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Le agevolazioni per le nuove assunzioni

Con la circolare n. 1 del 20 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato i primi chiarimenti ufficiali in merito alla super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, inizialmente prevista per il solo 2024 dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 e dal DM 25 giugno 2024, ma prorogata dall’art. 1 commi 399-400 della L. 207/2024 anche per il 2025, 2026, 2027.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa in esame dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal citato DLgs. e dal decreto attuativo (che riguardano il 2024).

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a esclusione dei soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Quanto ai titolari di reddito d’impresa, si tratta di: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 comma 1 lettere a) e b) del TUIR; enti non commerciali residenti, vale a dire i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lettera c) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale; società ed enti non residenti di cui all’art. 73 comma 1 lettera d) del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR; imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Non rientrano quindi tra i beneficiari dell’agevolazione, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario ex art. 32 del TUIR.

Sono inoltre ammessi all’agevolazione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’art. 54 commi da 1 a 6-bis, del TUIR (ora artt. da 54 a 54-septies del TUIR, a seguito delle modifiche recate dal DLgs. 192/2024 di revisione dell’IRPEF e dell’IRES).

Definita la natura del reddito del datore di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 fissa ulteriori requisiti soggettivi per la singola attività d’impresa o professionale, ripresi e chiariti nell’art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del DM.

In particolare, il comma 2 stabilisce, nella sostanza, che deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato.

In particolare, tale disposizione prevede che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Ne consegue che, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.

Con la Relazione illustrativa al decreto attuativo è stato precisato che, in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione, non si applicano le previsioni sopra descritte, ma le regole delineate in merito alla continuità dei contratti di lavoro.

La circolare riporta l’esemplificazione solo per il 2024, ma le medesime considerazioni si applicherebbero anche con riferimento ai singoli periodi oggetto della proroga.

Viene precisato che la data di inizio attività può essere riscontrata nei modelli AA7/10 e AA9/12, ma laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella formalmente indicata in tali modelli occorre far riferimento alla data di effettivo inizio.

Quanto ai requisiti oggettivi (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo), la super deduzione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

La circolare chiarisce che la media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio).

Sul punto la circolare fornisce alcune esemplificazioni, anche con riferimento a determinate fattispecie (es. cessione del contratto di lavoro).
 

(MF/ms)




Super deduzione nuove assunzioni al 20% anche per il 2025

L’art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell’art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all’art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti “solari”) rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

L’incentivo va calcolato su base “mobile”, che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Al fine di accedere all’agevolazione, valgono i limiti e le condizioni già previste per l’agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

  • nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale”);
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).
In presenza delle suddette condizioni, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell’acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).
 

(MF/ms)




“Non riesco ad assumere undici lavoratori croati”

La Provincia del 31 agosto 2023, parla Andrea Beri, amministratore delegato della nostra associata Ita Spa.




Incentivo “Neet” per le imprese che assumono giovani

Anpal (Agenzia nazionale politiche attive al lavoro) ha pubblicato il decreto n. 189 del 19 luglio 2023, attuativo dell’art. 27 del decreto legge n. 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, con cui è istituito un nuovo incentivo per le imprese che assumono giovani Neet (not in education, employment, or training).

L’assunzione deve avvenire con:

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione 
  • contratto di apprendistato professionalizzante

L’incentivo è riconoscibile anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale ma non si applica ai rapporti di lavoro domestico e intermittenti. 

L’incentivo è destinato ai datori/datrici di lavoro privati che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età
b) non lavorino e non siano inserite/i in corsi di studi o di formazione 
c) siano registrate/i al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog), attraverso l’adesione a Garanzia Giovani, oppure abbiano un Patto di servizio nell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori/trici di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo.

Per giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il/la giovane non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) il/la giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il/la giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il/la giovane, se appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto/a in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure sia assunto/a in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dalla data di assunzione.
Nelle ipotesi di cumulo dell’incentivo con altre misure, l’incentivo è riconosciuto nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni giovane Neet assunto/a.

Le aziende devono seguire le indicazioni della circolare Inps n. 68/2023
Le domande vanno presentate sul portale Inps utilizzando il modulo di istanza online NEET23 disponibile a partire dal 31 luglio 2023. Il modulo consente di prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo, nei limiti di quelle disponibili. 

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell’incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025.

