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Lavoro agile: informativa annuale scritta obbligatoria in tema salute e sicurezza

Si segnala la novità introdotta dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema salute e sicurezza per coloro che svolgono le prestazioni lavorative in modalità agile.
Nello specifico, all’art. 11 apporta una modifica all’articolo 3 del D.lgs. 81/2008 introducendo il comma 7-bis che, per quanto attiene all’utilizzo del videoterminale e degli altri dispositivi portatili (tablet, auricolari, smartphone), prevede la consegna di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale.

La norma stabilisce che quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo assolve agli obblighi di sicurezza (con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali) tramite la consegna di un’informativa scritta. Si tratta di spazi in cui il datore di lavoro non esercita alcun controllo diretto o potere di intervento. La norma non fornisce un elenco esplicito ma il concetto abbraccia tipicamente l’abitazione del lavoratore o altri luoghi privati e pubblici scelti da quest’ultimo per operare da remoto.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione della prestazione. Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. 
È prevista una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda) a carico del datore di lavoro o del dirigente nel caso in cui omettano di adempiere a tale obbligo informativo.

La norma è pienamente operativa e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi per entrare in vigore. Dal momento che la mancata informativa espone il DL a una sanzione penale, è nel suo esclusivo interesse dimostrare in modo inequivocabile di aver adempiuto all’obbligo. 

Si allega il testo dell’informativa che era già disponibile ai sensi dell’art.22 comma 1 della legge 81/2017 e che può essere opportunamente personalizzata.
 
(SN/am)