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Webinar Adr: “Esenzione dalla nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose”

Con riferimento alle novità introdotte dal DM 7 agosto 2023 di cui si dava conto nella circolare API n.509 del 5 ottobre 2023 cui si rimanda, si segnala l’organizzazione in dicembre di un breve webinar sull’argomento, che possa orientare le aziende che non hanno posto attenzione al tema o che finora lo hanno rimandato.

Martedì 12 dicembre 2023 dalle h.14.30 si terrà il webinar “Esenzione della nomina del consulente Adr alla luce del DM 7 agosto 2023” 

Si ricorda che Adr  deriva da “Agreement for transport of Dangerous goods by Road” che è l’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada.
Il Decreto 7 agosto 2023 ufficializza le specifiche condizioni sotto le quali molte imprese possono beneficiare dell’esenzione dalla nomina del Consulente ADR per le attività di trasporto, spedizione e le operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada. Nel webinar si spiegherà cosa rimane applicabile in caso di esenzione dalla nomina e quali siano le responsabilità del datore di lavoro. Inoltre si preciseranno gli obblighi di formazione e le sanzioni in caso di violazione.
Si allega programma / locandina.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione CLICCANDO QUI 

(SN/am)




ADR: novità riguardo le condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente

ADR è l’acronimo inglese (Agreement for transport of Dangerous goods by Road) che si riferisce all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regolamenta e aggiorna i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

L’ADR 2019 aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli “speditori”, evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.
Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

I casi di esenzione comprendono:

  • trasporti in colli per 24 operazioni massime nell’anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • spedizioni occasionali o saltuarie, massimo 50 ton all’anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • sono escluse anche le aziende destinatarie di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.
Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall’applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente Adr, il legale rappresentante dell’impresa deve comunque assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della costante formazione degli addetti in tema di trasporto di merci pericolose.

Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell’applicabilità delle norme e dell’esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Speditori di merci pericolose: nomina del consulente Adr entro 31 dicembre 2022

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il carico e/o lo scarico o il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti).
L’assunzione del ruolo è condizionata al possesso di una qualifica professionale, che si ottiene al superamento di un apposito esame, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un certificato di formazione.
 
Fino al 2019 l’accordo ADR prevedeva l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.
 
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR 2019 e ADR 2021 aveva inserito gli speditori di merci pericolose tra i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR; tuttavia una disposizione transitoria consentiva ai soggetti che si configurano come speditori di effettuare la nomina entro il 31 dicembre 2022.
 
Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi su strada, oppure le operazioni connesse all’imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.
 
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione devono essere comunicate formalmente per iscritto, e occorre inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
 
Erano previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
• massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
• massimo di 180 tonnellate/anno;
• merci/rifiuti in quantità limitate con basso grado di pericolosità.
 
Poiché le suddette esenzioni, ad oggi, non sono più applicabili alla figura dello speditore, le imprese con questo ruolo devono nominare il consulente ADR, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. Salvo tardivi chiarimenti e nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.
 
Per informazioni e supporto su questo tema, chiamare in associazione o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it
 

(SN/am)
 




Adempimenti Adr per il trasporto di merci pericolose: scadenza 28 febbraio 2022

Le realtà produttive tenute agli obblighi Adr hanno un impegno annuale con scadenza 28 febbraio. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, che è stato incaricato, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme vigenti in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza ottimali delle attività dell’impresa.

La relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa, va conservata per 5 anni e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti qualora richiesto.

La scadenza di presentazione di questa relazione, in precedenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, è stata modificata dalla Circolare ministeriale n. 10898 del 5 aprile 2011 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la colloca “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/Mot del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere ugualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.

La relazione annuale deve essere redatta in seguito alla verifica delle procedure e delle prassi aziendali inerenti le attività dell’impresa connesse al trasporto di merci pericolose.

Altre scadenze Adr

Si coglie l’occasione per ricordare che le aziende soggette agli obblighi Adr devono rispettare altre scadenze documentali che nel periodo pandemico risultano prorogate di 90 giorni dal termine di fine emergenza (31/03/2022), come di seguito indicato:

  • Il certificato di formazione professionale Adr (Cfp) rilasciato dall’Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • Il certificato di approvazione del veicolo Adr (Barrato Rosa) rinnovato in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • La verifica della cisterna Adr rinnovata in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogata fino al 29/06/2022.

 
(SN/bd)