“Bonus investimenti in beni ordinari” verso la fine
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” ex L. 178/2020, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di altre disposizioni, è ormai agli sgoccioli, considerando il termine del 31 dicembre 2022.
Tale agevolazione, si ricorda, è l’unica che può essere fruita dagli esercenti arti e professioni, mentre le imprese potranno continuare a beneficiare, in presenza delle specifiche condizioni richieste, del credito d’imposta per i nuovi investimenti in beni “4.0”. L’art. 1 comma 44 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha infatti previsto la proroga dell’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento a questi ultimi beni.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (vale a dire quelli diversi dai beni materiali e immateriali “4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1 della L. 178/2020 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022, § 1).
In linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (si veda, ex multis, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 settembre 2022 n. 473).
Qualora sia stata posta in essere la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (termine così prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022 dall’art. 3-quater del Dl 228/2021) è ancora possibile beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 10% (15% in relazione al lavoro agile), nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1054).
Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta invece nella misura del 6% del costo, fermo restando i suddetti limiti (art. 1 comma 1055).
Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto alcun credito d’imposta.
Il 31 dicembre 2022 rileva anche per i beni 4.0
Fermo restando quanto esposto, la data del 31 dicembre 2022 assume una certa rilevanza anche per le agevolazioni riguardanti i beni “4.0”.
Occorre infatti considerare che dal 2023 per i beni materiali “4.0” (beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) la misura del credito d’imposta si riduce.
Se per gli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022) il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057), per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis).
La misura del 5% è prevista anche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10 del DL 4/2022, per gli “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro.
Per quanto riguarda i beni immateriali “4.0” (beni di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), l’art. 21 del Dl 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria” per il 2022, riconoscendo il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (art. 1 comma 1058).
Anche per tali beni nel 2023 la misura dell’agevolazione però si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.
(MF/ms)