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Agevolazioni sulle forniture di energia elettrica – imprese “elettrivore”: apertura sessione suppletiva del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le aziende interessate che la Csea – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 6/2026/ELT (disponibile al link https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-6-2026-elt/) ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “elettrivori” per l’annualità di competenza 2026.

Il portale telematico per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 in sessione suppletiva sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni si rimandano le aziende interessate alla consultazione della precedente informativa sul tema riportata sul portale di Confapi Lecco Sondrio (circolare n. 559 del 2 ottobre 2025).

Gli uffici dell’Associazione restano comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure.

(RP/rp)




Le criticità che rallentano l’accesso all’iperammortamento

Ormai sono passati quasi 2 mesi dalla entrata in vigore dell’art. 1, commi 427 ss., Legge n. 199/2025, dedicato alla agevolazione fiscale dell’iperammortamento e ancora diverse criticità frenano l’accesso a questa misura di favore, complice anche un certo ritardo nella emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto regolamentare gli acquisti di beni strumentali attinti dagli elenchi IV e V allegati alla citata Legge di bilancio 2026.

Gli investimenti dei primi mesi 2026

Un primo aspetto da chiarire attiene ai beni strumentali, che presentano le caratteristiche oggettive richieste dal Legislatore, consegnati già nei primi giorni del 2026.
Infatti, sul punto è chiara la previsione di cui al comma 430, del succitato art. 1, Legge n. 199/2025, che prevede l’obbligo, per accedere al beneficio dell’iperammortamento, di trasmettere al GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Il successivo comma 433 statuisce che, con decreto da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore delle Legge di bilancio (quindi termine oggi ampiamente scaduto), sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alle modalità di accesso al beneficio, quindi il contenuto delle comunicazioni e della eventuale ulteriore documentazione da produrre al fine di fruire legittimamente del bonus dell’iperammortamento. Ebbene, di tale decreto, per ciò che è trapelato in via ufficiosa, si sa solo che sarebbero previste 3 comunicazioni, necessarie per attivare l’agevolazione:

  1. comunicazione preventiva;
  2. comunicazione di aver provveduto al versamento dell’acconto entro 60 gg dalla prima comunicazione;
  3. Comunicazione di conclusione dell’investimento.
Ma come comportarsi oggi, avendo già eseguito l’investimento, che legittimamente poteva realizzarsi già dal 1° gennaio 2026, e non avendo potuto inviare alcuna comunicazione preventiva?

A parere di chi scrive, dovrebbe essere chiaro che il Decreto prevederà una sorta di procedura di sanatoria ex post rispetto agli investimenti già eseguiti, poiché diversamente si violerebbe il chiaro contenuto temporale del comma 427, che individua nel periodo 1 gennaio 2026/30 settembre 2028 il lasso di tempo nel quale eseguire l’investimento. Ora, siccome il concetto di effettuazione dell’investimento è mutuato dall’art. 109, TUIR, in materia di competenza, ne risulta che l’investimento è correttamente effettuato al momento della consegna del bene; momento che, appunto, potrebbe già essersi realizzato prima dell’emanazione del decreto attuativo. Nell’ipotesi che nulla sia prevista al riguardo nel emanando decreto attuativo, non resterebbe che “ritardare” il momento di effettuazione dell’investimento tramite clausole contrattuale che rimandino l’efficacia traslativa della vendita del bene a un momento successivo alla consegna (ad esempio, clausole di periodo di prova, collaudi posti come conditio sine qua non per l’efficacia della cessione, ecc. ecc.).

