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Detrazione Iva auto: aliquota 40% prorogata al 2025

Con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Ue a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’Iva assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del Dl 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’Iva assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del Dpr 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022 con la decisione 5 dicembre 2019 n. 2138.

La nuova autorizzazione concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2025.

Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’Iva.

IVA detraibile al 40%, salvo eccezioni

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del Dpr 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’Iva assolta per l’acquisto o l’importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del Dpr 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.
Il predetto limite alla detrazione dell’Iva non si applica ai veicoli:
  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
  • che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
  • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
L’imposta assolta in questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad Iva e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).

(MF/ms)