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Conto Termico 3.0 – Formazione da parte del GSE

Il GSE ha avviato un ciclo di webinar dedicati al Conto Termico 3.0 che affronteranno le principali novità sul tema. I webinar sono previsti settimanalmente fino alla metà del mese di febbraio ed i contenuti (comprensivi delle slide) sono disponibili nella sezione dedicata del sito del GSE – https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/webinar

Il primo webinar (tenutosi il 12 gennaio) ha approfondito le regole applicative e fornito un’anteprima del Portaltermico 3.0. Gli altri si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nelle date: 26/01 – 3,10,17/02.

Segnaliamo il link per l’iscrizione, completo del calendario di tutti i webinar programmati: https://webinargse.webex.com/webappng/sites/webinargse/webinar/webinarSeries/register/0d75656420a1428f910f6ccd86f4dbb8
Il tema è inserito anche nel seminario tecnico di giovedì 5/02 nel pomeriggio, dal titolo “Industria 4.0 e conto termico 3.0” organizzato in associazione.

(SN/am)
 
 




Credito imposta transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in cinque quote annuali di pari importo.

Come noto il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

​Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato, in formato “AAAA”, l’anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.​

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è scartato e l’esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: iter per l’accesso all’agevolazione

Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un tassello fondamentale verso la piena attuazione della misura finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

Dal 2026, infatti, l’iperammortamento torna al centro delle politiche fiscali per gli investimenti, ma con una fisionomia profondamente diversa rispetto alla prima stagione di Industria 4.0.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025) reintroduce infatti una maxi-deduzione delle quote di ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.

L’iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione non sarà tuttavia automatica come per i vecchi super e iper-ammortamento prevedendo importanti adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0.

Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo:

  • una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
  • una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028
(MF/ms)



Iper-ammortamenti: chiarimenti sui tempi e modalità invio comunicazioni

Definizione delle comunicazioni per accedere agli iper-ammortamenti, da presentare tramite piattaforma GSE, e previsione di specifica documentazione.

La bozza del DM attuativo dell’agevolazione ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, trasmessa dal MIMIT al MEF per l’acquisizione del concerto, delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

Stando alla bozza del testo circolata, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.

Con uno o più decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

In particolare, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato), l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Sotto il profilo temporale, è disposto che:

  • nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che la compone;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori dei medesimi beni.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza del DM richiede una perizia tecnica asseverata, l’attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (o da specifiche figure professionali per il settore agricolo). Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0 occorre una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: indicazioni operative dal 2026

Gli iper-ammortamenti, disciplinati dall’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) sono riconosciuti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sarebbero tuttavia, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva, nonché le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Quanto agli investimenti, sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si tratta, in sostanza, di nuovi elenchi che contengono i beni materiali e immateriali 4.0, che erano inclusi nei “vecchi” Allegati A e B alla L. 232/2016, ma aggiornati.

Sono altresì oggetto dell’agevolazione i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa stabilisce che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire:

  • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
In linea di massima, i beni devono rispettare i requisiti di strumentalità, novità e territorialità.

La norma agevolativa stabilisce che, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i suddetti investimenti devono essere:

  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Sul punto si segnala che sarebbe già allo studio la possibilità di modificare tale nuovo vincolo territoriale legato alla produzione dei beni, introdotto rispetto alla versione originaria della disposizione agevolativa che era prevista nel Ddl. di bilancio 2026.

In assenza di modifiche, il decreto attuativo dovrà fornire ulteriori elementi per consentire di rispettare tale vincolo territoriale produttivo, individuando specifici criteri che riguardino sia i beni materiali sia quelli immateriali.

