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Protocollo anti-Covid, aggiornamento 30 giugno: approfondimento da Confapi

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso, tra Governo e Parti Sociali, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

 

A fronte di questa novità, ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), deve riconvocare il comitato aziendale e provvedere ad aggiornare il protocollo anticovid interno.

Si invitano i datori di lavoro e gli Rspp alla lettura attenta del testo integrale del protocollo che si allega, ma anche a considerare l’approfondimento del dott. Mori di Confapi, sempre in allegato, che contiene molti dettagli utili a comprendere la ratio delle novità introdotte, tenendo conto delle altre regole vigenti negli spazi collettivi.

(SN/am)




Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro: aggiornamento

Il 30 giugno scroso è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).
Questo richiede innanzitutto che ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), riconvochi il comitato aziendale e provveda ad aggiornare il protocollo anticovid interno.
Invitando a leggere con attenzione il testo integrale del protocollo che si allega, si segnalano alcune delle novità più salienti.

Punti 4 e 5 – Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con particolare attenzione alle attrezzature in uso promiscuo. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Punto 6 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
La mascherina rimane un presidio importante di tutela. Per questo il datore di lavoro assicura la disponibilità delle FFP2. Solo su specifica indicazione del medico competente o dell’Rspp, il datore di lavoro può imporre l’obbligo a gruppi di lavoratori che, per specifiche mansioni o per contesto lavorativo, siano ritenuti più a rischio di contagio. I criteri per decidere l’eventuale obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 sono questi:

  • ambiente chiuso che non permetta di mantenere un’adeguata distanza interpersonale
  • impossibilità di ventilazione naturale o artificiale
  • presenza di cluster aziendali di contagio
  • presenza di lavoratori fragili (v. anche punto 12 del Protocollo).
I lavoratori che non avessero l’obbligo di mascherina FFP2 potrebbero continuare ad utilizzare una mascherina chirurgica, ma il datore di lavoro non risulterebbe tenuto a fornirla.

Punto 7 e 8 – Gestione degli spazi comuni ed entrata e uscita dipendenti
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con ridotto tempo di sosta. Si favoriscono orari scaglionati per evitare assembramenti.

(SN/am)