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Scadenza imminente per la dichiarazione Imu per l’anno 2023

Entro lunedì 1° luglio 2024 va presentata le dichiarazioni IMU per l’anno 2023 (il termine ordinario del 30 giugno cade di domenica).

Per la generalità dei soggetti passivi, la dichiarazione va presentata, qualora dovuta, utilizzando il modello IMU/IMPi, secondo quanto prescritto dall’art. 1 comma 769 della L. 160/2019.

In deroga alle disposizioni “ordinarie”, il successivo comma 770 prevede regole specifiche per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle proprie attività istituzionali, ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

Tali enti devono adottare un apposito modello dichiarativo (modello IMU ENC), da presentare ogni anno.

Già per le dichiarazioni riferite all’anno 2023, occorre adottare i nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC approvati con il DM 24 aprile 2024.

In vista della scadenza del 1° luglio, può essere utile riassumere la disciplina degli obblighi dichiarativi per l’IMU.

La dichiarazione IMU “ordinaria” (modello IMU/IMPi) va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

È obbligatorio presentare la dichiarazione “ordinaria” solo se nell’anno oggetto di dichiarazione si sono verificate delle circostanze che hanno determinato un differente importo dell’IMU dovuta, e tali circostanze non sono autonomamente conoscibili dal Comune (ad esempio, mediante consultazione catastale).

Nelle istruzioni al modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono peraltro elencate le circostanze che devono obbligatoriamente essere oggetto di dichiarazione.

Vanno dichiarate, tra l’altro, l’acquisto o la perdita dei requisiti per l’esenzione dall’IMU o la riduzione della base imponibile. 

A tal proposito, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), le istruzioni alle dichiarazioni IMU/IMPi e IMU ENC precisano che, al di là di un’espressa previsione di decadenza, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina, in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dall’agevolazione riconosciuta ex lege.

La dichiarazione IMU/IMPi può essere trasmessa alternativamente in forma cartacea (con consegna a mano al Comune destinatario, oppure invio con raccomandata o a mezzo PEC) o con modalità telematica (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline, secondo le specifiche tecniche allegate al DM 24 aprile 2024, direttamente dal contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98).

Se, tuttavia, la dichiarazione IMU “ordinaria” riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, questa va trasmessa obbligatoriamente con modalità telematica.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione IMU ENC, si ribadisce anzitutto che tale modello va adottato dai soli enti non commerciali che possiedono, nel Comune di riferimento, almeno un immobile esente, in quanto impiegato per lo svolgimento:

  • con modalità non commerciali (da riscontrare applicando i criteri degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012);
  • delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto ex art. 16 lett. a) della L. 222/85).
Per la verifica dei requisiti per tale esenzione (e degli obblighi dichiarativi che ne derivano), vanno tenute in considerazione anche le norme di interpretazione autentica recate dall’art. 1 comma 71 della L. 213/2023 per gli immobili concessi in comodato ad altro ente non commerciale o temporaneamente inutilizzati.

Anche gli enti non commerciali che possiedono un immobile a “utilizzo misto” (poiché impiegato solo in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali) devono presentare la dichiarazione IMU ENC (tali immobili godono di un’esenzione parziale, secondo il criterio proporzionale di cui all’art. 5 del DM 200/2012).

Gli enti non commerciali tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC devono indicare nella dichiarazione tutti gli immobili che possiedono nel Comune di riferimento (e non soltanto quelli esenti in quanto impiegati per le proprie attività istituzionali).

Dichiarazione IMU ENC da presentare ogni anno

A differenza della dichiarazione “ordinaria”, la dichiarazione IMU ENC va presentata ogni anno (indipendentemente da variazioni che influiscano sulla determinazione dell’IMU dovuta), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto della dichiarazione.

La dichiarazione IMU ENC va presentata esclusivamente con modalità telematica.
 

(MF/ms)




Imu: la rendita catastale

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati ai fini IMU occorre utilizzare la rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 745 L. 160/2019.

 

Tuttavia, in caso di nuova edificazione oppure di interventi edilizi sui fabbricati, la nuova rendita (attribuita a seguito dell’obbligo di aggiornamento catastale) dovrà essere impiegata a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data del loro utilizzo.

Infatti, in base al DM 19 aprile 1994 n. 701, i proprietari, al termine dei lavori, attraverso la procedura informatica DOCFA, formulano una “proposta di rendita” che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato decreto, rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

Occorre innanzitutto premettere che la data di fine lavori viene indicata nel modello DOCFA nel campo “Data in cui la variazione si è verificata (ultimazione dei lavori)” del quadro B, ma nella visura catastale dell’immobile compare esclusivamente la data, successiva, di presentazione della pratica.

