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Autotrasportatori: resa nota la misura della deduzione forfetaria

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori.

Con comunicato del 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello Redditi 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.

Con il comunicato il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.

La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel rigo RF55 o RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre il 16 giugno, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
 

(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori: definite le modalità di accesso

L’art. 3 del Dl 50/2022 ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 496.945.000 euro.

Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune faq (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).

Per il riconoscimento del credito d’imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.

Stando alle indicazioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal 12 settembre.

Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, trasmette infatti all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

(MF/ms)