Nuovi codici CER per le batterie e non solo
In data 20 maggio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la Decisione delegata (UE) 2025/934 che aggiorna l’elenco europeo in relazione ad alcune tipologie di rifiuti. Il gruppo EER 16 06 (batterie ed accumulatori) è stato aggiornato per tenere conto delle nuove composizioni chimiche delle batterie. Con un forte focus sulla sicurezza, sulla sostenibilità e sulla promozione del riciclo, la decisione si allinea agli obiettivi del Green Deal Europeo e alla strategia per la sicurezza delle materie prime critiche.
Per il gruppo EER 19 (rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua) è stata aggiunta la voce 19 14 (frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie).
Sono stati inoltre aggiunti nuovi codici pericolosi gruppo EER 20 (20 01 42* e 20 01 43*) per le batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana.
Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall’Unione europea previsto all’art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all’UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.
L’adozione definitiva e l’attuazione graduale permetteranno agli Stati membri e alle imprese di adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo una gestione più efficiente e sostenibile delle batterie a fine vita.
Tra le principali modifiche:
Per il gruppo EER 19 (rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie dell’acqua) è stata aggiunta la voce 19 14 (frazioni intermedie del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie).
Sono stati inoltre aggiunti nuovi codici pericolosi gruppo EER 20 (20 01 42* e 20 01 43*) per le batterie derivanti dalla raccolta differenziata urbana.
Dal 9 novembre 2026 le esportazioni di questi rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE ricadranno nel divieto assoluto di export dall’Unione europea previsto all’art. 39 del reg. 2024/1157. Inoltre sempre a decorrere dal 9 novembre 2026, per le movimentazioni di tali rifiuti interni all’UE dovrà essere adottata la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta (PIC), ove non sussistano, a quella data, divieti nazionali specifici alla movimentazione transfrontaliera.
L’adozione definitiva e l’attuazione graduale permetteranno agli Stati membri e alle imprese di adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo una gestione più efficiente e sostenibile delle batterie a fine vita.
Tra le principali modifiche:
- Nuova classificazione delle batterie alcaline: in precedenza classificate come non pericolose, ora sono considerate rifiuti pericolosi a causa della concentrazione di sostanze classificate come pericolose secondo il Regolamento CLP (1272/2008/CE).
- Codici dedicati alle batterie al litio: data la loro pericolosità in termini di incendio ed esplosione, si introduce un codice specifico per la gestione separata di questi rifiuti.
- Nuove voci nella lista dei rifiuti per adeguarsi all’evoluzione delle tecnologie delle batterie (es. batterie a base di litio, nichel, sodio).
Il provvedimento entrerà in vigore 09/06/2025 e avrà la sua piena applicazione 5 mesi dopo, il 09/11/2026.
In allegato: copia della nuova normativa europea.
In allegato: copia della nuova normativa europea.
(SN/am)