Pertanto, spetterà al contribuente valutare se, ai fini del calcolo dell’imposta, utilizzare correttamente la data di fine lavori oppure, per semplicità far coincidere la data della variazione con quella, successiva, di presentazione del modello indicata in Catasto.

In caso di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’atto modificativo della rendita definitiva, affinché abbia efficacia, dovrà essere ritualmente notificata ai soggetti intestatari della partita catastale e da tale data decorrerà il termine di 60 giorni per la proposizione di un eventuale ricorso (art. 74 della L. 342/2000).

Poiché tale rettifica può essere effettuata anche decorsi i 12 mesi previsti dall’art. 1 comma 3 del DM 701/94 (stante l’interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate 17 marzo 2022 n. 7, sulla non perentorietà di tale termine) si pone il problema, per il contribuente, della sostituzione della rendita proposta con quella accertata.

Al riguardo il contribuente potrà verificare l’iter accertativo in quanto l’Agenzia delle Entrate, una volta completato l’accertamento, se non vi sono rilievi riporta nelle “annotazioni” presenti nella visura catastale l’indicazione “Classamento e rendita validati”. Purtroppo, ad oggi, non è prevista alcuna comunicazione del termine del procedimento di determinazione della rendita definitiva al contribuente, il quale dovrà periodicamente effettuare tale verifica accedendo alla consultazione delle rendite catastali nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente, fino a quando il processo di accertamento non è completato, nelle annotazioni risulterà la seguente frase: “Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)” mentre, nel caso il cui l’Agenzi delle Entrate rettifichi la rendita proposta, nel campo annotazioni verrà riportata la dicitura ”Classamento e rendita rettificati”.

Rendita rettificata utilizzabile retroattivamente per le annualità ancora accertabili

Una volta notificata, tuttavia, la nuova rendita dovrà essere utilizzata retroattivamente ai fini impositivi anche per le annualità “sospese” in quanto ancora suscettibili di accertamento.

Infatti, in base anche a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dalla data della notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto, ma la rendita rettificata risulta applicabile anche ai periodi d’imposta antecedenti ancora passibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (si vedano, tra le altre, le ordinanze della Corte di Cassazione 24 marzo 2023 n. 8550 e 10 febbraio 2023 n. 4204).

Pertanto, dal punto di vista operativo, la rendita proposta deve essere utilizzata ai fini IMU a partire dalla data della variazione ma, in caso di rettifica, verrà sostituita da quella accertata con la possibilità che il Comune recuperi la differenza d’imposta.

Risulta tuttavia dubbia la possibilità per l’ente locale di richiedere anche le sanzioni. Al riguardo, in assenza di un chiarimento di prassi, si ritiene che le sanzioni non siano dovute in quanto l’art. 74  della L. 342/2000 prevede che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

In ogni caso tutte le variazioni attinenti alle rendite catastali (sia proposte che accertate) non occorre che siano indicate nella dichiarazione IMU in quanto tali dati sono disponibili nella banca dati catastale.

(MF/ms)




Acconto Imu 2024: scadenza lunedì 17 giugno

Lunedì 17 giugno 2024 scade il termine per versare la prima rata dell’IMU per il 2024 (il 16 giugno è domenica).

Si ricorda che, per l’anno in corso, il tributo locale va corrisposto in due rate:

  • la prima, con scadenza fissata per lunedì 17 giugno 2024, è pari all’IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ossia del 2023;
  • la seconda va versata entro il 16 dicembre 2024, a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2024 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2024 (art. 1 comma 762 della L. 160/2019).
    Peraltro, il contribuente può decidere di corrispondere l’IMU per l’intero 2024 in un’unica soluzione, entro il 17 giugno 2024.
Per la determinazione dell’acconto, va richiamato che, limitatamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2023, è stata disposta una proroga dei termini di inserimento e pubblicazione, ex art. 1 comma 72 della L. 213/2023, in forza della quale dette delibere andavano inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 15 gennaio 2024.

Se i predetti termini sono stati rispettati, le delibere sono efficaci per l’anno 2023: tali delibere dovranno pertanto tenersi in considerazione anche per determinare la prima rata dell’IMU per il 2024.

Invece, se non sono state pubblicate delibere per il 2023 (secondo i termini e le modalità prescritti), per tale anno andavano applicate le aliquote in vigore nel 2022: dette aliquote, di conseguenza, vanno applicate anche per determinare l’acconto IMU per il 2024 (art. 1 comma 767 della L. 160/2019).

