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I nuovi codici Ateco 2025 nel proprio cassetto fiscale

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, a seguito della pubblicazione del comunicato Istat nella Gazzetta ufficiale n. 302/2024.

La classificazione Ateco 2025, come indicato nel comunicato, è il “risultato di un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano ai fini istituzionali.

L’Agenzia delle entrate, come indicato nella risoluzione n. 24/E/2025, pubblicata lo scorso 8 aprile 2025, al fine del recepimento della nuova classificazione Ateco 2025, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

L’Agenzia delle entrate ha, innanzitutto, evidenziato che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale, sia il codice prevalente sia i codici secondari, registrati in Anagrafe tributaria.

Tale verifica risulta possibile accedendo alla propria area riservata, mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità elettronica (Cie), ovvero mediante le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l’accesso occorre consultare la propria anagrafica all’interno del cassetto fiscale.

Come indicato all’interno della risoluzione n. 24/E/2025, a decorrere dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Ne deriva che, per i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione annuale Iva 2025, risulta possibile alternativamente:

  • Indicare i codici Ateco 2007, aggiornati nel 2022;
  • Indicare i codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice n. “1” all’interno della casella denominata “Situazioni particolari” all’interno del frontespizio del modello dichiarativo, come previsto dalla faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2025.

L’adozione, però, della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati.

Ne consegue che il contribuente può attendere la prima occasione di presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter, D.P.R. 633/1972, e dell’articolo 7, comma 8, D.P.R. 605/1973.

Fanno eccezione le ipotesi in cui specifiche disposizioni normative o regolamentari richiedono l’aggiornamento dei codici Ateco.

Infine si evidenzia che i modelli di dichiarazione di variazione dei dati sono i seguenti:

  • AA5/6 e AA7/10, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9/12, per i soggetti persone fisiche;
  • ANR/3, per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti.

Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).
 
(MF/ms)




Online il nuovo servizio di rettifica dei codici Ateco

Il processo di adattamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dallo scorso 1° aprile, comincia a entrare nel vivo; gli operatori economici alle prese con gli adempimenti fiscali di periodo devono infatti tenere conto sia delle precisazioni in merito diffuse dall’Agenzia delle Entrate, sia della riclassificazione dei codici attività, eseguita d’ufficio dalle Camere di commercio.

In linea generale, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate; per quanto riguarda, ad esempio, le dichiarazioni annuali IVA 2025, da presentare entro il prossimo 30 aprile, è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, secondo quanto chiarito da una FAQ del 5 marzo 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato, con la risoluzione n. 24/2025, che l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73; tuttavia, il contribuente comunicherà i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Dal punto di vista amministrativo, le imprese interessate dall’aggiornamento dei propri codici attività vengono informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso la comunicazione unica (ComUnica).

Nel diverso caso in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Come si legge sul sito, il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La possibilità di rettifica mediante la particolare procedura è collegata al fatto che vi sono diversi casi in cui il codice ATECO 2007, preso a base per la riclassificazione, presenta corrispondenze con due o più codici ATECO 2025; si pensi, ad esempio, al codice ATECO 55.20.51, che nella versione 2007 è relativo all’attività di affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

Tali attività, nella versione ATECO 2025, sono state suddivise in quattro singoli codici ATECO (55.20.31, per le case religiose di ospitalità, 55.20.32, per le altre case sociali di ospitalità, 55.20.41, per i bed and breakfast, 55.20.42, per i servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze).
Nel caso in cui la Camera di Commercio avesse assegnato, ad esempio, il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che in realtà svolge attività di bed and breakfast, sarà possibile utilizzare il servizio di rettifica, in modo da comunicare il codice ATECO 2025 corretto (nel caso di specie, il 55.20.41 in luogo del 55.20.32).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerato che vi sono diverse fattispecie in cui a un codice ATECO 2007 corrispondono numerosi codici ATECO 2025 (il caso limite è rappresentato dal codice 47.99.10, utilizzato nella precedente versione dai venditori porta a porta, che nella versione 2025 presenta corrispondenze con 118 codici ATECO).

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025, da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS); la domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Una volta effettuata l’autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta, come sopra illustrato, dei codici con corrispondenza multipla); come chiarito in risposta a una FAQ sul sito web della piattaforma, il servizio permette di rettificare il codice ATECO 2025 quando la tabella di corrispondenza di Istat prevede più valori di conversione.

