Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020
- le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
- le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
- contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
- professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
- professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.
A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.
(MF/ms)