Una disciplina dei versamenti ad hoc riguarda gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

Tali enti devono versare l’IMU riferita a ciascun anno in tre rate, ex art. 1 comma 763 della L. 160/2019:

  • le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
  • la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote deliberate per l’anno di riferimento).
Pertanto, entro lunedì 17 giugno 2024 i predetti enti non commerciali devono versare:
  • la terza ed ultima rata per il 2023, ad eventuale conguaglio di quanto ancora dovuto in base alle aliquote deliberate per tale anno, al netto dei versamenti già effettuati con le prime due rate già corrisposte nel 2023;
  • la prima rata dell’IMU dovuta per il 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023.
In ogni caso, i Comuni possono disporre il differimento dei termini di versamento dell’IMU in presenza di “situazioni particolari”, con riferimento alle entrate di propria competenza (art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019; cfr. ris. Min. Economia e Finanze 8 giugno 2020 n. 5/DF).

Quanto alla liquidazione dell’imposta, l’IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto lo stesso (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

Per determinare l’imposta dovuta, va conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. 

A tal fine, va calcolato in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
IMU da liquidare in proporzione ai mesi di possesso

Quindi, se un immobile è stato ceduto il 15 aprile 2024, l’intero mese va conteggiato in capo all’acquirente.

Ai fini del versamento, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, o per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

In ogni caso, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).

In relazione alle modalità di pagamento, è possibile provvedervi mediante modello F24 (con i codici tributi e secondo le indicazioni della ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29), bollettino postale o piattaforma PagoPA (con le modalità che saranno stabilite da apposito DM).

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26 maggio 2020 n. 214429).
 

(MF/ms)




Imu 2023: in scadenza la prima rata

Anche quest’anno la prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno e, relativamente alle modalità di computo dell’imposta, occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2023, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2023.

L’IMU per l’anno 2023, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2023, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
  • la seconda entro il 18 dicembre 2023 (in quanto il 16 cade di sabato), a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2023.
Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’IMU

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2023 (per l’acconto) ed entro il 18 dicembre 2023 (per il saldo).

(MF/ms)




Acconto Iva 2022: versamento entro il 27 dicembre 2022

I soggetti passivi Iva, entro il prossimo 27 dicembre 2022, saranno chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento dell’acconto Iva.

Si ricorda che, per il versamento dell’acconto Iva, è possibile utilizzare, a seconda della convenienza economica del contribuente, i metodi previsionale, storico oppure analitico.

In allegato esaminiamo i tre metodi.
 

(MF/ms)

 




Versamento acconti di imposta: la scelta del metodo di calcolo

Gli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al 2022 continuano ad essere dovuti secondo le consuete modalità.

Innanzitutto, ferma restando la necessità che sussista la qualifica di soggetto passivo d’imposta sia nel 2021, sia nel 2022 (cfr. C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), la sussistenza dell’obbligo di versamento va vagliata altresì sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l’acconto Irpef 2022 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra i due consueti, storico e previsionale.

In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

  • in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. “storico”;
  • in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. “previsionale”.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2022 rispetto a quella dovuta per il 2021, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata (30 novembre 2022, per i soggetti “solari”).

Inoltre, dal 2020, l’art. 58 del DL 124/2019, ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come di seguito definiti. Per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
(MF/ms)
 



Acconto Imu 2022: scadenza al 16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al 16 giugno 2022, entro cui deve essere versato l’acconto dell’Imu per l’anno 2022.

Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.

L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2022, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2021;
  • la seconda entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)
 




Versamento acconto Iva 2021 entro il 27 dicembre 2021

I soggetti passivi sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva devono versare l’acconto 2021 entro il prossimo 27 dicembre (art. 6 comma 2 della L. 405/90).

Si tratta di un versamento autonomo che rappresenta un anticipo del pagamento d’imposta dovuto in relazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017):

  • al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
  • al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per natura” (artt. 73 comma 1 lett. e) e 74 comma 4 del Dpr 633/72);
  • alla dichiarazione Iva relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per opzione” (art. 7 del Dpr 542/99).
L’acconto Iva non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (art. 6 comma 4 della L. 405/90).

A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) oppure all’ultimo trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).

Considerata la possibilità di applicare il metodo più favorevole di determinazione dell’acconto Iva, sono esonerati “di fatto” da tale versamento, per esempio, coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 oppure che prevedono di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione Iva per detto anno (C.M. n. 52/91).

I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto Iva 2021 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:

  • il metodo storico (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili), maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione Iva per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017); per il quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in base alla dichiarazione Iva per l’anno 2020 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo previsionale (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in sede di dichiarazione Iva per il 2021 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo effettivo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l’acconto Iva tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell’Iva relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).
L’art. 1 comma 471 della L. 311/2004 prevede poi modalità particolari di determinazione dell’acconto Iva per i gestori dei servizi di telecomunicazione (Dm 24 ottobre 2000 n. 366) e le aziende che gestiscono determinati servizi pubblici (Dm 24 ottobre 2000 n. 370).