Decreto Anpal n. 189 del 19 luglio 2023
Circolare Inps numero 68 del 21 luglio 2023
Portale Agevolazioni Inps

Per informazioni sulla registrazione e l’adesione a Garanzia Giovani si segnala il portale dedicato

(TM/tm)
 




Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali

Con la delibera n.4398 del 10 marzo 2021 è stata approvata una nuova misura per potenziare l’efficacia delle azioni di reimpiego dei lavoratori, finanziate da Regione Lombardia, sostenere il rilancio dell’economia e delle politiche per il lavoro.
Ai datori di lavoro che assumeranno i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono i destinatari, presi in carico dagli operatori accreditati regionali o dai Centri per l’Impiego, che partecipano alle politiche attive nell’ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II:

  • lavoratori disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia; 
  • occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

Le imprese interessate possono rivolgersi agli operatori accreditati regionali per i servizi al lavoro o ai centri per l’impiego. L’elenco completo è consultabile al seguente link
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
  • lavoratori over 55: 7.000 €
  • lavoratrici over 55: 9.000 €.

È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo.

Gli importi sono maggiorati di 1.000 €:

  • per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti;
  • per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione. 

La documentazione è reperibile sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)
 




Legge di Bilancio 2021: esonero contributivo per aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione Covid-19

L’Inps con circolare 30 del 19 Febbraio 2021  fornisce le prime indicazioni in merito allo sgravio contributivo alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19.
Ai datori di lavoro privati che non richiedono le 12 settimane di integrazione salariale per Covid-19 fruibili dal 1 gennaio 2021 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (già concesso dal Decreto Legge “Agosto”), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale per Covid-19 già utilizzate nel mese di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. E’ quanto è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma commi da 306 a 308).

L’Istituto, nel fornire le prime indicazioni sulla predetta misura di esonero contributivo, ricorda innanzitutto che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, all’esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, anche solo parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020, della cassa integrazione salariale, degli assegni ordinari e della cig in deroga, con causale Covid-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni).
Più in particolare, l’esonero può essere fruito, per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle anzidette mensilità, siano stati fruiti i suddetti ammortizzatori sociali.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero è altresì previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario disciplinati dalla legge di Bilancio 2021 che hanno durata massima di 12 settimane fruibili nei periodi dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria e dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per assegno ordinario e cig in deroga.
Viene inoltre confermato che, laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e gli strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi.
L’Inps segnala infine la possibilità, per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Ristori di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio.

Misura dell’esonero
L’esonero è calcolato per matricola aziendale e corrisponde alla contribuzione datoriale piena (astrattamente dovuta) non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (calcolato sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive).
L’importo così calcolato può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori alle citate otto settimane.
Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, laddove la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta. Più specificamente, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Ad esempio, per gli apprendisti si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
L’Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
Trattandosi di una misura selettiva, in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito di interventi di integrazione salariale per Covid-19, il beneficio in oggetto necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea la quale deve considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.
L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.

Coordinamento con altre misure
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio:

  • l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205). Pertanto, il datore di lavoro interessato, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure;
  • l’esonero non è cumulabile con il l c.d. incentivo “Iolavoro”.
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, essa può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta.
Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Nel caso di cumulo della misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo, ovvero sulla contribuzione risultante a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù degli altri regimi agevolati.
Laddove, invece, le altre previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale (come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne previsto dallaLegge n. 178/2020) l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (l’Inps ricorda, al riguardo, che l’agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui).

Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)
 




Legge di Bilancio 2021: sgravi per assunzioni di donne svantaggiate

L’Inps con la circolare 32 del 22.02.2021 ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto per assunzioni nel biennio 2021-2022.
Il beneficio, previsto via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 16-19) ed ancora in attesa dell’Autorizzazione della Commissione Europea, spetta per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, di donne svantaggiate ovvero:
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea come stabilito nella Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese per il periodo 2014-2020. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgano attività o professioni in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. All’individuazione di tali settori si provvede, ogni anno, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; per il 2021 il Decreto è stato emanato il 16 ottobre 2020;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione.

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi/ventiquattro mesi
L’Inps precisa che è considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (che è pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni).
Il requisito deve sussistere alla data di assunzione (e non a quello di proroga o trasformazione), ma se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Incentivo:
L’incentivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000,00 euro annui e spetta per:
  • 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, sempre fino al limite complessivo di dodici mesi;
  • 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e di assunzione a scopo di somministrazione, mentre non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, apprendistato, occasionale.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC), all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti (dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015) per le assunzioni agevolate. In particolare:

  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base del criterio convenzionale (U.L.A.) proprio del diritto comunitario.
In particolare l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto effettivo (non stimato) in ognuno dei 12 mesi successivi all’assunzione, del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, l’esonero può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta. Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)