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Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell’art. 11 del TUIR, infatti, si applica un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).
Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall’elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:

  • gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
  • le spese funebri.
Come specificato al comma 2 dell’art. 2 del DLgs., ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)




Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2023

L’istituto, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2023 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 aveva stabilito l’incremento dell’aliquota contributiva sino all’1,31% a sostegno del fondo per l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll).
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è pari al 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è pari al 26,23%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2023 è pari a € 17.504,00, mentre il massimale è pari a € 113.520,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.200,96;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.591,30;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.902,35;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.131,65.
 
(FP/am)



Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel Mezzogiorno.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al 20%, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “maggiorata” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

La proroga al 2023 per tale credito d’imposta “potenziato” è stata disposta dall’art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è poi riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:
 

Credito d’imposta 2023 2024 2025 dal 2026 al 2031
R&S 10%,
max 5 milioni
(salvo credito “potenziato”
per il Mezzogiorno)
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green 10%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
 

 
(MF/ms)




Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni al 1° gennaio 2022

Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2022. Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 525,38, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 49,91.
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT che, per l’anno 2021, è risultata pari all’1,9%.

Minimali retribuzione giornaliera
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2022.
 
Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2022.
 

  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 138,05 € 49,91 € 49,91
Artigianato ——- € 49,91 € 49,91
Commercio € 138,05 € 49,91 € 49,91

 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
 
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 49,91 x 6gg / 40h = € 7,49
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 49,91.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2022 a € 105.014,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2022, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.023,00 (pari a € 48.279,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2022 è pari a € 2.183,77.

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2022, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 49.664,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

 (FP/fp)

 




Gestione Separata Inps aliquote 2022: aumentata la contribuzione Dis-Coll

L’Istituto, con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, determina le nuove aliquote contributive valevoli per l’anno 2022 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
La novità principale è data dall’aumento dell’aliquota di finanziamento che alimenta il fondo Dis-Coll utile a sostenere le prestazioni di disoccupazione, e il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa, in favore di alcune categorie iscritte alla Gestione Separata.
 
La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che l’aliquota contributiva dovuta è pari a quella prevista per la Naspi pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, il nuovo valore della Dis-Coll passa da 0,51% a 1,31% e riguarda le seguenti categorie:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • dottorandi, assegnisti, titolari di borse di studio;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 
La conferma della nuova aliquota è giunta a versamenti del mese di gennaio già effettuati: per adempiere alla regolarizzazione degli importi dovuti, l’istituto ha chiarito che i committenti possono provvedere entro tre mesi a partire da febbraio 2022.

Nei contenuti della circolare Inps qui allegata, è presente un’utile tabella riepilogativa (punto 1.3) con la quale è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.

Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva raggiunge il 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’incremento di 0,25% riguarda l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) determinando un’aliquota complessiva pari al 26,23%.
 
Rimane invariata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito quest’anno è pari a € 16.243,00, mentre il massimale è pari a € 105.014,00.
Per ottenere l’accredito dell’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:

  • iscritti con aliquota al 24%: € 3.898,32;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.260,54;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.477,14;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 5.689,92.

 
(FP/fp)
 




Gestione Separata Inps : aliquote 2021

Riportiamo di seguito le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2021 diffuse dall’Inps nella circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Aliquote contributive dal 1° gennaio 2021
 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 
Il nuovo contributo aggiuntivo per la copertura dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. Iscro), pari allo 0,26%, è stato introdotto dall'art. 1, comma 398 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 I professionisti iscritti alla gestione separata Inps devono versare gli oneri contributivi a loro carico essi stessi tramite modello F24 in corrispondenza delle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).
 
Massimale contributivo
La contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta sino al raggiungimento di un massimale, rivalutato annualmente in base all’indice Istat.
Per l’anno 2021 il massimale contributivo annuo è pari a € 103.055,00.
 
Minimale contributivo
Ricordiamo che la Gestione separata Inps non prevede un minimale sul quale è dovuto il versamento dei contributi, bensì stabilisce una quota minima di contribuzione sulla quale può essere accreditato l’intero anno.
L’imponibile di riferimento su cui l’istituto fissa i valori del contributo minimo annuo 2021
 è pari a € 15.953,00 e i conseguenti valori sono riepilogati nella seguente tabella:
 

Reddito minimo annuo Aliquote Contributo minimo annuo
€ 15.953,00 34,23% € 5.460,71 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 33,72% € 5.379,35 per i collaboratori e le figure assimilate
(di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 25,98% € 4.144,59 per i liberi professionisti
(di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici)
€ 15.953,00 24,00% € 3.828,72
 

 
In caso in cui non sarà raggiunta contribuzione minima annua di cui sopra, i mesi verranno accreditati in corrispondenza al contributo versato.

(PF/fp)
 




Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni al 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2021.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2021.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT che, per l’anno 2020, è risultata pari al – 0,3%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 515,58, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 48,98.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2021:
 

  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 135,48 € 48,98 € 48,98
Artigianato ——- € 48,98 € 48,98
Commercio € 135,48 € 48,98 € 48,98
 

 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula: (minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente;
€ 48,98 x 6gg / 40h = € 7,35
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 48,98.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2021 a € 103.055,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2021, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 3.948,00 (pari a € 47.379,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2021 è pari a € 2.143,05.
 

anno 2021 Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria € 2.143,05
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2021, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 48.738,00.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.

(FP/fp)
 




Fondapi: variazioni aliquote anno 2021

Si comunicano le variazioni delle aliquote contributive FONDAPI a carico azienda con decorrenza 1°gennaio 2021 per i seguenti settori:

Chimica (concia e settori accorpati)

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,46%.Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,06%.

Gomma-Plastica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

Ceramica

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,10%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,70%. 

Vetro

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,80%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,40%.

Abrasivi

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata al 2,05%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,20%.

Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, Penne, Spazzole e Pennelli, Occhiali, Giocattoli

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, viene elevata all’1,90%. Resta invariata la quota minima a carico del lavoratore con aliquota pari all’1,60%.

 

(FP/tm)