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Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all’Agenzia elle Entrate la dichiarazione annuale Iva 2022 relativa all’anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno 2 maggio 2022; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio compilando il quadro VP, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

Il quadro VP non può pertanto essere compilato se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Si evidenzia che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal Dpr 322/1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Ulteriore adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell’Iva da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 16 marzo 2022, ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell’Iva annuale:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022;
  • in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È in ogni caso possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell’Iva annuale si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all’anno d’imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua struttura complessiva, il modello rispecchia quello dell’anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011).

È necessario, tuttavia, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi,
con effetti solo sul prossimo modello).

Nell’ambito del modello approvato, sono confermate alcune novità dello scorso anno:

  • resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
  • permane il rigo VA16 per indicare i versamenti sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, anche se la compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più amplia platea di soggetti).
Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta per il 2021 individuate dall’art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che le predette operazioni:

  • sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
  • sono esposte nel campo “9” del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.
    Analoga modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo “7” del rigo VF34.
Nel modello relativo all’anno d’imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell’art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

  • è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
  • sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall’art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico.

Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

  • del rigo VO10, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi c.d. “TBE” verso privati consumatori nell’Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA “a destinazione” nel 2021;
  • del rigo VO11, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l’opzione precedentemente espressa.
Peraltro, nel rigo VO10 è possibile comunicare anche l’opzione per la tassazione “a destino” delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall’art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il rigo VO17 per consentire di revocare l’opzione in precedenza esercitata per l’applicazione dell’IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. “TBE” verso privati Ue ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72.

(MF/ms)
 




Tassa annuale sui libri sociali anno 2021

Entro il 16 marzo 2021 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2021.
Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;
  • società di capitali fallite in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
  • i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
  • gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).
Per quanto riguarda invece le società in liquidazione e le società sottoposte a procedure concorsuali la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti sono comunque tenuti al versamento, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.
In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
  • 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Per la determinazione dell’importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell’anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2021, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2022.
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:
  • il versamento per l’anno di inizio attività deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
  • il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.
L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Come precisato poi nella risoluzione 170/E/2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura e numerazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa, qualora i libri ed i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo; infatti il controllo dell’avvenuto versamento dovrà essere effettuato, in un momento successivo, dall’Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Nel caso di omesso versamento, come si evince dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.
È possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell’imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo “7085”), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”.
Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall’articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell’importo dovuto.
Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

(MF/ms)