Il versamento non può essere rateizzato

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo:

  • “6013”, nel caso dei soggetti passivi mensili;
  • “6035”, nel caso dei soggetti passivi trimestrali.
Tale versamento non può essere rateizzato (art. 20 comma 1 del D.lgs. 241/97).

Per ulteriori approfondimenti sull’acconto Iva 2021, si rinvia alla Procedura pratica n. 60.

(MF/ms)
 




Acconti di imposta 2021: versamento secondo acconto entro il 30 novembre

Martedì 30 novembre 2021 scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Come ogni anno il pagamento degli acconti d’imposta Ires, Irpef e Irap si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
 
Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto Inps per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e Ivie/Ivafe.
 
La scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef poiché:

  • per l’addizionale comunale Irpef l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
 
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,00 euro.

Se l’acconto Ires dovuto non supera 257,52 euro deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione, senza possibilità di rateazione.

Compensazione

Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti).

Ricordiamo che il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare.

Per l’anno 2021, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, è però stato elevato a 2 milioni di euro dall’art. 22, D.L. n. 73/2021 (Decreto “Sostegni-bis”) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
 
Codici tributo

I versamenti degli acconti Irpef, Ires ed Irap vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

4034 – anno di riferimento 2021 – IRPEF acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
2002 – anno di riferimento 2021 – IRES acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
3813 – anno di riferimento 2021 – IRAP acconto – seconda rata o pagamento in unica soluzione
 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
 
Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’Irpef che per l’Ires che per l’Irap.

Il metodo previsionale

In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”).

La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’Irpef dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
 
Regime minimi/forfetario

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF:

  • acconto non dovuto, qualora l’imposta dovuta e desunta dal rigo “Differenza” del quadro LM sia pari o inferiore a 51,00 euro;
  • acconto in unica soluzione, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 51,00 euro ma non a 257,52 euro, da versare nella misura del 100% entro il 30 novembre;
  • acconto in due rate, qualora l’imposta dovuta sia superiore a 257,52 euro.
 
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2021 non è tenuto al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva: il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario.
 
Rideterminazione acconti obbligatoria

Anche quest’anno, in alcuni casi, sarà necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti determinati con il metodo storico.

  • Irpef/Ires noleggio occasionale imbarcazioni – L’acconto è calcolato includendo gli imponibili nel reddito complessivo e senza tener conto dell’applicazione per l’anno precedente dell’imposta sostitutiva agevolata.
  • Irpef/benzinai – La deduzione forfetaria non può essere considerata in sede di acconto con il metodo storico.
  • Sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi – L’art. 14, comma 2, D.L. n. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Occorre quindi determinare l’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
(MF/ms)
 



Imu, versamento prima rata entro il 16 giugno 2021

1 Premessa

A decorrere dal 2020, i co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disci­pli­na dell’Imu, con abolizione della Tasi.

La prima rata della “nuova” Imu per l’anno 2021 deve essere versata entro il 16.6.2021.

Salvo futuri interventi legislativi, infatti, il termine non ha subito alcuna sospensione, ma i singoli Co­­­muni possono prevedere una proroga, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato dif­fi­col­tà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
 

Quadro riassuntivo dell’IMU in vigore dall’1.1.2020
Presupposto impositivo Possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Soggetto attivo Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o pre­valentemente, sul proprio territorio.
Soggetti passivi Possessori di immobili:

  • proprietari;
  • ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Base imponibile Valore degli immobili.
Regole diverse a seconda che l’immobile sia un fabbricato, un’area edificabile o un terreno agricolo.
Riduzione della base imponile La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condi­zio­ni.

 
Dal 2021, l’IMU è ridotta al 50% per l’unità abitativa posseduta da pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Aliquote IMU Aliquota di base: 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% – in alcuni casi all’1,14% in luogo della maggiorazione TASI – o diminuirla fino al totale azzeramento).
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento).
Aliquote ad hoc sono poi previste per i fabbricati rurali strumentali, gli immobili mer­ce delle imprese, i terreni agricoli, gli immobili del gruppo “D”.
Abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9 Esente da IMU.
Abitazione principale A/1, A/8 o A/9 Aliquota ridotta e detrazione.
Termini di versamento Prima rata: entro il 16 giugno.
Seconda rata: entro il 16 dicembre.
Possibile il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalità di versamento
  • Modello F24;
  • bollettino postale;
  • PagoPA.
Dichiarazione IMU Per le variazioni che incidono sull’IMU 2020: entro il 30.6.2021.
Per le variazioni che incidono sull’IMU 2021: entro il 30.6.2022.
 