Gli investimenti prenotati nel 2025

Altro tema da chiarire, è il rapporto tra investimenti “prenotati” entro il 2025 con il versamento dell’acconto al fornitore, accettazione dell’ordine da parte di quest’ultimo, e consegna del bene che avvenga entro il 30 giugno 2026. Per tali beni, il comma 431 della più volte citata Legge di bilancio 2026, nega l’accesso all’iperammortamento, poiché tale beneficio si sommerebbe al credito d’imposta spettante ex art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; norma che ha posticipato l’effetto del credito d’imposta che in origine doveva cessare al 31 dicembre 2025rectius, essere assegnato per l’ultima volta agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025. Sul punto, si registra una convergenza interpretativa di tutti i commentatori, nel senso che l’alternativa tra le 2 norme non deve essere letta in senso formale, bensì sostanziale. Pertanto, preso atto che già da primi giorni di novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento dei fondi disponibilI per assegnare il credito d’imposta, l’impresa che pure ha avviato la procedura di prenotazione, non riceverà alcun beneficio, il che porta a dire che la stessa impresa non fruirà della agevolazione prevista dalla succitata Legge n. 207/2024. Ma se non fruirà sostanzialmente del beneficio fiscale, perché dovrebbe essere esclusa dall’iperammortamento solo per il fatto che ha avviato la procedura di prenotazione? Da qui la risposta unanime che va nella direzione di accordare il beneficio dell’iperammortamento a chi ha pagato l’acconto del 20% e ha visto consegnato il bene entro il 30 giugno 2026. È evidente, data la delicatezza del tema, che una conferma in questa direzione è fortemente attesa dagli operatori del settore.
Iperammortamento e riflessi sul bilancio di esercizio

Un terzo tema che interessa le imprese, forse con meno urgenza rispetto ai primi 2 aspetti prima esaminati, ma ugualmente rilevante, è quella della corretta contabilizzazione bilancistica dell’iperammortamento. In modo particolare, visto che non siamo di fronte a una specifica posta dell’attivo (come si aveva con la procedura del credito d’imposta) si pone il quesito di quale sia l’impatto della variazione diminutiva che potrebbe azzerare del tutto l’imposta dovuta, o generare addirittura una perdita fiscale da riportare a nuovo.

Una prima questione attiene al dubbio in merito alla necessità o meno di stanziare le imposte differite. Ricordiamo che, a mente del principio contabile OIC 25, le imposte differite vanno iscritte quando si genera una differenza temporanea (deducibile o imponibile) tra la rappresentazione civilistica di una certa operazione e quella fiscale. Per quanto attiene agli ammortamenti dei cespiti oggetto di agevolazione, la deduzione della quota annua che transita a Conto economico non subisce variazioni nel tempo, mentre l’ulteriore quota deducibile in via extracontabile (iperammortamento) rappresenta una variazione diminutiva perenne non temporanea. Anche nell’ipotesi in cui il bene fosse ceduto durante il periodo di ammortamentonon avremmo un recupero della deduzione fruita (il che, se fosse prevedibile con forte probabilità, porrebbe il tema delle imposte differite,) bensì il blocco della fruizione da quel momento in poi. L’assenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e quello fiscale rende non dovuta l’iscrizione di imposte differite. Semmai bisognerebbe valutare il caso della perdita fiscale provocata (anche, o addirittura in caso estremo, solo) dalle variazioni diminutive da iperammortamento. Ebbene, in tal caso, vi sarà la possibilità di stanziare le imposte anticipate, laddove sia rispettato il presupposto di cui al par. 49 del citato OIC 25, cioè sussista la ragionevole certezza di recuperare le perdite con imponibili da realizzarsi in un lasso temporale non indefinito.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2026

A partire dal 2 marzo, e fino al 1° aprile 2026, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2026.

Con un avviso del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 24 febbraio, è stato infatti annunciato che, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Inoltre, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata comunicazione per l’accesso.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2026, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE), oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Errata compensazione del credito imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio, ha fornito indicazioni in merito alle modalità per sanare l’avvenuto utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 in caso di comunicazioni non corrette.

Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.

La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito, compilando e inviando l’apposito modulo disponibile sul sito del GSE;
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato le risposte a interpello nn. 260/2024 e 69/2025, affermando che la presentazione, nell’ordine, della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.

Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.

La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.

Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).

Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: proposta revoca vincolo produzione dei beni nei Paesi UE

Gli iper-ammortamenti ex L. 199/2025 saranno riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, considerato che sarà eliminato il requisito della produzione in Ue o See.

