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Brevetti, disegni e marchi: bandi con apertura fra ottobre e novembre 2024

I bandi citati in oggetto sono nuovamente disponibili e le date di apertura degli sportelli per presentare domanda sono ormai imminenti. I bandi sono tesi ad agevolare la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ci sono tutte le informazioni per partecipare.

BANDO Brevetti+
Apertura: 
29 ottobre 2024
È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, del valore massimo di 140.000 €.
Tale agevolazione non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili. La predetta percentuale di agevolazione può raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021). Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari – con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) – della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Disegni+
Giorno di apertura: 12 novembre 2024
Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 € e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La predetta percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

BANDO Marchi+
Giorno di apertura: 26 novembre 2024
Per la Misura A (registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale), le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 6.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Per la Misura B (registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di 9.000 €. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (art. 5, c.3, legge n. 162/2021).
Consultare la pagina ministeriale con tutti i dettagli.

Confapi Lecco Sondrio e ApiTech possono supportare le imprese che intendono valutare la partecipazione. Contattare la referente interna silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

 




Riforma agevolazioni energivori dal 2024 : adempimenti delle green conditionalities e modalità di recupero delle agevolazioni

Informiamo le aziende interessate che, con delibera n. 378/2024/R/eel, l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia (Arera), ha definito le modalità di dichiarazione da parte delle imprese energivore della condizionalità green e le modalità per il recupero di agevolazioni percepite in caso di inadempienze.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della delibera.

Per l’anno di competenza 2024, la scelta di una delle tre condizionalità green (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024) viene effettuata sul portale della Csea in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il 2025. Se una impresa energivora nel 2024 non presenta la richiesta per il 2025, riceverà dalla Csea un apposito modulo per indicare la modalità scelta, da inviare compilato entro il 31.12.2024.
A partire dall’annualità di competenza 2025, la scelta della condizionalità green per l’annualità n viene effettuata sul portale della CSEA in occasione dell’apertura della sessione ordinaria relativa alla dichiarazione per l’accesso all’energivorità per il medesimo anno n. La condizionalità scelta può poi essere modificata entro il 31 dicembre dell’annualità n di riferimento dell’agevolazione mediante rettifica della dichiarazione con apposito processo predisposto dalla Csea.
Se si sceglie la condizionalità green 1 (cfr. circ. n. 375 del 18.07.2024), l’impresa è tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno n di riferimento dell’agevolazione e poi completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro la fine del secondo anno successivo a quello dell’agevolazione (n+2).

  1. Se l’impresa non effettua nessun investimento entro l’anno n cui si riferisce l’agevolazione, la Csea procede alla revoca totale dell’agevolazione e all’esclusione dall’elenco energivori;
  2. Se l’impresa effettua solo una parte degli investimenti previsti entro il primo anno, incorre in una inadempienza parziale e Csea richiede un rimborso (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra la quota di un terzo degli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto
  3. Se l’impresa non completa gli investimenti entro la fine dell’anno n+2, deve corrispondere un rimborso alla Csea (da riconoscere entro 45 giorni) pari al doppio della differenza tra gli investimenti previsti e l’investimento effettivamente sostenuto, ridotto dell’eventuale quota versata ai sensi del punto precedente
Pagamenti dei rimborsi parziali o non effettuati entro 60 giorni comportano la perdita della qualifica di cliente energivoro e la restituzione di tutte le agevolazioni percepite.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Imprese “gasivore”: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2025

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 47/2024/GAS ha reso noto che dal 30 settembre 2024 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2025.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
 
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2025 il triennio costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2023;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2025 l’Arera ha definito pari a 0,6197 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,7717 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 19.09.2024 – DSME 5/2024).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Agevolazioni per le imprese energivore: apertura sessione suppletiva 2024 e chiarimenti

Informiamo le aziende interessate che l'Arera – Autorità per l’energia, ha pubblicato la delibera n. 343/2024/R/eel, il cui testo è riportato in allegato, che contiene chiarimenti e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore per l'anno 2024.
 
La delibera stabilisce che:
 
  • la Csea procederà entro il 5 agosto 2024 all'apertura della sessione suppletiva del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, dando la possibilità alle aziende aventi i requisiti di accedere alle agevolazioni con effetto dal 1° gennaio. Il portale resterà aperto almeno sino al 10 settembre 2024.
  • le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria dell'anno 2024 del dicembre scorso possono anche rinunciare all'agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla Csea;
  • nella sessione suppletiva per l'anno 2024 non è previsto il pagamento del contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della procedura, così come avvenuto per quella svolta nella sessione ordinaria;
  • le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, che accedono alla sessione suppletiva, devono provvedere a caricare la diagnosi sul portale Enea prima di iscriversi al portale della Csea, mentre per quelle certificate ISO 50001 iscritte in sessione ordinaria devono provvedere entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
  • nel caso in cui l'impresa ha più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 non risulta tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di talune condizioni e verifiche.
 
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni per l'anno 2024 e ai relativi obblighi si rimanda alle circolari sul tema n. 536 del 20.10.2023, n. 601 del 30.11.2023 e n. 375 del 18.07.2024.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Riforma delle agevolazioni per le imprese energivore

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato l’atteso decreto attuativo del MASE che completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate alle imprese energivore introdotta dal Decreto Legge n. 131/2023.
In particolare, il Decreto definisce nel dettaglio gli obblighi previsti per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni.
 