 
 
Seppur non constino modificazioni alla disciplina dell’IMU contenuta nei co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 160/2019, la legge di bilancio per l’anno 2021 e altre disposizioni normative hanno in­tro­dotto agevolazioni per:

  • i pensionati residenti all’estero;
  • gli immobili distrutti a seguito di eventi calamitosi;
  • determinate tipologie di immobili nei quali l’attività esercitata è stata sospesa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2 Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esclusione dal ver­samento della prima rata IMU 2021

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, in scadenza il 16.6.2021, è stabilita:

  • dall’art. 1 co. 599 – 600 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);
  • dall’art. 6-sexies del DL 22.3.2021 n. 41 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione nella L. 21.5.2021 n. 69;
  • dall’art. 78 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126 (l’esenzione riguarda gli anni 2021 e 2022 e non soltanto la prima rata 2021) con riguardo agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

 
Nei casi previsti dalle norme sopraelencate non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2021.

2.1 Esclusione dal pagamento per determinate tipologie di immobili

L’art. 1 co. 599 – 600 della L. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.2 Esclusione dal pagamento per i beneficiari del contributo a fondo perduto “Sostegni”

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, ha pre­­visto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso DL 41/2021 sono esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
 
I soggetti che possono richiedere il contributo sono i “soggetti titolari di partita IVA, residenti o sta­bi­liti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono red­dito agrario”.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non com­merciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021, avvenuta il 23.3.2021);
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

2.3 Esenzioni per il settore dello spettacolo

L’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli im­mo­bili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per con­­certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.4 Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Facoltà dei comuni di introdurre age­vo­lazioni per determinati soggetti

Come evidenziato dall’IFEL in un documento del 30.4.2020 nel quale sono forniti gli schemi di re­golamento IMU e di delibera delle aliquote 2020, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso potrebbe spingere molte amministrazioni a porsi il problema dell’opportunità di disporre age­volazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dal Coronavirus.
Tali decisioni sono nella piena discrezionalità di ciascun ente locale, con i limiti generali di carat­te­re equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.
Secondo l’Istituto, inoltre, è opportuno che ciascun Comune eviti di incrementare le aliquote per l’an­­­no 2020 rispetto a quelle del 2019 (analogo discorso potrebbe essere esteso all’imposta dovuta per l’anno 2021 e quindi alle aliquote per l’anno 2021).

3 Soggetti passivi

I soggetti passivi dell’Imu sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il proprietario (an­che detto “nudo proprietario”).

 
Sono soggetti passivi dell’Imu, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

 

Soggetti passivi dell’IMU
Proprietario Titolare del diritto di superficie
Usufruttuario Locatario finanziario
Usuario Concessionario di beni demaniali
Titolare del diritto di abitazione Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare
Enfiteuta  
Non sono soggetti passivi IMU
Nudo proprietario Comodatario
Locatore finanziario Affittuario
Concedente di diritti reali Genitore proprietario non affidatario dei figli
 

4 Immobili assoggettati a Imu

Sono assoggettati all’IMU gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 
Anche per l’IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base im­ponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile interessata.

4.1 Abitazione principale

Anche ai fini dell’IMU in vigore dal 2020:

  • sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative perti­nenze, accatastate nelle ca­­tegorie A/1 (abi­tazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di emi­nenti pregi artistici o storici);
  • sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

 
4.2 Pertinenze dell’abitazione principale

Ai fini dell’Imu, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclu­si­va­men­te:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgom­bero), sempre che non esi­sta già un locale avente le stesse carat­te­ri­stiche tipolo­giche censito unitamente all’abi­tazione come vano acces­sorio di quest’ultima;
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia);
  • anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione prin­ci­pa­le cui si riferi­sco­no.
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. se­con­do box auto), l’IMU va quin­­­di versata nei modi e termini previsti per gli “al­tri immobili”.

4.3 Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione prin­cipale continuano a pagare l’imposta.
In questi casi, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che de­ve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4.4 Assimilazioni all’abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di im­mo­bili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assi­mi­lazioni stabilite dai Comuni.
Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa adibite ad abita­zio­ne principale e relative pertinenze dei soci as­se­gnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa destinate a studen­ti universitari soci assegnatari, anche in as­sen­za di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adi­biti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi­ce;
  • un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità im­mobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in lo­cazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze ar­mate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di­pen­­dente delle Forze di po­lizia ad ordinamento civile, nonché dal per­sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, sal­­vo quanto pre­visto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appar­te­nente alla car­­­­riera prefettizia.

Pensionati “esteri”

Dall’1.1.2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immo­biliare posseduta dai citta­dini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Dall’anno 2021, tuttavia, l’art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che “per una sola unità immo­biliare a uso abitativo” posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, l’IMU è ridotta al 50%, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.

