1

Chiarimenti sul differimento del pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta

Con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga al 16 gennaio 2024 (ex art. 4 del DL 145/2023) del termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi (indicati nel modello REDDITI PF 2023) non superiori a 170.000 euro.

Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per tali soggetti, il termine di versamento resta quindi fermo al 30 novembre 2023, se aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Tale impostazione appare coerente con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:

  • all’esclusione da IRAP dal 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3);
  • alla possibilità di fruire della c.d. “flat tax incrementale” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, § 1.1).
Contrariamente a quanto pareva emergere dal tenore letterale della norma, possono fruire della proroga anche i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, l’Agenzia osserva che occorre fare riferimento:

  • ai compensi, per i lavoratori autonomi;
  • ai ricavi “di cui all’articolo 57 del TUIR”, per gli imprenditori.
Il richiamo del citato art. 57 (peraltro non presente nel testo di legge, ma introdotto in via interpretativa) comporta, ad avviso dell’Agenzia, che rilevino tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e quindi:
  • sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, la circ. n. 31/2023 (§ 2) precisa che occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, si ritiene, anche della quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.

Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:

  • sia delle operazioni certificate tramite fattura;
  • sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
 

(MF/ms)




Definita la proroga al 20 luglio per i versamenti dei contribuenti Isa e forfetari

Il DL 51/2023 convertito nella L. n. 87/2023, pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155, contiene la norma, annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2023 n. 98, che prevede la proroga al 20 luglio 2023 dei termini, scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

In particolare, come previsto dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, introdotti in sede di conversione, i suddetti versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come espressamente previsto dalla norma, la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Si sottolinea che, a differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, non è stata disposta alcuna proroga in relazione al termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, tale maggiorazione deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti (cfr. FAQ Agenzia Entrate 6 luglio 2023).

A titolo esemplificativo, se i versamenti sono effettuati il 22 luglio 2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine del 20 luglio, il versamento deve essere maggiorato dello 0,0727%, corrispondente al risultato della seguente operazione: 0,4 diviso 11 (numero di giorni che intercorrono dal 21 al 31 luglio 2023), moltiplicato per 2.

Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti lo scorso 30 giugno 2023, compresi i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, i quali devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.

Oltre ai versamenti del saldo 2022 e dell’eventuale primo acconto 2023 delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti “solari”, in generale, entro il 30 giugno 2023.

Si ritengono pertanto prorogati al 20 luglio 2023, nel rispetto delle suddette condizioni, i versamenti:

  • dell’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022 e DM 26 giugno 2023);
  • dell’imposta sostitutiva, per i contribuenti senza stabile rapporto con intermediari finanziari, per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 1 commi 112-113 della L. 197/2022 e circ. Agenzia delle Entrate 16/
  • 2023).
Con riferimento al saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA 2023, il 30 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento degli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA relativo al 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, può essere effettuato, da parte dei contribuenti che possono beneficiare della proroga, entro il prossimo 20 luglio, con l’applicazione della maggiorazione dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno).

Nel caso in cui il versamento del saldo IVA venga ulteriormente differito al 31 luglio 2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (parametrata in base al giorno di versamento successivo al 20 luglio) si applica sull’importo dovuto, già maggiorato dell’1,6%.
 
(MF/ms)




Pagamento imposte: proroga per contribuenti Isa e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato il 14 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio.

“È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga
si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.
 

(MF/ms)




Società di capitali: termini di versamento delle imposte

Le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In alcune circostanze, però, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

A seconda che il bilancio venga approvato nel termine ordinario oppure nel termine lungo, varia la scadenza per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l’Ires, l’Irap e le relative imposte sostitutive.

Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2022 e di prima rata dell’acconto 2023 è fissata per l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), ossia per i soggetti solari per il 30 giugno 2023, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).

La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al 31 luglio 2023. Il differimento della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell’importo dovuto, considerato al netto degli importi compensati in F24.

In questi casi nel frontespizio del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile 2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo che l’Agenzia delle entrate possa verificare che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio era il 28 maggio 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Il frontespizio del modello Redditi 2023 SC dovrà essere così compilato.

Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, entro il termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, entro il 29 giugno 2023, la scadenza per il pagamento delle imposte varia a seconda della data di approvazione del bilancio.

Infatti, al riguardo, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001prevede che “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all’Ires e all’Irap – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Evidentemente è sempre possibile avvalersi del versamento differito entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l’importo dovuto. Quindi, se l’assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:

  • entro il 31 maggio 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 30 giugno 2023 oppure in data 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%;
  • entro il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte è fissato in data 31 luglio 2023 oppure in data 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Se, infine, il bilancio verrà approvato dopo il 29 giugno 2023, il termine per il versamento delle imposte rimane fermo al 31 luglio 2023 oppure al 30 agosto 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio in data 25 maggio 2023, il termine:

  • per il deposito del bilancio è il 24 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2023;
  • per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è il 31 luglio 2023.
Nel frontespizio del modello Redditi 2023 SC:
  • al campo “Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione”, deve essere indicata la data del 25 maggio 2023;
  • al campo “Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto”, deve essere indicata la data del 29 giugno 2023.
 

(MF/ms)




Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.

Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
 

Regole generali per calcolare l’acconto IRPEF e IRES
Nessuna novità si registra riguardo alle regole di calcolo: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
  • metodo storico;
  • metodo previsionale.
Metodo storico
Il metodo storico basa i calcoli sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:
  • non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
  • va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
  • va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
  1. la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
  2. la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRPEF è il 4034.
Per i soggetti ISA, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del 50% e 50%.
Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per il secondo acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 2002.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996). 
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
Invece di ricorrere al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in sanzioni di insufficiente versamento (si applica la sanzione amministrativa del 30% sulla differenza dovuta).
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
  • unico versamentoentro il 30 novembre 2022, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre 2022.
Anche in questo caso, per i soggetti ISA, le percentuali del primo e secondo acconto sono 50% e 50%.

Per i soggetti IRES, invece:

  • non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
  • se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRAP è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il 3813.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP:
  • le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le imprese familiari;
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni.
Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati solo al versamento dell’eventuale saldo d’imposta 2021 ma non anche agli acconti per l’anno 2022.
Acconto cedolare secca
Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. “cedolare secca” sulle locazioni sono tenuti al versamento degli acconti.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Il codice tributo da indicare nel mod. F24 è 1841.
Acconto addizionale regionale e comunale
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che entro il 30 novembre:
  • per l’addizionale regionalenon è dovuto alcun acconto;
  • per l’addizionale comunale, l’acconto andava versato in unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF, ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.
Acconto IVAFE/IVIE
Per il versamento dell’IVAFE/IVIE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo previsionale, l’acconto relativo all’IVAFE e IVIE:
  • è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE) è pari o superiore ad euro 51,65;
  • non è dovuto, se di ammonta non superiore a euro 51,65.
Si rammenta che l’acconto va versato:
  • in unica soluzioneentro il 30 novembre, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
  • in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.
codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
  • 4045, per l’IVIE;
  • 4048, per l’IVAFE.
(MF/ms)