Decreto Sostegni bis: ammortizzatori sociali
In sede di conversione le disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale sono rimaste pressoché invariate.
In particolare, si prevede (art. 40 comma 1) che i datori di lavoro privati destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria che, nel primo semestre del 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di Cigs in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario dei lavoratori interessati dall’accordo.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 del Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 e per gli stessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
I datori di lavoro destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19 (art. 8, co. 1, DL. 41/2021, in sostanza, industria e edilizia) che, dal 1º luglio, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dalla legge in caso di utilizzo di Cigo o Cigs (art. 40 comma 3).
Viene altresì prevista (art. 45 comma 1), fino al 31 dicembre 2021 e per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, la possibile proroga di sei mesi della Cigs, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.
Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro previste dal Decreto Legge 99/2021, dal 1º luglio viene prevista la possibilità per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, (classificazione Ateco 2007 – cod. 13, 14, 15) di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 50 bis comma 2).
Inoltre, il provvedimento prevede che, dalla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021, la proroga eccezionale di sei mesi della Cigs per cessazione anche parziale dell’attività, riconosciuta alle imprese in crisi dall’art. 44, comma 1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, può essere concessa, in via eccezionale, anche alle imprese operanti nel settore aereo, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 50 bis comma 1).
Per gli altri settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1º luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto (art. 40-bis) stabilisce che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise – le imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria previsti dal D.lgs. n. 148/2015, possono richiedere 13 settimane di Cigs fruibili fino al 31 dicembre 2021, con conseguente divieto di licenziare, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Questi periodi di Cigs sono in deroga a tutti i limiti di durata temporale, sono esenti dal contributo addizionale e sono finanziati da un apposito stanziamento, al superamento del quale l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Infine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, nonché ai percettori della NASpI (art. 50 bis comma 8).
Rimangono confermate, senza modifiche, anche la disposizione in materia di contratto di espansione (art. 39) e quella che introduce il contratto di rioccupazione (art. 41).
(FV/fv)