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Cosa fare in caso di mancata ricezione fattura acquisti servizi Intra-Ue

In ambito intracomunitario occorre emettere un’autofattura in caso di mancato (o irregolare) ricevimento della fattura da parte del fornitore UE.

Vediamo insieme con un esempio pratico i principali dubbi che possono riguardare l’operazione.

Si consideri la Alfa Srl, che in data 10.02 (data pagamento) ha effettuato online un acquisto intracomunitario di servizi.

Decorsi due mesi dall’operazione (10.04), se il fornitore non provvede all’emissione della fattura, Alfa è obbligata ad emettere autofattura.

Tale autofattura deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.L. n. 331/1993).

Obbligo di emissione elettronica? 
Il dubbio riguarda però l’obbligo o meno di procedere con l’emissione dell’autofattura in formato elettronico (tipo documento TD20) ovvero se sia possibile:

  • emettere il documento anche in formato cartaceo,
  • inviando poi il file xml generato (tipo documento TD17) ai fini dell’esterometro.
Soluzione: premesso che, per quanto consta, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa direttamente, per affrontare la questione è necessario partire dai principali punti di riferimento normativi e di prassi.

In particolare, a norma dell’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare …”

Con riferimento al tipo documento TD20, la Guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica puntualizza che, nelle ipotesi riportate dal comma 5 ed in quelle ad esse assimilate “ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, il C/C non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione … deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.”

In merito alla registrazione viene altresì specificato che: “Nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, l’autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l’IVA è assolta in liquidazione.”

In sintesi, posto che né la norma né i documenti di prassi nulla dispongono nel merito, sembrerebbe possibile inferire che l’emissione dell’autofattura ex art. 46, comma 5, sia possibile anche in formato non elettronico.

Con la differenza che:

  • mentre l’emissione del TD20 esaurisce gli obblighi dell’acquirente, avendo lo scopo di assolvere l’IVA in liquidazione;
  • ove si proceda con l’emissione del TD17 lo stesso va comunque inviato allo SDI ai fini dell’esterometro (e ciò sia nel caso in cui si emetta un’autofattura con TD20 sia che si proceda con il TD20. In ipotesi di ritardato invio (ma con tempestiva emissione), in questo caso, le sanzioni in questo ammonterebbero a 2,00 euro.
 

(MF/ms)




Autofattura elettronica tramite Sdi: le Faq dell’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervento ha un duplice effetto: agevolare l’amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale “fatture e corrispettivi”) per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
b) liquidazione periodica dell’Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).
Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all’interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l’introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).
Per quest’anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.
Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati codici tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).

In data 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.
In particolare, la Faq 36 tratta le modalità di emissione dell’autofattura/integrazione elettronica.
Per gli acquisti intracomunitari l’operatore Iva italiano può comunicare i dati dell’imponibile e dell’imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).
Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell’imponibile e dell’imposta, utilizzando il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”. Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.
Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si precisa che i contribuenti tenuti all’invio dell’esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L’Agenzia chiarisce infine che, per gli acquisti interni dove l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/1972 l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione: tale documento xml “può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno”. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

(MF/ms)