Lo ha annunciato il Vice Ministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso della Videoconferenza svoltasi il 5 febbraio.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabilisce che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, devono essere:
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Il luogo di produzione del bene, secondo l’attuale disposizione normativa, è quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

La bozza del DM attuativo degli iper-ammortamenti, che è stata già inviata dal MIMIT al MEF, aveva meglio disciplinato il requisito del vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

In tale bozza, era previsto che per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese avrebbero dovuto dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0, la bozza del DM prevedeva una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, sono state messe sul tavolo diverse ipotesi per modificare il vincolo territoriale legato alla produzione dei beni.

Secondo quanto affermato dal Vice Ministro Leo, la prima ipotesi era quella di applicare la disciplina dell’iper-ammortamento per gli investimenti fatti nell’ambito dei Paesi del G7. Anche in tal caso erano tuttavia presenti alcune controindicazioni, per cui era stato ipotizzato di estendere anche ai Paesi dell’unione doganale. Alcuni Paesi sarebbero comunque stati esclusi, come ad esempio Corea, Taiwan etc.

Il Viceministro ha quindi annunciato che si sta lavorando con l’obiettivo di eliminare questa limitazione territoriale, facendo in modo che indipendentemente da dove viene effettuato l’investimento, quindi se avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, l’investimento potrà fruire dell’iper-ammortamento. Secondo quanto affermato da Leo, tale misura dovrebbe essere inserita “nel prossimo provvedimento legislativo”.

Va da sé che il DM attuativo, che, stando all’art. 1 comma 433 della L. 199/2025, avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, quindi già entro fine gennaio, non sarà ragionevolmente emanato fintanto che non sarà effettivamente approvata tale modifica normativa, con relativo recepimento e adattamento delle disposizioni attuative dell’agevolazione.

Secondo il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio, è positivo l’annuncio del Viceministro Maurizio Leo sull’eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili, ma sarebbe necessario anche semplificare le procedure, magari riducendo da tre a due le comunicazioni previste, e rendere strutturale l’incentivo, anche oltre il 30 settembre 2028.
 
(MF/ms)




Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)




Iper-ammortamenti esclusi per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale

La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 deve essere attentamente valutata da parte dei soggetti che hanno aderito, oppure intendono aderire, al concordato preventivo biennale (CPB).

Oltre a dover soddisfare i vari requisiti di accesso, infatti, durante il biennio concordato il reddito d’impresa è soggetto alle particolari regole di determinazione definite dall’art. 16 del DLgs. 13/2024 che, partendo dal reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, prescrivono di aggiungere o di togliere le diverse voci reddituali (es. plus/minusvalenze, sopravvenienze) che si realizzano durante i periodi di efficacia del CPB.

Al riguardo, è stato precisato in diverse occasioni che le voci oggetto di questa “rettifica” sono quelle individuate dalla norma citata, per cui l’importo di altre componenti non espressamente contemplate non deve essere ulteriormente scomputato in sede di calcolo del reddito (FAQ 8 ottobre 2024 n. 12 e 25 ottobre 2024 n. 10).

In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente conseguito non rileva ai fini impositivi in quanto il risultato ottenuto nei quadri reddituali (RF e RG) secondo i criteri ordinari è sostituito dal reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP.

Atteso che, allo stato attuale, l’iper-ammortamento non è espressamente contemplato tra le voci da rettificare dall’art. 16 del DLgs. 13/2024, nei periodi in cui è efficace il concordato preventivo biennale, la maggior deduzione relativa all’investimento agevolato non sarebbe effettivamente fruibile, anche se esposta nel quadro reddituale della dichiarazione dei redditi (RF o RG).

La situazione descritta è quella in cui si trovano tutti i soggetti che, avendo aderito al CPB 2025-2026, effettuano un investimento agevolato nel 2026, i quali, almeno per la quota di iper-ammortamento relativa al primo anno, non potrebbero beneficiare concretamente della deduzione.