Con riferimento al requisito della destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato, mutuando i chiarimenti forniti nell’ambito della circ. n. 90/2001 (§ 3.7) ancorché relativamente alla Tremonti-bis, in cui era presente il medesimo requisito, per i soggetti residenti, i beni oggetto dell’investimento devono quindi appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Quanto al costo agevolato, considerando quanto previsto in relazione alle precedenti agevolazioni, in linea di massima il costo dei beni agevolabili dovrebbe essere determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: chiarimenti operativi

È stata pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2025 n. 199, cioè la legge di bilancio 2026. Il testo aveva ricevuto l’approvazione definitiva solo poche ore prima alla Camera, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

Il nuovo iper-ammortamento, disciplinato dall’art. 1 commi 427-436 della legge di bilancio 2026, la cui versione originaria era stata modificata dal Senato sarà applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Ai fini della piena operatività occorre tuttavia l’emanazione del decreto recante le disposizioni attuative, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio, nell’ambito delle quali dovrà essere definita la procedura di accesso al beneficio tramite comunicazioni.

Alcune indicazioni sarebbero necessarie anche ai fini del coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 431 della legge di bilancio 2026, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Si tratta, in sostanza, degli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Fermo restando che la disposizione sull’iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, a tal fine dovrebbero trovare applicazione le regole della competenza fiscale ex art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi, in linea di massima, la data della consegna o della spedizione, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà; in caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.

Stando ai chiarimenti forniti in passato secondo cui la prenotazione “incardina” gli investimenti nell’agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell’acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025 non potrebbero accedere agli iper-ammortamenti ove beneficino del precedente credito d’imposta 4.0.

Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l’impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento “agli investimenti che beneficiano” delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0.

In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l’effettiva possibilità di beneficiare dell’incentivo precedente.

Non assumerebbe quindi rilevanza l’ordine effettuato prima del 2026, se non per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0.

Pertanto, in caso di assenza della prenotazione entro il 31 dicembre 2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno indubbiamente accedere ai nuovi iper-ammortamenti.

Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione (visto l’esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l’investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0 ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

In tale contesto, occorre inoltre considerare che l’art. 1 comma 770 della legge di bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.

Nello specifico, come rilevato nel dossier del Servizio studi del Senato e della Camera 24 dicembre 2025 n. 580/3 Volume III, è stato istituito, per l’anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.

Si attendono quindi le opportune indicazioni in merito alla procedura relativa a tale rifinanziamento.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: il nodo dei pagamenti

L’architettura del credito d’imposta Transizione 5.0 è ormai delineata quanto a tempi di effettuazione degli investimenti e iter di certificazione, ma resta irrisolto un punto cruciale per la pianificazione finanziaria delle imprese: se il saldo delle fatture debba necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2025 o se possa legittimamente slittare al 2026 senza compromettere il diritto al beneficio.

In assenza di una regola espressa, il quadro normativo e di prassi lascia spazio a margini interpretativi significativi, con il risultato che la gestione dei pagamenti diventa terreno di scelte strategiche, dove la logica della certezza del costo e la struttura dei controlli GSE-Agenzia Entrate spingono verso un approccio prudenziale: saldare, ove possibile, tutte le fatture entro il 2025, qualificando tale opzione come scelta di tutela e non come obbligo testuale.

L’assenza di un obbligo esplicito di saldo entro il 2025 né di una chiara apertura ai pagamenti nel 2026 rende, ad oggi, la gestione dei flussi finanziari sul credito d’imposta Transizione 5.0 uno dei passaggi più delicati per imprese e consulenti. In questo quadro di incertezza, l’opzione di chiudere – quando possibile – tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 si configura come scelta prudenziale coerente con la logica del beneficio e con il contenimento del rischio di future contestazioni.

Il perimetro temporale certo – Il dato normativo oggi univoco riguarda il periodo di effettuazione degli investimenti: il Piano Transizione 5.0 circoscrive il perimetro agevolabile agli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, come indicato nelle schede ufficiali del MIMIT e nelle principali ricostruzioni di prassi.

Le comunicazioni ex post al GSE – quelle di completamento progetto, che attestano l’intervento realizzato e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi – possono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2026, cioè in una logica di rendicontazione a consuntivo che fisiologicamente va oltre il termine del biennio di investimento.

Il “vuoto” sui termini di pagamento – Le disposizioni attuative e le FAQ si concentrano su requisiti energetici, iter di comunicazione con il GSE, modalità di calcolo del credito e relative tempistiche di utilizzo, ma non sciolgono il nodo della data di saldo delle fatture.

