Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità
Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.
Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.
Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).
Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
Il credito d’imposta può essere:
– utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).
Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:
– i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
– le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione
Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.
L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.
Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.
(MF/ms)