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti del Decreto n. 256 del 10 luglio u.s. il cui testo integrale è riportato in allegato.
 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, l’impresa è tenuta a dichiarare di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità (o di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi), trasmessa sul portale internet predisposto dall’ENEA.
Le imprese neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo, per accedere alle agevolazioni assumono l’impegno alla redazione della diagnosi energetica, che deve essere inviata ad ENEA entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Con riferimento all’elenco energivori per il solo anno 2024, possono accedere alle agevolazioni le imprese che non sono titolari di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, purché si impegnino ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica. Tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l’anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet dell’ENEA prima della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
 
Le imprese energivore devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Condizionalità green 1)
Per l’adempimento della condizionalità green 1) di cui sopra, l’impresa energivora individua gli interventi contenuti nella diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:
  1. un tempo di ritorno semplice (determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi) non superiore ai tre anni;
  2. un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento, non eccedente l’importo dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento.
Il decreto dispone che le imprese energivore sono tenute a effettuare gli investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell’anno di riferimento dell’agevolazione (entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’agevolazione per le imprese energivore neocostituite o non precedentemente assoggettate all’obbligo) e a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione. Per l’assolvimento dell’obbligo si possono considerare gli interventi previsti nella diagnosi in corso di validità realizzati dal 1 gennaio 2024.
In alternativa agli interventi come sopra individuati, l’impresa energivora può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni.
Nel Decreto si specifica che è considerata adempiente l’impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui sopra.
 
Condizionalità green 2)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 2) di cui sopra fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:
  • autoproduzione di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
  • acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
  • acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).
 
Quanto alla possibilità di un potenziamento delle agevolazioni (riduzione della contribuzione in termini di oneri di sistema) per le tipologie d’imprese energivore:
  • operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea (possibile innalzamento dell’agevolazione al valore minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo VAL);
  • pur non rientranti negli elenchi di cui all’Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017 avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (possibile innalzamento dell’agevolazione fino al 31/12/2028, al valore minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del valore aggiunto lordo VAL);
 
l’impresa energivora, con riferimento all’anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che almeno il 5% del consumo dell’impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità, o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine.
 
Condizionalità green 3)
L’impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 3) investendo una quota pari almeno al 50% dell’agevolazione percepita nell’anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:
  1. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;
  2. le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.
Entro la fine del secondo anno successivo all’anno di fruizione delle agevolazioni, l’impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l’investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra.
 
Il Decreto dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione, l’Arera , l’Autorità per l’Energia definirà termini e operatività con cui le imprese energivore dovranno dichiarare per ogni anno di fruizione delle agevolazioni le modalità mediante le quali ottemperano agli obblighi di condizionalità green di cui sopra.
 
Il Decreto dispone infine le modalità con cui saranno effettuati i controlli da parte dei soggetti competenti e le conseguenze per le imprese in caso di revoca delle agevolazioni a seguito di tali controlli.
Nel caso di revoca disposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – Csea a seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto, l’impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
  • per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto 1), l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell’intervento, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
  • con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
  • con riferimento agli obblighi di cui al punto 3), l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minino e il parametro massimo.
Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l’anno di agevolazione in relazione al quale l’impresa ha assunto l’impegno a adempiere agli obblighi.
A decorrere dall’accertamento dei casi di inadempimento l’impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.
 
Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, la CSEA provvederà a rendere disponibile sul proprio portale la sessione suppletiva per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2024.
Sarà inoltre possibile per le imprese già classificate energivore per l’anno 2024, che abbiano richiesto l’agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese “gasivore”

Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell’Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)
 



Pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea  è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.
Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Agevolazioni per le imprese energivore

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 536 del 20.10.2023) per informare le aziende interessate che, con circolare n. 55/2023/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2024.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea per le citate dichiarazioni dal 1° dicembre 2023 fino alle ore 23:59 del 22 dicembre 2023.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Brevetti, disegni e marchi: bandi Invitalia con apertura nelle prossime settimane

Si ricorda alle imprese che questi bandi Invitalia sono stati rifinanziati dopo l’esaurimento delle risorse e le date di apertura degli sportelli per presentare domanda sono ormai imminenti.
Sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ci sono tutte le informazioni per partecipare.

Qui di seguito riportiamo un breve promemoria del Bando Brevtti+ che è il più imminente, ma sul sito già indicato sono presenti le informazioni relative agli altri due Bandi, Disegni+ e Marchi+.

Bando Brevetti+
Giorno di apertura:
 24 ottobre 2023, dalle ore 12:00
Rivolto alle micro, piccole e medie imprese, Brevetti+ è stato rifinanziato con una dotazione di 20 milioni di euro. E’ l’incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti, gestito da Invitalia. Non ci sono scadenze: Invitalia valuta le domande in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.
Il bando Brevetti+ prevede la concessione di una agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di € 140.000, che non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili.
 
Bando Disegni+
Giorno di apertura: 7 novembre 2023, dalle ore 9:30
Il bando Disegni+ prevede la concessione di una agevolazione fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 60.000.
 
Bando Marchi+
Giorno di apertura: 21 novembre 2023, dalle ore 9:30
Il bando Marchi+ prevede la concessione di un’agevolazione:
•     per la registrazione di marchi presso EUIPO (Misura A): fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 6.000,00;
•     per la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI (Misura B): fino al 90% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di € 9.000,00.

(SN/am)




Autotrasportatori: resa nota la misura della deduzione forfetaria

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori.

Con comunicato del 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello Redditi 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.

Con il comunicato il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.

La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.

La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel rigo RF55 o RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre il 16 giugno, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
 

(MF/ms)