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Energy Release 2.0: aggiornamenti sulla misura

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il GSE ha trasmesso a tutti i partecipanti alla misura Energy Release i quantitativi di energia elettrica complessivi che sono stati assegnati.
Per tutti i partecipanti alla misura (aggregatori e clienti finali energivori), l’assegnazione riconosciuta è pari al 33,28% dei quantitativi che erano stati richiesti in occasione della manifestazione di interesse già presentata. Si tratta tuttavia di una assegnazione provvisoria, nella misura in cui verrà ricalcolata in ragione dell’eventuale rinuncia alla partecipazione da parte di alcuni soggetti, con le modalità di seguito indicate nel caso di soggetti aggregati.
 
CASO 1
L’aggregatore conferma gli accordi già sottoscritti in precedenza con il cliente energivoro alle medesime condizioni economiche: in questo caso nulla cambia per il cliente finale energivoro.
 
CASO 2
L’aggregatore propone una modifica delle condizioni economiche originariamente definite e sottoscritte nell’accordo. Se il cliente finale non è disposto ad accettarle, ha facoltà di uscire dall’aggregato, in accordo con il soggetto aggregatore.
A rigore, in entrambi i casi sopra esposti, il cliente finale energivoro partecipante ad un aggregato ha facoltà di richiedere lo svincolo dall’aggregato in modo da partecipare da solo alla misura oppure di rinunciare alla stessa. La comunicazione di svincolo deve essere trasmessa al GSE previa sottoscrizione della stessa sia da parte del cliente che da parte dell’Aggregatore.
 
CASO 3
L’aggregatore rinuncia alla partecipazione all’Energy Release (cosa che può fare con comunicazione al GSE entro il 14 dicembre 2025). In questo caso, la norma non consente ai clienti energivori che erano nell’aggregato di entrare in un diverso aggregato. I clienti hanno la possibilità di rinunciare a loro volta alla partecipazione inviando comunicazione tramite portale del GSE tra il 17 e il 23 dicembre 2025, oppure di partecipare comunque alla misura, con tre possibili opzioni:
  1. Realizzare direttamente gli impianti a fonte rinnovabile entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  2. Trovare un produttore terzo disposto a realizzare gli impianti entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  3. Appoggiarsi al GSE per l’individuazione di un produttore terzo di cui al precedente punto b): il GSE ha previsto infatti l’apertura nei prossimi mesi di una Procedura Competitiva, in cui raccoglie i volumi dei clienti che non hanno individuato una soluzione di cui ai precedenti punti a) e b) e indice una gara finalizzata all’individuazione dei produttori terzi che assumeranno l’obbligo di realizzazione degli impianti. L’esito della gara porterà a definire il premio che verrà fatto pagare ai clienti finali energivori per l’energia anticipata dal GSE nel triennio 2025-2027.
La scelta di una delle tre opzioni sopra (a, b o c) comporta per il cliente energivoro il rilascio di garanzie a favore del GSE (sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale), che saranno svincolate quando entrano in esercizio gli impianti (nel caso a), quando si individua il produttore terzo (nel caso b) o quando il GSE provvede all’assegnazione della procedura competitiva (nel caso c).
 
Per gli approfondimenti sulla misura il GSE ha organizzato un webinar che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 10. Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link:
https://webinargse.webex.com/weblink/register/r30ccb0976a8bfbc15e642b7bade3138e.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Istat indice ottobre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 1,8% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.

(MP/ms)
 




Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

(MP/ms)
 




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)




Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)




Istat: indice maggio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,650 %.

(MP/ms)
 




Istat: indice aprile 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Aprile   2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,4 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 1,800 %.

(MP/ms)
 
 




Istat indice marzo 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Marzo  2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,7 % (variazione annuale) e a + 2,9 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,275 % e + 2,175 %.

(MP/ms)




Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2024, è rappresentata dall’entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato non erano disciplinate dallo standard setter.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. “ricavi misti”).

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli sconti, alle penalità e alle vendite con garanzia.

Altra novità importante, in considerazione dell’elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

L’intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della ratio semplificatoria ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, non trovano più applicazione i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell’evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l’impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, implica la rideterminazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono specifici obblighi di informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite “coperte” dalla disciplina speciale di cui all’art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all’esercizio 2024, considerato il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell’IRPEF e dell’IRES), finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla fiscalità differita.

Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all’interno della Relazione sulla gestione.
 

(MF/ms)