4.5 Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a di­scre­­­zione dei Comuni

Anche dal 2020 i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’uni­­­tà immobiliare posse­duta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui­si­scono la residenza in istituti di ri­co­vero o sanitari a se­guito di ricovero perma­nente, a condizione che la stessa non risulti lo­cata.
In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola uni­tà immobiliare.
Per quanto concerne l’Imu 2021, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assi­mi­la­zioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2021 se le unità immobiliari sono classate in cate­gorie di­ver­se da A/1, A/8 e A/9.

5 Esenzioni

Sono esenti dall’Imu, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dal­la norma:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai Co­muni, nonché gli immobili posse­du­ti, nel proprio terri­torio, dalle Regioni, dalle Pro­vin­ce, dalle comunità monta­ne, dai con­sorzi fra detti enti, dagli en­­ti del Ser­vizio sanitario nazionale, de­sti­nati esclu­siva­men­te ai compiti isti­tu­­zionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nel­­le cate­gorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, bi­blioteche, archi­vi, par­chi e giar­di­ni aper­ti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente al­­l’eser­­­­cizio del culto, purché com­pa­ti­bile con le dispo­si­zio­­ni degli artt. 8 e 19 della Co­stituzione, e le loro pertinen­ze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Se­de, indi­ca­ti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trat­tato latera­nen­se, sottoscritto l’11.2.29 e reso ese­cu­ti­vo con la L. 27.5.29 n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna­zio­nali per i qua­li è pre­vista l’esen­zione dall’ILOR in ba­se ad accordi interna­zio­na­li resi ese­cu­tivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai sog­getti di cui alla lett. i) del co. 1 del­l’art. 7 del DLgs. 504/92, e desti­na­ti esclu­siva­mente allo svolgimento con mo­dalità non commerciali delle attività pre­vi­ste nella medesima lett. i) (si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012, no­n­ché il DM 19.11.2012 n. 200 e, quindi, per gli immobili degli enti non commerciali valgono le prece­denti regole per l’esenzione IMU);
  • i terreni agricoli:
  • posseduti e condotti dai colti­va­to­ri diretti e dagli imprenditori agri­coli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla pre­vi­den­za agricola, comprese le so­cie­tà agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
  • ubicati nei Comuni delle isole mi­nori di cui all’allegato A della L. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collet­tiva indivisibile e inusuca­pibile;
  • ricadenti in aree montane o di col­lina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla ba­se dei cri­teri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

 
Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ri­covero animali, prote­zio­ne delle piante, magazzini, depositi, ecc.).
Immobili merce – Esenzione dal 2022
Dall’1.1.2022 saranno esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’im­presa costruttrice alla ven­­dita, finché permanga tale destinazione e non sia­no in ogni caso locati.

5.1 Esenzioni previste dai comuni

Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esen­zione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari
    (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1
    co. 86 della L. 549/95).

5.2 Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

Il co. 1116 dell’art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 estende l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordi­nan­ze sindacali di sgom­bero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbri­ca­ti interessati e comunque non oltre il 31.12.2021 e riguarda più specifica­ta­mente:

  • i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati dall’art. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dall’art. 67-septies del DL 83/2012;
  • i Comuni della Regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’art. 15 co. 6 del DL 162/2019.

6 Base imponibile

Anche per l’Imu in vigore dal 2020, le mo­da­lità di determinazione della base imponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile in­teressata, e quindi, a seconda che si tratti di:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli im­mo­bili.

6.1 fabbricati dotati di rendita catastale

Per i fabbricati iscrit­ti in Catasto e dotati di ren­dita catastale, la base impo­nibile per la deter­mi­na­zio­ne dell’IMU si determina:

  • rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’an­no di imposizione;
  • moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente mol­tiplicatore.

 
Per determinare l’Imu dovuta per l’anno 2021, quindi, dovrà essere riva­lutata la rendita catastale all’1.1.2021.

La formula per calcolare la base imponibile Imu è la seguente:
 

VC = RC × 105 × M
100
 

 
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
 
La misura dei coefficienti moltiplicatori, ai fini dell’Imu, è definita come se­gue:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la cate­go­ria A/10, e nelle cate­go­rie cata­stali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cata­stali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la ca­te­goria D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Tipologie fabbricati Determinazione base imponibile
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10)
Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160 × RC × 105/100 = RC × 168
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 × RC × 105/100 = RC × 147
Negozi e botteghe (C/1) 55 × RC × 105/100 = RC × 57,75
Uffici e studi privati (A/10)
Banche e assicurazioni (D/5)
80 × RC × 105/100 = RC × 84
Immobili a destinazione speciale (gruppo D, es­clu­si D5) 65 × RC × 105/100 = RC × 68,25
 

 
dove:
RC = rendita catastale iscrit­ta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di rife­ri­mento.
6.2 Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU in vigore dall’1.1.2020 è costituita dal “valore ve­nale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di impo­si­zione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

  • la zona territoriale di ubicazione;
  • l’indice di edificabilità;
  • la destinazione d’uso consentita;
  • gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi carat­te­ristiche analoghe.

