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Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al 31 gennaio 2023.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell’adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L’autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al 30 novembre 2022 con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (cfr. anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall’istante che il metodo di calcolo è estremamente complesso e pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell’Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l’Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
(MF/ms)



ll nuovo modello di autodichiarazione “Aiuti di Stato”

Il nuovo modello di autodichiarazione aiuti di Stato consente di non indicare l’elenco degli aiuti fruiti nel quadro A ai soggetti che non superano i massimali della Sezione 3.1 e non intendono utilizzare i maggiori limiti della Sezione 3.12.

Questa la semplificazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, che va a modificare il modello originario (provv. n. 143438/2022), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello”.

Nel frontespizio del modello, nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, è stata inserita la nuova casella “ES”, con la quale si dichiara “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Il punto 1.2 del provvedimento afferma che barrare tale casella consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate);
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), del medesimo Quadro temporaneo.
Sono tuttavia esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce il precedente dal 27 ottobre 2022, ferma restando la scadenza del 30 novembre 2022.

Il provvedimento (punto 1.3) precisa altresì che la suddetta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo quindi gli aiuti nel quadro A).

Se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla.

Indicazioni anche sui rapporti con REDDITI 2022

Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione forniscono indicazioni anche in relazione ai rapporti tra la nuova modalità di compilazione “semplificata” e il modello REDDITI 2022.

Viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

In tal caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi all’IMU), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6) necessarie per non compilare il quadro RS.

Viene altresì affermato che qualora sia già stato inviato il modello REDDITI 2022 senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative a settore e codice attività. Ove si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES”, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.

Inoltre, le istruzioni precisano che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.

(MF/ms)




Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga dell’adempimento

E’ in valutazione la data del rinvio, l’orientamento è quello di spostare l’adempimento al 30 agosto o al 15 settembre e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)