1

Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo non serve più la preventiva adesione

Con un provvedimento pubblicato l’11 marzo, il n. 105669 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.

Può essere utile rammentare che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.

Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l’art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione “su richiesta”.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015).

Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.

Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l’originario provvedimento n. 89757/2018).

In particolare, oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:

  • i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
  • i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Un’ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali (“soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA”), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.

Con il provvedimento pubblicato è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Dall’abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).
 

(MF/ms)




Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)