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Tutela dell’ambiente: i nuovi reati penali e 231

Dal 2 giugno è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla tutela penale dell’ambiente, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti.

La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l’altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettivedissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l’art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), nonché la nozione di abusività per i reati ambientali (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-quaterdecies c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l’applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.).

L’art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono.

L’art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche così come prevista dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato art. 25-undecies viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti.

Per la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-ter, si prevede con riguardo ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 DLgs. 81/2026) e di “proda1uzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 del DLgs. 81/2026) l’applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-quater prevede un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-bis commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-quater comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

(MF/ms)




Direttiva “Greenwashing”: da settembre 2026 regole più stringenti per le imprese

La direttiva europea in materia di Greenwashing UE 2024/825 è stata recepita in Italia tramite il D. Lgs. 30/2026 che entra in vigore dal 24 marzo prossimo: l’applicazione del contenuto invece decorre dal 27 settembre 2026. Le aziende hanno quindi alcuni mesi di tempo per adeguarsi.

In breve, è formalizzato ancora meglio di quanto non fosse già indicato in precedenza, che è vietato l’uso di etichette di sostenibilità non certificate, claim generici e pubblicità ingannevole basata sulla compensazione delle emissioni (carbon credits) per dichiarare prodotti “neutri” o “positivi”.
Si allegano le slide del webinar rivolto alle imprese, che si è svolto lunedì 9/03/2026.

Per le imprese, l’obbligo più rilevante è quello di informare in modo chiaro il consumatore su durabilità e riparabilità dei prodotti: arriva un’etichetta europea armonizzata sulla durabilità, pensata per rendere immediatamente comprensibile quanto un bene è destinato a durare nel tempo. Un colpo diretto all’obsolescenza programmata e al marketing “usa e getta”. Il decreto introduce definizioni armonizzate di:

  • asserzione ambientale
  • marchio di sostenibilità
  • durabilità
  • riparabilità
Le aziende dovranno investire in tracciabilità, metriche condivise e certificazioni affidabili. In caso contrario, le pratiche scorrette potranno essere sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
A vigilare sul rispetto delle regole infatti è l’AGCM, che potrà applicare le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette: fino a 5 milioni di euro, oppure fino al 4% del fatturato annuo nei casi di violazioni diffuse a livello europeo.
Le nuove regole mirano a rendere l’etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.
Sarà ora regolamentato anche l’uso dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. In futuro nell’UE saranno autorizzati solo marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

Inoltre, la direttiva vieta le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull’ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni (offset in inglese).

(SN/am)
 
 




Ambiente di sicurezza Entratel con rinnovo triennale

Periodicamente gli intermediari Entratel ma anche le società che hanno oltre 20 sostituiti e sono abilitate al servizio Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.
L’ambiente di sicurezza scade ogni 3 anni, computati dal giorno in cui è stata ottenuta l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo. Ad esempio, il commercialista che abbia ottenuto l’abilitazione o effettuato il precedente rinnovo in data 30 ottobre 2022, alle 15:11, vedrà il proprio ambiente scadere il 30 ottobre 2025 alle 15:11.
Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:
  • non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
  • è stata dimenticata la password di protezione.
In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.
Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:
  • revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;
  • generazione del nuovo ambiente.
Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID, CIE e CNS) e selezionare il link “Il tuo profilo”.
A questo punto, nel menù a tendina posto sulla sinistra, bisogna:
  • selezionare “Sicurezza e privacy”;
  • successivamente, nella schermata che appare, cliccare su “Ripristina ambiente di sicurezza”.
Si apre così una schermata nella quale inserire:
  • il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;
  • il PIN di revoca (presente sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel del Desktop telematico in occasione della precedente generazione dell’ambiente).
Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale il medesimo sarà salvato. A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “Gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità D:), nella quale creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi).
A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, D:\chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, D:\chiaveprivata) seguire i vari passaggi automatici proposti di volta in volta (per il dettaglio, si rimanda alla Procedura pratica “«Rigenerazione» dell’«ambiente di sicurezza» di Entratel – Aggiornamento 2025”).
Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti, tra l’altro:
  • il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;
  • il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”);
  • il PIN di revoca (occorre impostare un codice formato da 15 a 20 caratteri, da utilizzare, come sopra riportato, per revocare le chiavi pubbliche assegnate all’utente e generare un nuovo ambiente di sicurezza);
  • la password di protezione del supporto inserito (occorre scegliere un codice formato da 8 a 15 caratteri: si devono utilizzare lettere non accentate e/o numeri, con almeno una lettera e almeno un numero).
La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.
Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “Home”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.