In particolare, manca una presa di posizione espressa sulla possibilità di pagamenti parziali o dilazionati oltre il 31 dicembre 2025 per investimenti che risultino comunque conclusi, ordinati e fatturati entro tale data, e non esistono precedenti consolidati pienamente sovrapponibili, trattandosi di misura di nuova introduzione.

La logica sostanziale del credito – La struttura del Piano 5.0 è imperniata su un credito che matura solo dopo il completamento del progetto e la certificazione ex post degli investimenti e della riduzione dei consumi, con successiva interlocuzione GSE-Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, FAQ e modulistica insistono sugli “estremi delle fatture” e sul “sostenimento delle spese”, senza chiarire se tale sostenimento possa ritenersi perfezionato in presenza di un saldo solo parziale al 31 dicembre 2025, con residuo nel 2026, né se esista una connessione rigida tra data di pagamento e finestra 2024-2025.

Il principio della certezza del costo – Se si guarda alla sistematica dei crediti d’imposta per investimenti, emerge un filo conduttore: lo Stato tende a richiedere la piena certezza del costo effettivamente sostenuto prima di consolidare il diritto al beneficio.

Ne discende che, pur in assenza di un obbligo testuale, è perfettamente coerente ritenere che il saldo integrale dell’investimento costituisca un requisito sostanziale almeno ai fini della fruizione “a regime” del credito, sia per la corretta determinazione della base agevolabile sia in previsione di futuri controlli documentali.

La scelta prudenziale per imprese e professionisti – In questo scenario, l’indicazione operativa di saldare, se la liquidità lo consente, tutte le fatture entro il 31 dicembre 2025 si allinea a tre elementi chiave: la cornice temporale della misura, l’assenza di prassi consolidata e la struttura delle verifiche GSE centrate su investimenti completati e spese chiaramente sostenute.

Proprio l’incertezza sulla sorte dei pagamenti effettuati nel 2026 suggerisce, dal punto di vista della tutela sia dell’impresa sia del professionista, di qualificare il saldo entro il 2025 come opzione prudenziale, esplicitando però al cliente che non si tratta di un vincolo normativo espresso ma di una scelta di gestione del rischio, destinata a ridurre la possibilità che future interpretazioni restrittive mettano in discussione la quota di credito riferita a importi pagati oltre il biennio agevolato.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L’inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l’accesso delle stesse agli incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso. 

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)




Tax credit innovazione e design: termini in scadenza al 31 dicembre 2025

A fine anno scadono i termini per effettuare gli investimenti al fine di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica e design, disciplinati dall’art. 1 commi 201 e 202 della L. 160/2019 e dal DM 26 maggio 2020.

Secondo la disciplina in vigore, se per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2031, per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il termine è invece fissato al 31 dicembre 2025 (previsto dall’art. 1 commi 203-ter, 203-quater e 203-sexies della L. 160/2019).

A tal fine, rilevano i costi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (art. 6 comma 1 del DM 26 maggio 2020).

L’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026 non prevede nulla riguardo a tali agevolazioni, ma alcuni emendamenti presentati hanno proposto la proroga del credito d’imposta sul design e sull’innovazione (fino al 2028 o 2030), con un potenziamento della misura, dal 5% al 10% (in tal senso, si vedano gli emendamenti dal n. 94.0.17 al n. 94.0.23, presenti sul sito del Senato).

Il credito d’imposta per innovazione tecnologica di cui all’art. 1 comma 201 della L. 160/2019 è pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l’innovazione 4.0 e green.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cfr. artt. 3 e 5 del DM 26 maggio 2020).

Il credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica di cui all’art. 1 comma 202 della L. 160/2019 è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26 maggio 2020).

In linea di massima, sono agevolabili:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività;
  • spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Il credito d’imposta spettante (che non concorre a formare il reddito) è utilizzabile, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dal DM 24 aprile 2024, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Utilizzo subordinato agli obblighi di certificazione

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: esaurite le risorse

Il MIMIT, con decreto 6 novembre 2025, ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.

Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.

Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
L’interconnessione dei beni 4.0, che non incide sul completamento del progetto, deve invece avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.

Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0

Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.

Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.

Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.

Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.

Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.

(MF/ms)