In altre parole, è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT.
 
(MF/ms)




Codici Ateco 2025: altri chiarimenti

Con la risoluzione n. 24, pubblicata l’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla nuova classificazione ATECO 2025, che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, in sostituzione della precedente ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile, sia per i contribuenti, sia per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano. Ai fini amministrativi, non è necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione è eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio.

I codici ATECO, relativi alle attività prevalenti e secondarie, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria sono consultabili accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, per le dichiarazioni IVA 2025 è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (FAQ 5 marzo 2025).

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73.

Codici comunicati nella prima dichiarazione di variazione dati effettuata

Tuttavia, viene precisato che il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; diversamente, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA5/6 e AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche; AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi; ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

(MF/ms)




Ateco 2025: i condizionamenti sull’attività verso l’Inps

Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo, l’INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell’adozione dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT.

 

Con l’occasione è reso noto anche l’aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.

L’Istituto ricorda innanzitutto che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Dopo il processo di aggiornamento da parte dell’ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal  1° aprile 2025, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

Ciò premesso, l’INPS rende noto sia l’aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”, sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989.

Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Invece, se al momento dell’iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.

Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Per quanto concerne le variazioni, l’INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell’archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l’INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:

  • 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
  •  07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
  • 13 Attività di consulenza.
Di conseguenza, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

 

L’INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo “codice Istat”.

La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.

Potete trovare queste informazioni al seguente link: Documentazione tecnica e classificazioni – Istat
 

(MF/ms)




Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l’operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni dubbi sugli effetti che questa potrebbe avere nell’ambito dei modelli IVA.

Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della dichiarazione annuale. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso in via prioritaria ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nei database dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all’esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell’art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale “in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate”. In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai seguenti codici:

  • ATECOFIN 2004 37.10.1, “Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (DM 25 maggio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.43.0, “Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati” (DM 18 luglio 2007);
  • ATECOFIN 2004 27.42.0, “Produzione di alluminio e semilavorati” (DM 21 dicembre 2007);
  • ATECO 2007 30.30.09, “Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (DM 10 luglio 2014);
  • ATECO 2007 59.14.00, “Attività di proiezione cinematografica” (DM 27 aprile 2015).
Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell’indicare i soggetti che possiedono il diritto all’eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto invariato.

Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice rinumerazione con corrispondenza univoca tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il 38.31.10, che riporta la medesima descrizione, e il 38.32.10, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L’Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell’ulteriore passaggio ad ATECO 2025, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria “fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca” (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)




Codici ATECO 2025: ulteriori chiarimenti

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025, dopo essere entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

I codici ATECO sono adottati dall’ISTAT, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una classificazione univoca delle attività economiche, sia ai fini statistici che ai fini fiscali.

Tali codici infatti devono essere indicati dal contribuente, ove richiesto, negli atti, nelle dichiarazioni e nell’ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attività esercitata. Ad esempio, sono riportati:

  • nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR 633/72;
  • nella dichiarazione IVA annuale, in corrispondenza del quadro VA del modello;
  • nel modello REDDITI.
Inoltre, dal codice ATECO dipende l’ISA da applicare e il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 20/2022 e n. 262/2008, l’aggiornamento della classificazione ATECO non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72.

Tuttavia, secondo quanto osservato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate dell’11 dicembre 2024, considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrare una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

  • con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
  • con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.
In ogni caso, ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria CCIAA; per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Secondo quanto esposto dall’ISTAT nella Nota metodologica pubblicata l’11 dicembre 2024, la classificazione ATECO 2025 mantiene la medesima impostazione strutturale della versione 2007 – Aggiornamento 2022; non è stata, in altre parole, modificata la natura gerarchica dei codici ATECO, che rimane articolata in sei livelli.

Tra le novità, si segnalano alcune modifiche alla sezione G, dedicata al commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni; in particolare, nella classificazione ATECO 2025 il canale di vendita (in sede fissa, ambulante, su internet, mediante distributori automatici) non viene più utilizzato come criterio per differenziare le attività economiche all’interno della divisione dedicata al commercio al dettaglio.

La nuova classificazione si basa infatti sulla tipologia dei prodotti venduti; non sono stati, di conseguenza, individuati codici ad hoc per il commercio via internet.