(MF/am)




Gestione ambientale nelle imprese: corsi gratuiti in calendario

Nel catalogo di Confapi Lecco Sondrio si segnala il corso di 8 ore su temi ambientali, in programma fra giugno e luglio 2025. E’ gratuito ed è rivolto agli imprenditori stessi o ai loro collaboratori in materia di gestione ambientale (emissioni, scarichi, rumore e rifiuti, monitoraggi e prescrizioni autorizzative).

MARTEDI’ 24 GIUGNO E MARTEDI’ 1° LUGLIO 2025 (8h – presenza) Docenti: dott.ssa Silvia Negri e dott. Giacomo Tentori

GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI NELLE IMPRESE: per iscriversi » Edizione del 24/06/2025

Come noto i processi di trasformazione del modello produttivo verso la sostenibilità, passano attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle strategie per la gestione e la riduzione nel tempo degli impatti ambientali. Questi mini corsi sono una buona opportunità per una gestione più consapevole delle attività aziendali ordinarie con risvolti ambientali.

(SN/am)




Gestione ambientale nelle imprese: corsi a disposizione

Dal catalogo corsi di Confapi Lecco Sondrio si segnalano in particolare due corsi su temi ambientali sensibili, in programma fra giugno e luglio 2025.
Sono gratuiti e sono rivolti agli imprenditori stessi o ai loro collaboratori in materia di gestione energia e ambiente (emissioni, scarichi, rumore e rifiuti, monitoraggi e prescrizioni autorizzative).

VENERDI’ 6 GIUGNO 2025 (4h – teleformazione) Docente: ing. Guido Sala
DALLA DIAGNOSI ENERGETICA A TRANSIZIONE 5.0 – COME TRASFORMARE UNA IMPOSIZIONE IN UN VANTAGGIO COMPETITIVO: per iscriversi » Edizione del 06/06/2025

MARTEDI’ 24 GIUGNO E MARTEDI’ 1° LUGLIO 2025 (8h – presenza) Docenti: dott.ssa Silvia Negri e dott. Giacomo Tentori
GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI NELLE IMPRESE: per iscriversi » Edizione del 24/06/2025

Come noto i processi di trasformazione del modello produttivo verso la sostenibilità, passano attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle strategie per la gestione e la riduzione nel tempo degli impatti ambientali. Questi mini corsi sono una buona opportunità per una gestione più consapevole delle attività aziendali ordinarie con risvolti ambientali.

(SN/am)
 
 




Rifiuti: dichiarazione annuale MUD NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione.

 

Tra gli adempimenti annuali previsti nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di rifiuti, nel primo semestre di ogni anno, l’associazione può assistervi direttamente o mediante professionisti esterni qualificati, nella redazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e consegnati a terzi.

La scadenza per il MUD dell’anno in corso è il 30/06/2025 ed è stata comunicata nella circolare Confapi n.170 del 6/03/2025 a cui si rimanda.

Si ricorda che l’obbligo di MUD può essere assolto in modo semplificato oppure ordinario, come descritto nella circolare Confapi n.193 del 13/03/2025. I costi del servizio, nelle diverse modalità, sono descritte in allegato alla presente circolare.
L’attività di assistenza prevede tre fasi:

  1. Comunicazione via email all’associazione di volersi avvalere del servizio, specificando quale e chiedendo eventualmente il modulo per indicare la delega a terzi.
  2. Appuntamento in azienda se previsto dal servizio scelto, per la verifica della gestione e per la raccolta dei dati.
  3. Trasmissione all’associazione dei dati necessari alla compilazione del MUD.
  4. Verifica della dichiarazione da parte dell’azienda e invio.
  5. Archiviazione della ricevuta.
Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare l’associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822.