Si consideri, ad esempio, il caso di acquisto di un bene 4.0 nel 2026 da parte di un soggetto che ha aderito al CPB per il 2025-2026. Ipotizzando la decorrenza dell’iper-ammortamento dallo stesso 2026 (quindi REDDITI 2027), in presenza di tutti i requisiti richiesti, posto che nel 2026 non è di fatto utilizzata la prima quota dell’agevolazione per effetto dell’adesione al CPB, ci si chiede come gestire l’agevolazione negli anni successivi qualora il soggetto non aderisca più al concordato.

Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§§ 5.4 e 6.4) in relazione ai vecchi super e iper-ammortamenti, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, se non con gli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che la variazione in diminuzione da iper-ammortamenti relativa al 2026, che sarà comunque indicata nel modello REDDITI 2027, ma non sarebbe considerata ai fini del reddito concordato in assenza di specifica disposizione, non possa essere in alcun modo utilizzata negli anni successivi.

Una volta esaurita l’efficacia del concordato, le quote successive di iper-ammortamento dovrebbero però tornare a essere rilevanti secondo i criteri ordinari, posto che il reddito da considerare ai fini impositivi risulterebbe quello dei quadri reddituali nei quali l’agevolazione è esposta.

Diversa la situazione per coloro che dovranno valutare l’adesione al CPB 2026-2027; per essi si tratterà di verificare il maggior beneficio tra la fruizione dell’iper-ammortamento oppure la definizione del reddito concordato, con tutti i vantaggi che questo istituto comporta.

Proprio a fronte di tale situazione, non è escluso (anzi è auspicabile) un prossimo intervento del legislatore volto a integrare l’art. 16 del DLgs. 13/2024.

Si ricorda, infatti, che l’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato già integrato dall’art. 13 del DLgs. 81/2025 con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “super deduzione per nuove assunzioni”).

Questa integrazione è diventata efficace a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026, con esclusione del CPB 2024-2025.

Se la medesima impostazione dovesse essere replicata con riguardo all’iper-ammortamento, un’eventuale modifica dell’art. 16 avrebbe effetto a partire dal CPB 2026-2027.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: dal 30 gennaio le comunicazioni di completamento investimento

Con riferimento al credito d’imposta transizione 5.0, il GSE, con un comunicato del 28 gennaio, ha annunciato che dal 30 gennaio sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

Nello specifico, viene previsto che, a partire dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 convertito, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

Si tratta delle imprese che hanno presentato le istanze in data successiva al 6 novembre 2025, quindi dopo il DM 6 novembre 2025 che ha annunciato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità però di presentare comunque le domande.

Tali imprese potranno quindi ora procedere con l’iter, presentando le ulteriori comunicazioni richieste.

Il comunicato ha però precisato che “l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”.

Il comunicato del GSE ricorda infine che, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026.

Occorre quindi comunque rispettare il suddetto termine del 28 febbraio 2026.

Ai fini del completamento dell’investimento, che doveva avvenire entro il 31 dicembre 2025, a norma dell’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Con particolare riferimento al credito transizione 5.0, le FAQ hanno affermato che l’interconnessione dei beni 4.0, fermo restando che non incide sul completamento del progetto, deve avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata da presentare unitamente alla comunicazione di completamento (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

(MF/ms)




Conto Termico 3.0 – Formazione da parte del GSE

Il GSE ha avviato un ciclo di webinar dedicati al Conto Termico 3.0 che affronteranno le principali novità sul tema. I webinar sono previsti settimanalmente fino alla metà del mese di febbraio ed i contenuti (comprensivi delle slide) sono disponibili nella sezione dedicata del sito del GSE – https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/webinar

Il primo webinar (tenutosi il 12 gennaio) ha approfondito le regole applicative e fornito un’anteprima del Portaltermico 3.0. Gli altri si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nelle date: 26/01 – 3,10,17/02.

Segnaliamo il link per l’iscrizione, completo del calendario di tutti i webinar programmati: https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8
Il tema è inserito anche nel seminario tecnico di giovedì 5/02 nel pomeriggio, dal titolo “Industria 4.0 e conto termico 3.0” organizzato in associazione.

(SN/am)
 
 




Credito imposta transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in cinque quote annuali di pari importo.

Come noto il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

​Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato, in formato “AAAA”, l’anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.​

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è scartato e l’esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
 

(MF/ms)