Auto aziendali: chiarimenti sui termini di applicazione della nuova tassazione
Arriva la tanto attesa proroga per le auto aziendali benzina e diesel.
Nell’ambito delle novità introdotte alla Camera sul Decreto “bollette”, sul cui ddl di conversione in legge il Governo ha ottenuto la fiducia il 15 aprile 2025, viene infatti esclusa la stretta introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per le autovetture ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
La nuova disciplina per la tassazione delle auto aziendali
L’art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato importanti novità in materia auto aziendali date in utilizzo promiscuo ai lavoratori dipendenti. Con una modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, infatti, si prevede che:
- per i veicoli di nuova immatricolazione,
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025,
- il fringe benefit imponibile sia calcolato come segue:
- generalità dei veicoli: si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- veicoli elettrici ibridi plug-in: la percentuale è pari al 20%;
- veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: la percentuale scende fino al 10%.
Viene quindi superata la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 632, della Legge n. 160/2019 che si basava sulle emissioni di anidride carbonica.
Regole tassazione fringe benefit fino al 2024 | |||
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Emissioni anidride carbonica | Fino al 2019 | 2020 | 2021-2024 |
≤ 60 g/Km | 30% (senza verificare le emissioni) |
25% | 25% |
Da 61 a 160 g/Km | 30% | 30% | |
Da 161 a 190 g/Km | 40% | 50% | |
Oltre 190 g/Km | 50% | 60% |
Tassazione fringe benefit dal 2025 | |
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Tipologia di veicolo | Fringe benefit |
Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |
Altri veicoli (diversi dai precedenti) | 50% |
Anche in seguito alle novità della Legge di Bilancio 2025, resta fermo che l’importo del fringe benefit indicato nelle Tabelle ACI e calcolato con le nuove percentuali deve intendersi comprensivo di IVA.
La misura del fringe benefit tassabile è determinata in maniera forfetaria, in base ad una presunzione “assoluta” dei chilometri attribuiti all’uso personale del veicolo per il lavoratore e prescinde dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dai costi sostenuti.
È del tutto irrilevante che il lavoratore sostenga a proprio carico taluni degli elementi che sono già stati considerati nella base di commisurazione del costo fissato dall’ACI, ad esempio il carburante.
Considerato che la percorrenza convenzionale è determinata su base annua, ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva, il valore del fringe benefit imponibile deve essere:
- ragguagliato in caso di concessione per periodi inferiori all’anno, nello specifico dividendo per 365 il valore annuo espresso nelle Tabelle ACI e moltiplicando il risultato per i giorni di assegnazione del veicolo;
- suddiviso e assoggettato per quote mensili (o per i periodi interessati, se diversi dal mese), unitamente alle altre competenze del mese.
L’importo e le modalità di valorizzazione sono riportati nelle annotazioni alla Certificazione unica (c.d. modello CU) rilasciata ogni anno al dipendente.
Venendo all’entrata in vigore della “stangata” sulle auto aziendali si evidenzia la mancata previsione da parte della manovra 2025 di una disciplina transitoria per regolare il passaggio da vecchio a nuovo regime.
Applicando i chiarimenti forniti in passato dal Fisco, si dovrebbe ritenere pertanto che:
- il nuovo regime si applica per tutte le assegnazioni avvenute dal 1° gennaio 2025,
- a nulla rilevando la data dell’ordine (risoluzione n. 46/E/2020).
Per blindare il “vecchio” regime collegato alle emissioni occorre che la stipula del contratto (nel quale è opportuno specificare che l’obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore) con il dipendente fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024.
Di qui l’invito al legislatore a valutare soluzioni correttive che non penalizzino il legittimo affidamento di contribuenti che ben potrebbero aver ordinato a fine 2024 autovetture aziendali effettivamente consegnate, immatricolate e quindi assegnate al dipendente solo nel 2025 con una importante penalizzazione a livello fiscale.
L’emendamento al Decreto “bollette”
Tali considerazioni sembrano essere state colte dal Governo con un emendamento al ddl di conversione in legge al Decreto “bollette”, firmato dai relatori Gianluca Caramanna di Fratelli d’Italia e Andrea Barabotti, della Lega e approvato definitivamente dalla Camera il 15 aprile 2025, che reca la tanto attesa clausola di salvaguardia per gli ordini 2024.
Nel dettaglio viene previsto che la versione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024 continui ad essere applicata:
- sia ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- che a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 2024 ma concessi in uso promiscuo tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025.
Sei mesi di tempo in più quindi per l’entrata in vigore delle nuove norme nel caso di ordini 2024, tali da garantire che anche i tempi di consegna più lunghi non compromettano la validità della valutazione fiscale effettuata al momento dell’ordine.
La norma valuta gli oneri del rinvio per le casse dello Stato in misura pari a:
- 8,3 milioni di euro per il 2025;
- 9,5 milioni annui per il biennio 2026-2027;
- 1,2 milioni per il 2028.
Conseguenze per il datore di lavoro e documentazione
Per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 164 del TUIR il costo delle auto concesse ai dipendenti è deducibile al 70% (in luogo del 20%) senza limitazioni di importo (in luogo del tetto a 18.075,99), purché:
- l’utilizzo del veicolo sia promiscuo, ossia attribuito da parte del datore di lavoro al dipendente per uso ai fini sia aziendali che personali;
- risulti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta.
È inoltre necessario che:
- l’utilizzo da parte del dipendente sia provato con certezza, ad esempio, mediante l’apposizione di una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o da un contratto con data certa, da cui risulti l’assegnazione del veicolo (si veda fac simile lettera di assegnazione riportato di seguito);
- l’utilizzo del veicolo rientri tra le mansioni del lavoratore
in allegato facsimile lettera di assegnazione autovettura aziendale uso promiscuo
(MF/ms)