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Investimenti in beni 4.0: interconnessione tardiva solo se il bene soddisfa da subito i requisiti previsti

L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

Lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico.

La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società.
Viene chiesto “se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0” e “se è possibile applicare l’agevolazione (iper-ammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi”.

In via preliminare, il Mise afferma che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione, in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso in una delle voci degli Allegati A e B alla L. 232/2016.

Sul piano generale, le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Al riguardo, nella circolare n. 4/2017 è stato precisato che: “il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.

L’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Tali considerazioni, viene precisato, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.

Dispositivi autonomamente agevolabili

Per converso, secondo il MISE, l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’Allegato A ovvero in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

In merito poi alla componente software, viene precisato che il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall’allegato B (come pare essere il software descritto dalla società, idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Da ultimo, viene ricordato che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione devono essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0, documentati dall’impresa con un’adeguata e sistematica reportistica.

(MF/ms)