Il tema era stato trattato nella precedente
Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021, a cui si rimanda.
Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un aggiornamento tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua point».
Il campo di applicazione (dettagliato all’interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:
- dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
- autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
- autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
- autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
- autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);
Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l’applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un’azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l’inserimento dei dati è il
31 marzo dell’anno successivo.
Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:
A partire dal 2022, l’obbligatorietà alla registrazione dell’impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un’Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le aziende cosiddette “in deroga”, in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006 (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.
Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 (rilasciate all’interno dell’Aua o meno).
A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.
Si invita a consultare il sito Arpa che contiene tutte le info e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.
(SN/bd)