Piombo e Adr: riviste le novità sul trasporto valide dall’1 settembre 2025
Però, in data 8 agosto 2025 il MIMIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l’accordo multilaterale M366 per semplificare il trasporto di piombo (sia in forma massiva che in polvere) secondo la normativa ADR, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/197. Consultare il sito del Mimit.
Con la successiva e recente sottoscrizione da parte della Slovenia, tale accordo diventa immediatamente efficace e applicabile sul territorio italiano e negli altri paesi sottoscrittori e sarà valido fino al 31 agosto 2027. In seguito potranno essere introdotte nuove disposizioni all’interno dell’edizione 2027 della normativa ADR.
In base a tale accordo, applicabile solo per il codice UN 3077 (attribuibile proprio a causa della presenza di piombo), le leghe metalliche contenenti piombo potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni previste dall’ADR, a condizione che:
• non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla classe 9
• siano poco solubili in acqua
• vengano trasportate
- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi a tenuta stagna e resistenti all’acqua o dotati di un rivestimento a tenuta stagna e resistente all’acqua
- alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2
Per usufruire di tali deroghe è necessario conservare una copia dell’accordo a bordo del veicolo che trasporta la lega in piombo.
Ecco il link per scaricare l’accordo multilaterale M366.
(SN/am)