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Valutazione dei titoli iscritti in bilancio

L’art. 1 commi 65-67 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha reintrodotto, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

La deroga (che ha carattere facoltativo) ricalca quelle già previste in passato in considerazione della situazione di turbolenza che aveva allora interessato i mercati finanziari, che ne rendeva inattendibili i valori (si veda, da ultimo, quella disposta dall’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 conv. L. 122/2022 per gli esercizi 2022-2024).

Si tratta, quindi, di una disciplina già nota alle imprese e ai professionisti che le assistono.

Sotto il profilo soggetto, la deroga si applica:

  • in considerazione del riferimento ai “soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”, ai soli soggetti che redigono il bilancio (anche in forma abbreviata e micro) secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall’OIC;
  • alle imprese del settore assicurativo. In questo caso, è previsto un apposito potere regolamentare in capo all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Sotto il profilo oggettivo, la deroga riguarda i “titoli non destinati a permanere durevolmente” nel patrimonio dell’impresa. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i titoli iscritti nell’attivo circolante, ordinariamente valutati, ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Sulla base dei chiarimenti forniti in riferimento alle precedenti disposizioni derogatorie (in particolare, nel documento interpretativo OIC 11, che ha disciplinato – per le imprese diverse da quelle di assicurazione – le modalità attuative del regime di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito), si ritiene che:

  • rientrino nell’ambito di applicazione della norma sia i titoli di debito che i titoli di capitale;
  • non ci siano preclusioni all’applicazione della deroga ai titoli non quotati;
  • la deroga non si applichi agli strumenti finanziari derivati;
  • la norma si applichi sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sia ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio (e quindi non presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato), facendo riferimento, in tale ipotesi, per la valutazione, al costo di acquisto;
  • la deroga possa essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.
A fronte del regime derogatorio, è, poi, previsto l’obbligo (sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo) di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Sotto il profilo temporale, la L. 199/2025 stabilisce che la deroga si applica “negli esercizi 2025 e 2026” e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in riferimento ai bilanci 2025 e 2026.

Il regime è, dunque, introdotto per due esercizi consecutivi, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando la deroga era introdotta per un solo esercizio e poi estesa a quelli immediatamente successivi tramite decreto ministeriale.

Peraltro (anche qui in discontinuità con il passato), la norma non fa riferimento, per giustificare la deroga agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari (che non si potrebbe prevedere per il 2026).

Sembra, poi, utile evidenziare che la L. 199/2025 non pone limitazioni in ordine all’applicazione della deroga, a eccezione di quella che attiene alla durevolezza della perdita di valore.

In particolare, non risultano esclusioni per i titoli già iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non svalutati in applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 convertito.

Bisogna, comunque, considerare che, come già osservato in riferimento alle proroghe dei precedenti regimi, l’applicazione per più esercizi della deroga sembra confermare che le perdite di valore dei titoli hanno carattere durevole.

In riferimento al bilancio 2025, il regime derogatorio sembra, quindi, trovare spazio di applicazione soltanto per i titoli acquistati nel corso del 2025 e per i titoli già presenti nel portafoglio dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, ma valutati secondo gli ordinari criteri di valutazione.

Più in generale, la deroga “continuativa” alle disposizioni del codice civile che disciplinano i criteri di valutazione incide negativamente sulla valenza informativa e sulla comparabilità dei bilanci.
 

(MF/ms)




Istat: indice dicembre 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione.

Comunichiamo che l’indice Istat di Dicembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,65 %.

(MP/ms)




Istat indice novembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,0 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,75 % e + 1,65 %.

(MP/ms)
 
 




Energy Release 2.0: aggiornamenti sulla misura

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il GSE ha trasmesso a tutti i partecipanti alla misura Energy Release i quantitativi di energia elettrica complessivi che sono stati assegnati.
Per tutti i partecipanti alla misura (aggregatori e clienti finali energivori), l’assegnazione riconosciuta è pari al 33,28% dei quantitativi che erano stati richiesti in occasione della manifestazione di interesse già presentata. Si tratta tuttavia di una assegnazione provvisoria, nella misura in cui verrà ricalcolata in ragione dell’eventuale rinuncia alla partecipazione da parte di alcuni soggetti, con le modalità di seguito indicate nel caso di soggetti aggregati.
 
CASO 1
L’aggregatore conferma gli accordi già sottoscritti in precedenza con il cliente energivoro alle medesime condizioni economiche: in questo caso nulla cambia per il cliente finale energivoro.
 
CASO 2
L’aggregatore propone una modifica delle condizioni economiche originariamente definite e sottoscritte nell’accordo. Se il cliente finale non è disposto ad accettarle, ha facoltà di uscire dall’aggregato, in accordo con il soggetto aggregatore.
A rigore, in entrambi i casi sopra esposti, il cliente finale energivoro partecipante ad un aggregato ha facoltà di richiedere lo svincolo dall’aggregato in modo da partecipare da solo alla misura oppure di rinunciare alla stessa. La comunicazione di svincolo deve essere trasmessa al GSE previa sottoscrizione della stessa sia da parte del cliente che da parte dell’Aggregatore.
 
CASO 3
L’aggregatore rinuncia alla partecipazione all’Energy Release (cosa che può fare con comunicazione al GSE entro il 14 dicembre 2025). In questo caso, la norma non consente ai clienti energivori che erano nell’aggregato di entrare in un diverso aggregato. I clienti hanno la possibilità di rinunciare a loro volta alla partecipazione inviando comunicazione tramite portale del GSE tra il 17 e il 23 dicembre 2025, oppure di partecipare comunque alla misura, con tre possibili opzioni:
  1. Realizzare direttamente gli impianti a fonte rinnovabile entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  2. Trovare un produttore terzo disposto a realizzare gli impianti entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  3. Appoggiarsi al GSE per l’individuazione di un produttore terzo di cui al precedente punto b): il GSE ha previsto infatti l’apertura nei prossimi mesi di una Procedura Competitiva, in cui raccoglie i volumi dei clienti che non hanno individuato una soluzione di cui ai precedenti punti a) e b) e indice una gara finalizzata all’individuazione dei produttori terzi che assumeranno l’obbligo di realizzazione degli impianti. L’esito della gara porterà a definire il premio che verrà fatto pagare ai clienti finali energivori per l’energia anticipata dal GSE nel triennio 2025-2027.
La scelta di una delle tre opzioni sopra (a, b o c) comporta per il cliente energivoro il rilascio di garanzie a favore del GSE (sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale), che saranno svincolate quando entrano in esercizio gli impianti (nel caso a), quando si individua il produttore terzo (nel caso b) o quando il GSE provvede all’assegnazione della procedura competitiva (nel caso c).
 
Per gli approfondimenti sulla misura il GSE ha organizzato un webinar che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 10. Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link:
https://webinargse.webex.com/weblink/register/r30ccb0976a8bfbc15e642b7bade3138e.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Istat indice ottobre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,1% (variazione annuale) e a + 1,8% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.

(MP/ms)
 




Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Istat indice agosto 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di Agosto 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,725 %.

(MP/ms)
 




Istat: indice luglio 2025

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di Luglio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,6 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,950 %.

(MS/ms)




Istat indice giugno 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,5 % (variazione annuale) e a + 2,3 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,125 % e + 1,725 %.

(MP/ms)




Istat: indice maggio 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,650 %.

(MP/ms)