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Antincendio: novità sulla formazione degli addetti

Il Dm 2 settembre 2021 (GU 4 ottobre 2021, in allegato) ha introdotto alcune novità in tema di formazione per gli addetti alle emergenze che sono state meglio chiarite con la circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega). Di seguito si sintetizzano gli elementi principali.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.

Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.

 
(SN/bd)
 




Antincendio: novità sui piani di emergenza e sulla formazione degli addetti

Grazie alla circolare esplicativa n.15472 del 19 ottobre 2021 (che si allega) sono ormai chiare le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021 e consultabile in allegato). In continuità con il codice di prevenzione incendi vigente, che contiene tutte le regole tecniche, prevede che ogni piano di emergenza tenga conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 1) in esercizio 2) in emergenza; inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori, in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Essi devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio, si veda allegato con tabella riepilogativa. La novità rispetto al passato è la definizione della frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Si ricorda che la modalità con la quale si consegue l’attestato di idoneità dipende dal livello di rischio. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso a rischio livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.

Disposizioni transitorie
I corsi secondo le norme precedenti sono validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, che è previsto 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero dal 4/10/2022; sei mesi dopo, entro il 4/04/2023 occorre rispettare i nuovi requisiti. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.

(SN/bd)