Tale criterio generale, che privilegia la tipologia di prodotto anziché il canale di vendita, subisce tuttavia alcune eccezioni; la classificazione ATECO 2025 individua, ad esempio, le attività di influencer marketing, “il cui sviluppo è stato favorito anche dalla crescente digitalizzazione della fornitura di beni e servizi”.

Alcuni interventi hanno riguardato inoltre il settore del turismo e della cultura; in particolare:

  • viene riorganizzata la sezione dedicata ai servizi di alloggio, prevedendo una più netta distinzione tra i servizi di alloggio offerti in bed and breakfast da quelli in camere, case e appartamenti per vacanze, considerata la crescita del fenomeno registrata negli ultimi anni;
  • vengono individuati nuovi codici dedicati alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale; viene inoltre introdotto un nuovo codice ATECO riservato ai servizi di logistica per opere d’arte.
Date le diverse novità, è consigliabile che i singoli contribuenti prendano coscienza della nuova classificazione ATECO 2025, anche mediante la consultazione della tabella di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025, che verrà messa a disposizione nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’ISTAT.

(MF/ms)




Codici Ateco: nuova riclassificazione dall’1 gennaio 2025, operativa da aprile

In vigore dal 1° gennaio 2025, la classificazione Ateco 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione Ateco 2007 – Aggiornamento 2022.

Per consentirne l’adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal 1° aprile 2025.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

L’input è arrivato con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

Il codice in vigore dal prossimo anno, quindi, è in linea con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1. 

Il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato, a livello europeo, nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.

A livello interno, invece, il processo di valutazione e aggiornamento è stato sostenuto dal Comitato inter-istituzionale per la definizione, l’implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche Ateco (Comitato ATECO), composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali e coadiuvato da una rete di utenti esperti e stakeholder.

Per ottimizzare l’attività di semplificazione dell’azione amministrativa e di riduzione del carico informativo sugli utenti, il Comitato Ateco, in una logica di condivisione e coordinamento, l’Istat, il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver consultato il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici che amministrativi, hanno concordato una strategia comune per l’implementazione operativa di Ateco 2025 nello svolgimento dei loro rispettivi compiti istituzionali.

A livello nazionale, nel rispetto della normativa europea, è stato stabilito che il codice diverrà operativo dal 1° aprile 2025.

L’Agenzia delle entrate metterà per tempo, a disposizione di tutti i contribuenti, la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.

Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata, tra l’altro, una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. La tabella sarà disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito dell’Istat.

Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

Adempimenti fiscali

In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come precisato dalla risoluzione n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

  • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
  • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).
Adempimenti statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato (https://imprese.istat.it/).

Superata la fase di autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.

Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Adempimenti presso il sistema camerale

Per gli adempimenti amministrativi, le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online. Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

Dal sito Istat, ogni informazione sul nuovo codice

La struttura (codici e titoli) del “neonato” Ateco 2025 è consultabile su sito dell’Istat, nella sezione dedicata alla classificazione Ateco.

In tempo utile per l’operatività della nuova codifica, l’Istituto nazionale renderà progressivamente disponibili tutte le altre informazioni utili in merito ad Ateco 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione della classificazione.

Per chiarimenti sull’argomento è possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a comitatoatecoistat@istat.it.

(MF/ms)




Nuova classificazione dei codici Ateco

Con una Nota informativa 29 dicembre 2021, l’Istat aveva comunicato la pubblicazione della nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022, decorrente dal 1° gennaio 2022 e recepita a livello amministrativo dal 1° aprile 2022.

Al riguardo, con la Risoluzione 4 maggio 2022, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. è possibile verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, la Carta nazionale dei servizi (CNS) o la Carta d’identità elettronica (CIE). Professionisti, imprese e persone fisiche titolari di partita Iva possono ancora accedere all’area riservata con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia. All’interno dell’area riservata occorre selezionare il servizio “Cassetto fiscale” e aprire la sezione “Dati anagrafici” per verificare il codice Ateco prevalente e la sezione “Altre attività”, per verificare i codici Ateco delle eventuali attività secondarie;
     
  2. i contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007, se il codice comunicato in precedenza sia stato modificato;
     
  3. l’adozione della nuova classificazione non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr 633/72 (in tal senso si richiama la Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262/E).

(MF/ms)