6.3 Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del red­dito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sen­si dell’art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.
 
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:
 

VC = RD × 125 × 135
100
 

dove:
VC = valore catastale
RD = reddito dominicale
6.4 Riduzioni della base imponibile
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi­ta­tamente al periodo dell’an­no durante il quale sussistono dette con­di­zioni;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a deter­mi­nate condizioni.

6.5 Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e di­stintamente con­tabilizzati

Un’ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita ri­guarda i fabbricati clas­si­­ficabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stes­­so tempo risultino:

  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

 
Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:

  • applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
  • fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

 
Ai fini del calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo “D”, i coefficienti sono stati aggiornati, per l’anno 2021, dal DM 7.5.2021 e sono riportati nella seguente tabella.
 

Coefficienti per l’anno 2021
per l’anno 2021 = 1,01 per l’anno 2001 = 1,49
per l’anno 2020 = 1,01 per l’anno 2000 = 1,54
per l’anno 2019 = 1,02 per l’anno 1999 = 1,57
Coefficienti per l’anno 2021
per l’anno 2018 = 1,03 per l’anno 1998 = 1,59
per l’anno 2017 = 1,04 per l’anno 1997 = 1,63
per l’anno 2016 = 1,04 per l’anno 1996 = 1,68
per l’anno 2015 = 1,04 per l’anno 1995 = 1,73
per l’anno 2014 = 1,04 per l’anno 1994 = 1,79
per l’anno 2013 = 1,05 per l’anno 1993 = 1,82
per l’anno 2012 = 1,07 per l’anno 1992 = 1,84
per l’anno 2011 = 1,11 per l’anno 1991 = 1,87
per l’anno 2010 = 1,12 per l’anno 1990 = 1,96
per l’anno 2009 = 1,13 per l’anno 1989 = 2,05
per l’anno 2008 = 1,18 per l’anno 1988 = 2,14
per l’anno 2007 = 1,22 per l’anno 1987 = 2,32
per l’anno 2006 = 1,25 per l’anno 1986 = 2,50
per l’anno 2005 = 1,29 per l’anno 1985 = 2,68
per l’anno 2004 = 1,36 per l’anno 1984 = 2,86
per l’anno 2003 = 1,41 per l’anno 1983 = 3,04
per l’anno 2002 = 1,46 per l’anno 1982 = 3,21
 

7 Aliquote Imu

Le aliquote dell’Imu in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.
 

Disciplina IMU dal 2020
Fattispecie
di immobile
Aliquota
di base
Margine discrezionale
del Comune
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5%
(con detrazione di 200,00 euro)
  • Aumento dello 0,1%;
  • diminuzione fino all’az­ze­­­­ra­mento.
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) 0,1% Diminuzione fino all’az­ze­ra­­­men­­­to
Immobili merce Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%
Dal 2022: esen­zio­ne dall’IMU
Per gli anni 2020 e 2021:

  • aumento fino allo 0,25%;
  • diminuzione fino all’az­­ze­­ra­mento.
Terreni agricoli 0,76%
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino all’az­zera­­mento.
Immobili produttivi
del gruppo “D”
0,86%, di cui:
la quota pari allo 0,76% allo Sta­to, la quota rima­nen­te ai Comuni.
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili 0,86%
  • Aumento sino all’1,06%;
  • diminuzione fino all’az­ze­ra­mento.

Con l’eventuale maggiorazione ex TASI l’aliquota può arrivare all’1,14%.

 

 
In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti.
 

Disciplina IMU dal 2020
Fattispecie di immobile Aliquota
di base
Aliquota minima Aliquota massima
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5% 0 0,6%
Fabbricati rurali strumentali 0,1% 0 0,1%
Immobili merce (anni 2020 e 2021) 0,1% 0 0,25%
Terreni agricoli 0,76% 0 1,06%
Immobili produttivi del gruppo “D” 0,86% 0,76% 1,06%
Altri immobili 0,86% 0 1,06% eleva­bile all’1,14%
 

7.1 Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’aliquota

Per gli immobili locati a canone concor­dato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata ap­pli­cando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Al­­tri immobili”, è ridotta al 75%.
 

