Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre
Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
- ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
- effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge trova applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.
Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:
- mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in altro Stato UE;
- mediante emissione di autofattura quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE | |
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Codice documento |
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Termini di emissione e annotazione |
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In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE | |
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Codice documento |
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Termine di emissione |
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Termine di annotazione | L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:
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(MF/ms)