Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro
Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.
Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.
Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).
È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi, come per l’art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.
Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.
Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell’annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.
Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).
Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella
Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019.
Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.
(MF/ms)