Fattispecie di immobile Aliquota
di base
Aliquota
minima
Aliquota massima
Altri immobili 0,86% 0 1,06%
Immobili locati a canone concor­dato 0,645% (75% dello 0,86%) 0 0,795% (75% dell’1,06%)
 

7.2 Maggiorazione Imu a seguito dell’abolizione della TASI

Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Co­mu­ni possono aumentare l’ali­quota massima dell’1,06%, prevista per gli “Altri immobili” dal co. 754 dell’art. 1 della legge di bi­lan­cio 2020, sino all’1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%).

L’aumento dell’aliquota può:

  • riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
  • essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata con­fermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.

 
Dall’anno 2021, i Comuni potranno soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non potranno au­men­tar­­la.

7.3 Variazioni delle aliquote dal 2021

Dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare tut­te le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 con ri­guardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).

8 Liquidazione dell’Imu

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

8.1 Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso

Ai fini dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

 
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2021, l’intero mese di aprile (composto da 30 gior­ni) è a carico dell’acquirente.

8.2 Arrotondamento all’unità di euro

Anche per il versamento dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro:

  • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
  • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

9 Termini di versamento

L’Imu dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

 
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2021, quindi:

  • la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2021 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2020;
  • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2021, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2021.

9.1 Facoltà di differimento dei Comuni

La prima rata dell’Imu deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a cau­sa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).
Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.

9.2 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:

  • le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono es­sere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
  • la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere ver­sata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle ali­quote).

 
Per l’anno 2021, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell’imposta com­plessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2020.

10 Determinazione della prima rata scadente il 16 giugno 2021

Per l’anno 2021, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
 
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a con­guaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti im­por­tanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l’anno 2020, ma che possono essere estesi anche al 2021.

Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9
Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Mila­no, classificato nella categoria cata­stale A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.
Il Comune di Milano ha deliberato per l’anno 2020:

  • aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
  • detrazione per l’abitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione ad abi­tazione principale).

 
Con riguardo all’anno 2020 l’IMU dovuta per l’intera annualità era pari a 2.824,00 euro, deter­mi­nata come segue: 3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% = 3.024,00 euro – 200,00 eu­ro (detrazione).
 
Per l’anno 2021, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2021 dovrà pagare per la prima rata dell’IMU 1.412,00 euro [(3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% × 6/12) – 100,00 euro].

Il modello F24 dovrà essere compilato come è indicato nell‘ALLEGATO 1.


10.1 Delibere 2021 già pubblicate sul sito delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che se al momento del versamento dell’ac­con­to il Co­mune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il con­tri­buente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.
Sebbene il chiarimento sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell’anno 2020, il chiarimento sembrerebbe poter avere portata generale.

10.2  Immobile acquistato nel primo semestre 2021

Se l’immobile è stato acquistato nel corso dell’anno 2021, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell’art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2021 debba essere versata l’im­posta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell’anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).
Seppur non constino chiarimenti in relazione al metodo di determinazione della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, si evidenziano due diverse strade che sono adottate dai software di calcolo:

  • la prima sembra aderire all’impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF e calcola la prima rata IMU 2021 sulla base dei mesi di possesso dell’im­mobile nel primo semestre 2021;
  • la seconda determina l’IMU dovuta per l’intero anno 2021 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.

 
Ad esempio, per un immobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2021, tenuto a disposizione (quindi non abitazione principale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, l’IMU è così calcolata.
In base alla prima ipotesi:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2021 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2021 = 890,40 euro × 2/12 = 148,40 euro (che arrotondati diventano 148,00 euro).

 
In base alla seconda ipotesi:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2021 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nell’anno 2021 = 890,40 euro × 8/12 = 593,60 euro;
  • IMU da versare entro il 16.6.2021 = 593,60 euro : 2 = 296,80 euro (che arrotondati diventano 297,00 euro).

 
La seconda soluzione sembrerebbe quella che più si avvicina alla disposizione normativa.

Il modello F24 deve quindi essere compilato indicato nell’ALLEGATO 2.

 
Sembrerebbe preferibile, invece, seguire la prima ipotesi ove si intendesse rivendere l’immobile nel corso dello stesso anno 2021 (in modo da non dover richiedere il rimborso dell’eventuale imposta versata in eccesso).

11 Modalità di versamento

I versamenti dell’Imu possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’am­mi­ni­strazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (qua­li PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

 
Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con mo­dalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

11.1 Immobili del gruppo “D”

Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:

  • la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
  • la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

 
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del grup­po “D” situati nel loro ter­rito­rio.

11.2 Codici tributo dell’Imu

I codici tributi per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.

Generalità degli immobili.

Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.
 

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune 3912
IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune 3913
IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune 3914
IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune 3916
IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune 3918
IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita – Comune
3939
IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune 3923
IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune 3924
 

Immobili del gruppo “D”
Per il versamento dell’IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.
 

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato 3925
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune 3930

(MF/ms)