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Imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti: chiarimenti dell’Arera sulla delibera n. 256/2026/R/eel

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 501 del 17 settembre 2026 per informare che l’Arera ha pubblicato un chiarimento per le imprese elettrivore titolari di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera Arera n. 256/2026/R/eel – con la quale la stessa Arera aveva previsto che le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD -, sono emersi dubbi sull’individuazione e la definizione di soggetti economici che assorbono energia in contesti produttivi in condivisione, riconducibili a unica unità di consumo, cioè ai casi in cui sia configurabile una sola unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari che possono essere aggregate in un’unica unità di consumo, con l’unico POD nella esclusiva titolarità del soggetto richiedente l’agevolazione per energivori.

Ferma restando la necessaria assenza di clienti nascosti nell’area produttiva dell’energivoro intestatario del POD (cioè di soggetti che prelevano energia per uso proprio e che ai sensi della definizione di unità di consumo sono tenuti a richiedere un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione), l’Arera, con nota del 23 settembre u.s., ha precisato che l’intento della delibera “è di perimetrare e distinguere precisamente l’energia prelevata dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione per lo svolgimento della propria attività produttiva (energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione) dall’energia elettrica prelevata dall’intestatario del POD per la fornitura di servizi ai terzi non riconducibile alla propria attività produttiva (energia non avente diritto all’agevolazione)”.
L’Arera ha chiarito che “si ritiene che possa essere ricompresa nell’energia prelevata per lo svolgimento della propria attività produttiva dall’intestatario del POD richiedente l’agevolazione, non solo l’energia elettrica utilizzata direttamente dal titolare del POD nei propri processi produttivi, ma anche l’energia elettrica messa a disposizione di parti terze che operano nel perimetro dell’impianto del suddetto titolare e che agiscono per suo conto”. Più in dettaglio, rientra nell’energia che ha diritto a usufruire dell’agevolazione quella messa a disposizione delle parti terze e utilizzata al fine di svolgere attività integrate o funzionali al processo produttivo del soggetto energivoro (manutenzione e gestione dei suoi impianti, etc) o attività che per obblighi normativi gli competono (servizio mensa obbligatorio ai sensi della normativa nazionale, attività imposte dalle autorità pubbliche per finalità ambientali o di pubblica utilità, pulizia e igienizzazione degli spazi di lavoro, riscaldamento e condizionamento dei suddetti spazi, etc) o ancora rientrino nei servizi che il datore di lavoro mette usualmente a disposizione dei propri dipendenti (a titolo di esempio l’energia elettrica funzionale ad alimentare le apparecchiature per la somministrazione di bevande, snack, etc).

Con la delibera n. 256/2026/R/eel l’Arera ha inoltre dato disposizioni alla Csea affinché il portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’anno 2027 sia adeguato per disciplinare le imprese elettrivore con “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD operano più soggetti giuridici) prevedendo che le stesse imprese, in fase di accesso alle agevolazioni, debbano inoltrare alla Csea entro 30 giorni una relazione tecnica rilasciata da EGE o ESCo con le caratteristiche della specifica configurazione con sottomisura, pena la decadenza totale delle agevolazioni per l’anno di competenza e il recupero integrale degli importi eventualmente già riconosciuti.

Posto che per consentire di acquisire e gestire correttamente tale casistica, i sistemi informativi e i processi di gestione dell’agevolazione della Csea non sono ancora adeguati, con la Delibera n. 344/20269/E/eel, l’Arera ha previsto per l’annualità 2027 modalità temporanee di riconoscimento dell’agevolazione per le imprese elettrivore con “ospiti”: è sospeso per le imprese, limitatamente a tale annualità, l’obbligo di inoltro della relazione tecnica prevista, pur mantenendo quello di dichiarare se l’impresa energivora è titolare di POD che alimentano unità di consumo nelle quali sono presenti soggetti che prelevano energia, indirettamente tramite lo stesso POD, per attività non funzionali allo svolgimento delle propria attività produttiva.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Arera: novità sicurezza impianti e reti elettriche, installazione o aggiornamento dei controllori centrale di impianto

Come si legge sul sito di Arera, c’è un nuovo obbligo che ricade sui titolari di impianti per la generazione di energia (ad es. impianti fotovoltaici), impianti esistenti e nuovi, di taglia superiore ai 100 kw. Si tratta di dispositivi finalizzati alla sicurezza delle rete elettrica nazionale, in particolare è richiesta l’installazione o l’aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto CCI.

La delibera di Arera è del 5 agosto 2025 e riguarda l’obbligo di installazione o di aggiornamento del Controllore Centrale di Impianto (CCI), con la funzionalità PF2 che permette al distributore di energia (DSO) di ridurre autonomamente in via temporanea la potenza immessa in rete per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

La tabella che segue mostra le scadenze di adeguamento in base alla taglia dell’impianto e il contributo previsto per favorire gli interventi, senza coprire completamente i costi:

Tipologia impianto Scadenza adeguamento Contributo forfetario
Esistenti ≥ 1 MW 28 febbraio 2026 nessun contributo
Esistenti tra 500 kW e 1 MW 28 febbraio 2027 10 000 € (base)
Esistenti tra 100 kW e 500 kW 31 marzo 2027 7 500 € (base)
Nuovi impianti ≥ 100 kW Prima dell’entrata in esercizio nessun contributo
 
Le finestre di contributo decrescono nel tempo: per esempio, per impianti tra 100 e 500 kW, il contributo di 7.500 € si riduce progressivamente man mano che ci si avvicina alla scadenza. Il contributo forfetario per l’adeguamento è erogato dall’impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Chi non si adegua entro i termini rischia la sospensione degli incentivi (come lo scambio sul posto o il ritiro dedicato), e in casi estremi, il distacco dalla rete.

Si tratta di un atto ufficiale che introduce novità decisive per la gestione della generazione distribuita in Italia, rendendo la rete elettrica più moderna, sicura e reattiva. L’obbligo di installazione del CCI con funzione PF2 e le scadenze differenziate per tipologia di impianto rappresentano un cambio di paradigma: dalla riduzione manuale della potenza immessa alla riduzione automatica e controllata, con strumenti tecnologici avanzati.

Sul tema le aziende interessate saranno informate anche dal distributore che renderà disponibile il nuovo regolamento di esercizio, entro il 30 settembre 2025.

Per saperne di più seguite le informative o chiamate in associazione.

(SN/am)

 




Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul sito di Arera delle “Disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)