Registratori telematici da aggiornare entro il 2 ottobre 2023
Allo stato attuale, la data di avvio della lotteria istantanea, introdotta dall’art. 18 comma 4-bis del DL 36/2022, non è ancora nota. Si attende infatti il provvedimento interdirettoriale (Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate) che dovrebbe definirne sia la decorrenza, sia le regole di attuazione (cfr. news del Garante privacy 4 agosto 2023). L’Agenzia delle Entrate, però, ha fissato al 2 ottobre 2023 il termine entro il quale gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi – compresa la procedura web Documento commerciale on line – dovranno essere adeguati (provv. n. 15943/2023).
Per partecipare alla lotteria, infatti, dal punto di vista operativo, sarà sufficiente che gli acquirenti scarichino un’applicazione denominata “Gioco legale” e scansionino mediante il proprio smartphone un codice bidimensionale riportato sui documenti commerciali. Tale codice “conterrà” tutti i dati della transazione necessari a partecipare al concorso (es. data e ora dello scontrino, ammontare della spesa, partita IVA dell’esercente). In caso di vincita, l’app avviserà il cliente e questi potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati entro 30 giorni.
I registratori telematici, dunque, dovranno essere aggiornati in modo da poter generare e stampare il suddetto codice bidimensionale su tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore a un euro pagati interamente in modalità elettronica. La app assocerà il codice lotteria del cliente all’acquisto effettuato e, in mancanza di tale codice, ne creerà uno nuovo che abbinerà all’acquisto.
Invece, nel caso in cui l’acquirente decida di partecipare anche al concorso già in essere, comunicando il proprio codice lotteria, quest’ultimo dovrà essere indicato sul documento. A tal proposito, è bene sottolineare che qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, il cliente (“persona fisica”) potrà segnalare tale circostanza in un’apposita sezione del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tali segnalazioni verranno usate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza “nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Si ricorda che possono partecipare le sole persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che usano metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari; è ammessa, tuttavia la partecipazione anche nell’ipotesi in cui, ad esempio, i fondi provengano da un conto corrente intestato a un componente del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia (art. 1 comma 540 della L. 232/2016).
Va poi segnalato che, al fine di agevolare gli operatori nel processo di aggiornamento degli strumenti, è stato previsto, a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla rilevazione dei corrispettivi ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, uno specifico contributo, fruibile sotto forma di credito d’imposta (art. 8 del DL 176/2022). Esso è riconosciuto per gli adeguamenti effettuati nel 2023 ed è erogato in misura pari al 100% della spesa sostenuta, purché entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, entro il limite complessivo di spesa pari a 80 milioni di euro per il 2023.
Il credito può essere usato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, indicando sul modello F24 il codice “7032” (ris. Agenzia delle Entrate n. 35/2023), e non è soggetto né alle limitazioni di carattere generale (limite di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU), né a quelle di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite per le compensazioni “orizzontali”).
Occorre però prestare attenzione al fatto che, se all’atto del conferimento della delega F24, e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento sopra richiamato risulta incapiente rispetto all’importo del credito stesso, il suddetto credito non è fruibile e il modello F24 è scartato.
Ai fini del beneficio, occorre inoltre che il pagamento del corrispettivo relativo alla fattura d’acquisto sia eseguito “con modalità tracciabile”, ossia tramite uno degli strumenti individuati con provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l’addebito in conto corrente (cfr. provv. n. 231943/2023).
Per quanto concerne la tempistica, il credito è utilizzabile a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il credito va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’uso.
(MF/am)