Antincendio: novità sulla formazione degli addetti
Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.
Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.
Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.
Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.
(SN/bd)