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Emissioni in deroga: dati in Aua-point entro 31 marzo 2024

Si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2024.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella allegata alla delibera citata che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze.
Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Si segnala il manuale Aua-point disponibile sul web nell’ultima revisione del 13 ottobre 2023.

Si precisano alcuni aspetti:

  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messa a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua-point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua-point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Piano gestione solventi, dati sui Cov in Aua-point: scadenza 31 marzo 2024

Il Piano Gestione Solventi è un obbligo richiesto dall’art.275 D.lgs 152/06 per alcune attività che impiegano prodotti a base di COV (Composti organici volatili).
Sono coinvolte ad esempio le attività di laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno, verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, oggetti vari in plastica e vetroresina.
Le autorizzazioni aziendali vigenti per impianti con emissioni in deroga, richiedono l’invio annuale del bilancio di massa dei solventi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Dipartimento ARPA competente per territorio, attraverso Aua-point.

Nel manuale disponibile sul web sono riportate le informazioni per il caricamento corretto dei dati.

(SN/am)




Applicativo “Aua Point”: inserimento dati entro il 31 marzo 2022

Il tema era stato trattato nella precedente Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021, a cui si rimanda.

Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un aggiornamento tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua point».

Il campo di applicazione (dettagliato all’interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:

  • dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);
Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l’applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un’azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno successivo.

Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:

A partire dal 2022, l’obbligatorietà alla registrazione dell’impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un’Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le aziende cosiddette “in deroga”, in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006 (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.

Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 (rilasciate all’interno dell’Aua o meno).

A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.

Si invita a consultare il sito Arpa che contiene tutte le info e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.

(SN/bd)
 
 




Modifiche non sostanziali Aua: dal 1° gennaio 2022 invio digitale

Con la presente si ricorda che i termini per la messa a regime delle modulistiche telematiche inerenti le volture e modifiche non sostanziali Aua (precedentemente previsti per il 1 luglio 2021) sono stati prorogati al 1° gennaio 2022, attraverso la Dgr 29 giugno 2021, n. 4958 “differimento dei termini per la messa a regime delle modulistiche relative all’autorizzazione unica ambientale (Aua) di cui alla DGR n.4027 del 14 dicembre 2020”, scaricabile all’apposito link.

Fino a gennaio 2022, le istanze di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale continueranno ad essere trasmesse direttamente all’Autorità competente in materia di Aua (Province, Città Metropolitana) secondo le modalità da queste messe a disposizione, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale (Dpr 59/2013) e regionale in essere.

Per queste autorizzazioni si può consultare la pagina regionale di riferimento.
(SN/bd)