 

(SN/am)

 




Giornata Mondiale della Terra: 22 aprile 2025

Martedì 22 aprile il mondo celebra una nuova edizione della Giornata Mondiale della Terra. Una ricorrenza che oggi coinvolge 193 paesi.

Il tema ufficiale dell’Earth Day 2025 è “Il nostro potere, il nostro pianeta” (“Our Power, Our Planet”). Un invito forte e chiaro a riconoscere la responsabilità individuale e collettiva che abbiamo nel guidare il cambiamento.

Sul sito di riferimento si trovano i temi e gli eventi della campagna in Italia.

L’obiettivo dichiarato è triplicare la produzione mondiale di energia rinnovabile entro il 2030. Secondo gli organizzatori la sfida dei prossimi anni è quella di conciliare il progresso tecnologico e la sostenibilità ambientale attraverso un ripensamento radicale del modello di sviluppo. Occorre un’intelligenza artificiale veramente intelligente, che non divori risorse ma le ottimizzi, la vera innovazione sarà quella che permetterà di fare di più consumando meno.

Basti pensare che generare immagini con l’AI richiede 2.907 kWh ogni 1.000 operazioni. Significa che ogni volta che chiediamo all’intelligenza artificiale di creare un’immagine, consumiamo l’energia necessaria per ricaricare completamente uno smartphone per 242 volte. Di questo si è parlato durante l’AI Action Summit di Parigi, dove esperti da tutto il mondo hanno lanciato l’allarme sulla necessità di una regolamentazione. Sul sito dell’evento parigino sono disponibili i contenuti principali.

(SN/am)




Nuovo regolamento imballaggi: le novità più importanti

Con riferimento all’incontro organizzato da Conai: “Nuovo regolamento imballaggi: indicazioni operative per le imprese” che si è svolto martedì 4 marzo 2025 alle ore 11.00 in modalità webinar, si trasmette in allegato la presentazione utilizzata per mostrare le novità introdotte.

Il documento sintetizza in modo efficace le novità del Regolamento UE 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR) e le tempistiche con cui le prescrizioni devono essere applicate nei vari settori coinvolti.

Conai, nell’ambito delle sue iniziative di supporto alle aziende e alle associazioni di categoria, ha inteso mettere a disposizione strumenti per facilitare la comprensione della normativa e agevolare l’adeguamento ai nuovi requisiti di sostenibilità.

Le modifiche introdotte dal Regolamento apportano cambiamenti rilevanti che l’associazione vi invita a considerare, per le parti applicabili alle diverse realtà produttive.

(SN/am)
 




I nostri nuovi servizi per le aziende

Informiamo le aziende associate che da settimana scorsa è attivo il nuovo sito con i nostri servizi dedicati alle aziende in materia di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro, certificazioni e formazione.

PER VISITARE IL SITO CLICCARE QUI 

Per maggiori informazioni: 0341.282822 – servizi@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Imballaggi: adempimenti Conai ed etichettatura ambientale. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione ambientale delle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell’associazione CLICCARE QUI 

Con riferimento alle norme del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/2006 e smi in tema di imballaggi e rifiuti di imballaggio, l’associazione può assistervi per una verifica della corretta etichettatura degli imballaggi e nella corretta gestione degli adempimenti Conai come utilizzatori di imballaggi.
Nel dettaglio, le attività di supporto sono le seguenti:

  • punto della situazione degli adempimenti nel ruolo di utilizzatore di imballaggi, verifica e miglioramento della gestione interna e della raccolta dati
  • verifica adempimenti correlati a importazioni ed esportazioni di merce imballata (verifica periodica soglia di esenzione e opportunità di rimborso)
  • approfondimento in tema di etichettatura imballaggi, secondo le linee guida applicabili
Per maggiori informazioni o chiedere un eventuale preventivo contattare l’associazione: servizi@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)