022 e viene consegnato il 30/12/2022. Il bene entra in funzione il 02/01/2023.
La normativa da applicare è quella del comma 1055 art. 1 Legge n. 178/2020, perché la consegna è il 30/12/2022 e il codice tributo sarà 6935 – anno 2023.
Quindi l’utilizzo di questo credito sarà a partire dal 2023. Investimento e credito vanno esposti nel quadro RU dell’anno imposta 2022 rispettivamente in RU130 e RU5_1.

In sostanza, rileva la data di consegna ex art 109 TUIR per il calcolo; nasce il credito nel 2022 quando il bene viene consegnato, quindi la normativa di riferimento è il comma 1055 – codice tributo 6935 anno 2022 (indicazione con codice L3 nel quadro RU DEL MODELLO REDDITI 2023) ma l’utilizzo avviene dal 2023 con CODICE TRIBUTO 6935 e anno 2023.

La risoluzione 3/E/2021 specifica che il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
 
 
 
In sintesi:

Tipologia di investimento Norma di riferimento Codice credito (rigo RU1) Codice tributo
Beni materiali e immateriali strumentali “ordinari” Art. 1, comma 1055, della Legge n. 178/2020 L3 6935
Beni materiali “Industria 4.0” Art. 1, commi 1057-1057-bis, della Legge n. 178/2020 2L 6936
Beni immateriali “Industria 4.0” Art. 1, comma 1058, della Legge n. 178/2020 3L 6937
 
Credito d’imposta spettante nel periodo Indicazione nel rigo RU5
“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica;
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L1” Ricerca, sviluppo e Innovazione 2020-2022;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 1
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“L3, 2L, 3L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonna 2
“80” Imposte anticipate (DTA);
“C4” Investimenti beni strumentali ex Legge n. 208/2015;
“E5” Investimenti beni strumentali/ZES;
“R3” investimenti reti di imprese agricole e agroalimentari.
RU5 colonne B2, C2, D2 e E2
L’ammontare complessivo del credito d’imposta spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2 e E2. RU5 colonna 3

Fruizione dell’agevolazione – Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”, “6936” per i beni materiali “4.0” e “6937” per i beni immateriali “4.0”; cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3 e risoluzione 30 novembre 2021, n. 68), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta, in linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (Risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/2021, § 5.2);
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
(MF/ms)



Decreto milleproroghe: cosa cambia per gli investimenti strumentali

Grazie al Decreto “Milleproroghe” il termine per completare gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali” è stato prorogato.

Parliamo degli investimenti, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, sia materiali che immateriali.

Si pensi al mobilio, arredi, macchinari, ecc., che generano un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.

Il credito spettava per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risultasse accettato dal fornitore e fossero stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il “Milleproroghe”, adesso, ha fatto slittare dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti (comma 1-bis – nuovo).

Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali secondo il modello “Industria 4.0” (all. A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dall’ultima legge di bilancio; ora il “Milleproroghe” dà tempo fino al 30 novembre 2023.

Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più elevate fissate per il 2022:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
  • 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (tali percentuali, per gli anni 2013-2015 scendono, rispettivamente al 20, al 10 e al 5%) (comma 1-ter – nuovo).
BONUS BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0
Investimento Periodo Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali Dall’1/1 al 31/12/2022
o fino al 30/9/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022
– 40%, fino a 2,5 milioni di euro
– 20%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 10%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Dall’1/1/2023 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 20%, fino a 2,5 milioni di euro
– 10%, oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
– 5%, oltre 10 milioni di euro e fino a 20
Beni immateriali Dall’1/1/2022 al 31/12/2023
ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro 31/12/2023
– 20%, fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2024
ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro 31/12/2024
– 15% fino a 1 milione di euro
Dall’1/1 al 31/12/2025
ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro 31/12/2025
– 10% fino a 1 milione di euro

I crediti non prorogati – 
Non è stata concessa un’ulteriore estensione temporale per il:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016, sia materiali che immateriali, ad esempio, mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Quindi il credito del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (beni materiali) o a 1 milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 o fino al 30 novembre 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione
  • credito d’imposta per la formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, che, di conseguenza, resterà in vita fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

 
(MF/ms)




Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti “4.0”, con l’art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che “All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»”.

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi “4.0” (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020.

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine “lungo” previsto dall’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che “All’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023””.

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

(MF/ms) 




Credito imposta beni strumentali: novità dal decreto Milleproroghe

L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (Dl. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.

Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:

  • in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per effetto della modifica introdotta con il Dl. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
  • la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
  • la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
  • la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
(MF/ms)
 



La compensazione del credito di imposta per i beni strumentali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 Dlgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, secondo l’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

L’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale riguardava:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della Legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La possibilità di utilizzare il credito di imposta in un’unica quota era una facoltà esercitabile sugli investimenti citati effettuati fino al 31 dicembre 2021 (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.3); nel caso in cui tale possibilità non sia stata sfruttata, il contribuente avrebbe comunque potuto scegliere di scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento risulta decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’articolo 109, comma 2, Tuir (risposta 107/E/2022).

L’utilizzabilità in un’unica quota non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel 2022 (secondo anno di agevolazione ai sensi del comma 1055 della Legge di bilancio 2021), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, effettuati ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annualiindipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

Per contro è possibile che il credito utilizzabile in unica soluzione lo scorso anno, o la quota annuale del credito utilizzabile in tre esercizi, non sia stato interamente utilizzato. In tale ipotesi il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

La ritardata interconnessione permette di partire con l’utilizzo di un credito di imposta base, per poi passare al credito di imposta maggiorato solo nel momento di avvenuta interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione, oppure può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo con la risoluzione 3/E/2021 e confermati dalla risoluzione 69/E/2021:

  • 6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020”;
  • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
  • 6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Pertanto, l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2022, della seconda quota di un credito di imposta riferito ad investimenti in beni materiali 4.0 effettuati ed interconnessi nel 2021, recherà il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2021.

(MF/ms)
 




Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con una corposa circolare (23 luglio 2021 n. 9) l’Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni relative alla modalità di fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020.

In linea generale, l’Agenzia precisa che, considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell’iper-ammortamento e quella del credito d’imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Mise i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

Un primo aspetto che merita di essere segnalato è la conferma – tutto sommato scontata – del fatto che l’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di leasing.

Il mancato riferimento a tali contratti nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della L. 178/2020 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento dell’amministrazione finanziaria, l’acquisto e l’utilizzo del bene tramite contratto di leasing sono sostanzialmente equivalenti (ris. n. 4 del 7 gennaio 2009).

Nel caso di leasing l’Agenzia ribadisce che il parametro di commisurazione del credito d’imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l’acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all’atto dell’esercizio della relativa opzione.

In analogia a quanto precisato per altre disposizioni agevolative, la circolare conferma che i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro possono fruire del credito d’imposta e che quindi concorrono alla sua determinazione indipendentemente dalla deduzione integrale del costo o dal relativo ammortamento.

La circolare n. 9/2021 si sofferma anche sui profili temporali della disposizione, dal momento che il legislatore ha fissato la decorrenza del nuovo credito d’imposta, retroattivamente, al 16 novembre 2020, generando al riguardo alcuni dubbi applicativi.

Tale soluzione normativa – spiega l’Agenzia delle Entrate – è stata determinata dalla necessità di evitare che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 avvenuta il 16 novembre 2020, si verificasse un rallentamento degli investimenti nuovi in attesa del 1° gennaio 2021, data dalla quale si sarebbe potuto beneficiare del nuovo regime, in linea generale, più vantaggioso.

Chiariti in questi termini i motivi della scelta legislativa, in assenza di una specifica norma transitoria, l’Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale “spartiacque” tra il credito d’imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20%, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.

Nel caso in cui l’investimento sia stato prenotato a partire dal 16 novembre opera invece la nuova disciplina.

La circolare conferma poi che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d’imposta non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall’anno successivo.

Con specifico riferimento agli obblighi dichiarativi, viene confermato che il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come già chiarito dalla stessa Agenzia, è da riferirsi esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap di importo superiore a 5.000 euro all’anno.

Trattandosi di credito d’imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda nell’ambito del quale è contenuto il bene agevolato, l’avente causa può fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo quest’ultimo, indipendentemente dal cambio di proprietà del complesso aziendale.

In linea generale, resta fermo che il credito d’imposta in esame non può essere trasferito a soggetti terzi.

(MF/ms)




Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto

Dopo la prima parte del webinar “Novità fiscali 2021”, tenutosi il 18 febbraio scorso, ci sono arrivate alcune vostre domande di chiarimenti.Il relatore Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Associati di Lecco risponde.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:

  1. La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
  2. Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
  3. Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Risposta
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.

Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali

  1. in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
  2. La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Risposta
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)




Mantenimento del diritto al credito d’imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex articolo 1, commi 184197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex articolo1, commi 10511063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
L’articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, in totale continuità con la disciplina previgente dell’articolo 1, comma 195, L. 160/2019, prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

  • per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene, recanti la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020”;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
  • per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all’attestato di conformità, produrre una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l’avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 e dal comma 191 dell’articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all’applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.
La predisposizione e l’invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell’atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

  • l’eventuale cessione a titolo oneroso;
  • l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
  • il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d’imposta in esame venga distolto dall’originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell’agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.
La nuova disciplina, all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020, ha ereditato infatti il c.d. meccanismo di recapture, secondo modalità analoghe all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019, disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatti il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.  
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
  • fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:

  • effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017;
  • destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 14 del 24.01.2020).

Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella circolare n. 177355 del 23.05.2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:

  • nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
  • nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)



Tax Credit beni strumentali cumulabile con altre agevolazioni

Il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dall’art. 1, commi 184-197, della legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è cumulabile con altre agevolazioni, nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente tale possibilità: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 75.
Già con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 360, l’Agenzia aveva affermato la cumulabilità del tax credit beni strumentali con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. La misura è inoltre cumulabile con il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
Si ricorda che sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti relativi a:
  1. veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali. Si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;
  2. beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Si tratta delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, delle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, nonché del materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
  5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti – in concessione e a tariffa – nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

    (MF/ms)